ART. 6 ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 DI RINNOVO DEL CCNL 19 DICEMBRE 2019

Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che seguono.
Le Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai competenti Ministeri di emanare con la massima tempestività il decreto di recepimento.

Art 5. Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2:

  • a) in via ordinaria:
    1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea;
    2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’art. 10, comma 6;
  • b) in via straordinaria:
    all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo;
    Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata;
  • b-bis) all’erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario;
  • c) in via emergenziale:
    all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all’art. 12 del presente decreto.
  • d) ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all’art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
7. Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo eroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).

Art. 6. Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è dovuto al Fondo:

  1. un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
  2. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili o degli assegni integrativi e della contribuzione correlata.
3 bis. Per la prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura.
4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012.
5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Art. 7. Accesso alle prestazioni

1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è subordinato:

  1. per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
  2. per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
  3. per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), b-bis, e c), all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), b-bis, e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. L’accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l’adesione dei lavoratori interessati su base volontaria.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all’art. 5, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione

1. L’accesso dei soggetti di cui all’art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 già deliberate e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 già deliberate nel triennio precedente la domanda.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall’Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all’art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10. Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
3. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell’importo dell’indennità stessa.
4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
5. Alle durate di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012.
6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.
6. Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai sensi dell’art. 26, comma 9, lett. c-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai lavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla minor retribuzione percepita a seguito dell’accesso volontario al processo di staffetta generazionale.
7. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

  1. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
    1. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’art. 24, legge n. 214/2011.
    2. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
  2. Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
    1. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
    2. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
12-bis. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b-bis), il Fondo eroga un assegno integrativo di sostegno al reddito il cui valore è pari alla differenza tra l’importo di cui al comma 7 e quanto corrisposto in forza delle previsioni di legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario. Provvede inoltre a versare la contribuzione correlata pari alla eventuale differenza tra quanto previsto dai comma 11 e 11-bis e l’eventuale contribuzione riconosciuta ai sensi delle previsioni di legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario.
13. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune di cui all’art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati in costanza di lavoro.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6 5. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7 6. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
8 7. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.