Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a “sufficiente”, anche non consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a “sufficiente”, un assegno di anzianità pari a £. 57.750 con decorrenza dal 1° gennaio 1995 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza analoghe corresponsioni (collegate all’anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.
Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori a “sufficiente” i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.
Per le Aziende presso i quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:
- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.
Per le Aziende presso le quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12 luglio 1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 4 del CCNL 22 luglio 1976.
Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo della categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all’avanzamento automatico di carriera acquisibile a sensi del primo comma che precede.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato primo comma, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l’indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltreché dell’importo di cui al secondo comma qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.
Presso le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l’assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all’indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo della categoria.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
- dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a £. 35.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente” Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”;
- ciascun subalterno, nell’arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici e/o di carriera;
- per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l’eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall’automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;
- a far tempo dal 1° gennaio 1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall’Azienda per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all’espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso ed a Capo Commesso;
- il lavoratore che abbia usufruito dell’automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 12 luglio 1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12 luglio 1973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà degli automatismi previsti dal presente articolo;
- presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24 giugno 1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all’anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;
- i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l’eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;
- i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;
- nelle Aziende presso le quali l’ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiori a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31 dicembre 1975, anche per quanto riguarda l’identificazione dei gradi cui competono.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell’opzione di cui all’art. 12 CCNL 16 gennaio 1991.
In ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f), e g) del presente articolo, l’inquadramento di cui al primo comma della norma transitoria in calce all’art. 6 del CCNL 6 maggio 1980 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.
Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l’attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo previsto dal primo comma lett. b).
Presso le Aziende ove, per il personale subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Fermo quanto previsto all’art. 13, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
- dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”.
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l’eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31 dicembre 1972.
Ai fini dall’applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell’art. 4 del CCNL 12 luglio 1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 118 del CCNL 22 luglio 1976.
In ogni caso gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.
Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l’attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo previsto dal primo comma lett. b).
Presso le Aziende ove per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula dei presente CCNL.
Le normative in materia emittente nei contatti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 6 gennaio 1991 sanano raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Per retribuzione si intende:
- la paga base (stipendio o salario) e gli scarti di anzianità (aumenti periodici);
- l’indennità di carica;
- i compensi percentuali;
- la gratifica natalizia;
- la quattordicesima mensilità;
- ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari.
La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l’ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o buste-paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.
Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 sono considerati utili l’eventuale concorso spese tranviarie e le indennità di rischio.
Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all’estero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, da parte del lavoratore, a preavviso (dispensa e collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età nel caso previsto dal primo comma dell’art. 128) la misura del predetto preavviso sarà pari a tre mesi.
I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa, l’Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore, durante il periodo di preavviso, adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
L’indennità sostitutiva del preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte, sarà pari a tre mensilità di retribuzione.
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* Articoli richiamati nel ccnl 23 novembre 2023.