Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l’art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione sociale ordinaria o straordinaria;
Visto l’art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l’INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilità di apportare modiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;
Visto l’art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto citato, che prevede che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito provveda, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea;
Visto l’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del medesimo decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionali;
Visto l’art. 9, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014 che prevede che nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), già deliberate;
Visto l’art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce che nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’ intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate;
Visto l’accordo sindacale stipulato in data 20 marzo 2017 tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA, e UNISIN, con cui, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di apportare modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle prestazioni ordinarie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014;
Considerata l’avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo sindacale del 20 marzo 2017 di apportare modifiche e integrazioni all’atto istitutivo del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, con la finalità di garantire un efficiente utilizzo delle risorse e delle prestazioni del fondo, anche con particolare riferimento all’organizzazione del settore che si caratterizza per una preponderante presenza di gruppi bancari;
Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 9, commi 3 e 4, del decreto n. 83486, del 28 luglio 2014, dando seguito a quanto stabilito nell’accordo sindacale del 20 marzo 2017;

Decreta:
Art. 1

All’art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), già deliberate».
All’art. 9, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’ intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate».
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan