Art. 35 – Lavoro a tempo parziale
(Omissis)
Rotazioni

16. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.

(Omissis)
Art. 91 – 1ª Area professionale

1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.
2. I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.
3. Al personale addetto alla guardiania notturna spetta – in aggiunta al trattamento economico proprio dell’area professionale di appartenenza – una indennità mensile nella misura stabilita in allegato n. 3.

Art. 92 – 2ª Area professionale

1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
2. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale:

PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 2ª AREA PROFESSIONALE

1° livello retributivo – Profili

3. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:

  • addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
  • addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
  • addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;
  • addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
  • addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
  • addetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell’art. 109 nonché ai compiti di cui al comma 5;
  • addetti in via continuativa e prevalente:
    • alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
    • a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale;
    • all’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell’area di appartenenza;
    • alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;
  • i lavoratori/lavoratrici che, nell’ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l’individuazione di guasti di facile riparazione.

4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
5. Presso le succursali i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio

2° livello retributivo – Profili

6. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.

3° livello retributivo – Profili

7. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:

  • alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori di quadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della presente area;
  • a compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;
  • alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;
  • alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di assegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;
  • all’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti;
  • all’economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d’economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste;
  • ad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
  • alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
  • ai centralini telefonici in qualità di operatore;
  • alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
  • ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
  • a compiti di infermiere;
  • ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);
  • i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all’ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell’ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.
Art. 97 – Rotazioni

1. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.

(Omissis)
Allegato n. 6
Preavviso

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

a)
Trattamento
di previdenza
migliorativo
spettante
in misura
massima
b)
Trattamento
di previdenza
migliorativo
spettante in
misura inferiore
alla massima
c)
Assenza di trattamento
di previdenza
migliorativo
Quadri direttivi 4 mesi trattamento sub c)
ridotto del 25%
5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore 1/2 mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 2 mesi trattamento sub c)
ridotto del 25%
1/2 mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 45 giorni trattamento sub c)
ridotto del 25%
1/3 di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e 1/2 e con il massimo di 6 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie 1 mensilità
e 1/4
trattamento sub c)
ridotto del 25%
1/4 di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e con il massimo di 4 mensilità

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 77, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

a)
Trattamento
di previdenza
migliorativo
b)
Assenza di trattamento
di previdenza migliorativo
Quadri direttivi 4 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
4 mensilità
5 mensilità
6 mensilità
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
2 mensilità
3 mensilità
4 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
45 giorni – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
1 mensilità
2 mensilità
3 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie 1 mese e 1/4 – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
1 mensilità
1 1/2 mensilità
2 mensilità

3.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 77, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Quadri direttivi – con anzianità non superiore a 5 anni 5 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni 6 mensilità
– con anzianità da 10 a 15 anni 7 mensilità
– con anzianità superiore a 15 anni 8 mensilità
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
– con anzianità non superiore a 5 anni 3 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni 4 mensilità
– con anzianità da 10 a 15 anni 5 mensilità
– con anzianità superiore a 15 anni 6 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
– con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni 2 1/4 mensilità
– con anzianità da 10 a 15 anni 3 mensilità
– con anzianità superiore a 15 anni 4 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie – con anzianità non superiore a 5 anni 1 1/2 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni 2 mensilità
– con anzianità da 10 a 15 anni 2 1/2 mensilità
– con anzianità superiore a 15 anni 3 mensilità

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

a)
Trattamento
di previdenza
migliorativo
b)
Assenza di trattamento
di previdenza migliorativo
Quadri direttivi 5 mesi – con anzianità non superiore a 6 anni
– per ogni anno successivo
5 mensilità
1/2 mensilità
con un massimo di altre 5 mensilità
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
3 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
2 mensilità
3 mensilità
4 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2 mesi e 1/2 – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
1 mensilità
2 mensilità
3 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie 1 mensilità e 3/4 – con anzianità non superiore a 5 anni
– con anzianità da 5 a 10 anni
– con anzianità superiore a 10 anni
1 mensilità
1 1/2 mensilità
2 mensilità

Ai fini della presente tabella:

  • si considera l’anzianità di effettivo servizio del lavoratore/lavoratrice;
  • per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
Allegato n. 7
Missioni e diarie
dal 1° gennaio 2005
Abitanti Quadri
direttivi
3ª e 2ª area professionale,
3° livello retributivo
2ª area professionale,
1° e 2° livello retributivo
1ª area professionale
Centri fino a 200.000 133,66 79,40 62,75 58,88
Centri da 200.001 a 500.000 147,03 87,34 69,02 64,76
Centri da 500.001 a 1.000.000 160,40 95,29 75,30 70,65
Centri oltre 1.000.000 173,76 103,22 81,57 76,53

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* Articoli/allegati richiamati nel ccnl 23 novembre 2023.