Art. 89 – Misura del preavviso

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, da parte del funzionario, a preavviso (dispensa e collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età nel caso previsto dal primo comma dell’art. 85) la misura del predetto preavviso sarà pari a quattro mesi.
I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa, l’Azienda è tenuta ad accordare al funzionario, durante il periodo di preavviso, adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
L’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte, sarà pari a quattro mensilità di retribuzione.
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* Articolo richiamato nel ccnl 23 novembre 2023.