- l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall’ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
- in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguardante la disciplina fiscale applicabile al trattamento pensionistico lordo ai fini della determinazione del corrispondente importo “netto” – è emersa la questione interpretativa se, ai predetti fini, si debba o meno tener conto delle detrazioni e/o deduzioni fiscali eventualmente spettanti al lavoratore interessato,
La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
Le disposizioni di cui in premessa si interpretano nel senso che l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento alle aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che accede al Fondo, dovendosi ritenere pertanto esclusa, ai predetti fini, l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile/detrazioni di imposta, previste in base alla legislazione vigente alla stessa data e tempo per tempo.
Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresentanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conseguenti deliberazioni.