Il 20 marzo 2017, in Roma
(Omissis)
premesso che
  • il Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, recante la disciplina del Fondo di solidarietà del personale del credito, ha adeguato il decreto 28 aprile 2000, n. 158, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • l’art. 9, comma 3, del D.I. 28 luglio 2014, n. 83486 dispone che il ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 1, “è determinato per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento…”;
  • l’art. 9, comma 4, del D.I. 28 luglio 2014, n. 83486 prevede che l’accesso alla prestazione di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, è determinato “per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento…”;
  • ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.I. 28 luglio 2014, n. 83486, l’accesso alle predette prestazioni “è subordinato alla condizione che le procedure sindacali… si concludano con un accordo aziendale o di gruppo…”;
  • sotto il profilo degli assetti societari, il settore si caratterizza per la presenza preponderante di gruppi bancari di aziende destinatarie del Fondo di solidarietà, sovente interessati da complesse e articolate operazioni societarie;
  • l’attività del Comitato Amministratore del Fondo è stata anche in passato orientata a garantire un equo utilizzo delle giacenze nelle ipotesi di finanziamento delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, anche con particolare riferimento all’organizzazione in gruppi bancari delle aziende aderenti al Fondo di solidarietà;
  • è interesse delle Parti che si continui a garantire un efficiente utilizzo delle risorse e delle prestazioni del Fondo, integrando il contenuto dell’Accordo sindacale nazionale del 20 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, le Parti convengono di apportare le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento del Fondo di solidarieta? per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Al comma 3 dell’art. 9: “Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) già deliberate”.
Al comma 4 dell’art. 9: “Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate”.
Conseguentemente, le Parti si attiveranno per richiedere ai competenti Ministeri di emanare, con la massima tempestività, il previsto decreto.