Il 20 dicembre 2013, in Roma
(Omissis)

convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 e successive modiche e integrazioni, a quanto previsto dall’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni di cui all’allegato al presente Verbale di accordo che ne costituisce parte integrante, unitaria ed inscindibile, fermo quanto previsto dal punto 2 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011.
Conseguentementee le Parti stipulanti si attiveranno per richiedere ai competenti Ministeri di emanare, con la massima tempestività, il previsto decreto.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti convengono sulla opportunità di attivarsi presso le Autorità competenti affinché l’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI) di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, venga corrisposta nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concordata nel rispetto di accordi collettivi stipulati nell’ambito di procedure finalizzate alla riduzione dei livelli occupazionali, nei casi in cui sia prevista in favore dei lavoratori l’erogazione della prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo di solidarietà del settore del credito.

ALLEGATO (Omissis)