Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
premesso che:
  • l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall’ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
  • in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguardante i criteri di computo della “maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante”, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico lordo spettante – è emersa la questione se, ai predetti fini, si debba tener conto della anzianità contributiva che il lavoratore sarebbe in grado di maturare all’atto del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, ovvero dell’anzianità contributiva minima richiesta dalle disposizioni di legge per il diritto alla pensione,
si conviene quanto segue:
Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Art. 2

L’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria si determina individuando la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, nella misura corrispondente al numero delle settimane di contribuzione che mancano sino al momento della maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e/o anzianità.

Art. 3

Gli effetti di quanto previsto all’articolo 2 si applicano ai trattamenti per assegni straordinari di sostegno del reddito in atto alla predetta data o liquidati successivamente e decorrono dalla data della stipula del presente verbale di accordo.

* * *

Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresentanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conseguenti deliberazioni.