in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996, e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell’11 luglio 1999, dell’accordo quadro del 31 ottobre 2000 e del ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo annuo per la Casdic:
- è pari a L. 700.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun quadro direttivo di 3° e i 4° livello – e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, come disposto dall’art. 74 del ccnl 11 luglio 1999;
- è pari a L. 1.500.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun dirigente – e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, anche ai sensi dall’art. 3 del ccnl 1° dicembre 2000;
- è pari a L. 300.000 a carico dei dirigenti, dei quadri direttivi di 3° e di 4° livello, iscritti alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, come previsto dagli specifici accordi in materia.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI.
La presente intesa non si applica presso le Aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Le previsioni del presente verbale di riunione non operano inoltre in quelle situazioni aziendali – diverse da quelle di cui al comma precedente – che, per la materia dell’assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
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* Le ulteriori intese relative alla CASDIC sono reperibili nella sezione “accordi” del sito web www.casdic.it