Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario Altri centri
Quadri direttivi, 3ª area professionale e personale inquadrato nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge le attività di cui all’art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti* 126,62 94,95
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) 126,62 94,95
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti* 90,24 67,67
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello* 64,21 48,11
e) addetti agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo) 62,52 46,85
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, comma 7, 3° alinea, del ccnl 31 marzo 2015) 55,06 41,31
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all’art. 92, comma 7, penultimo alinea, del ccnl 31 marzo 2015 48,60 36,38
Personale inquadrato nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge le attività di cui all’art. 92, comma 3 e comma 6, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all’art. 92, comma 3, 1° e 7° alinea, 2° punto, del ccnl 31 marzo 2015 36,38 27,23
* “Addetti” con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali. Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.