| a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima |
b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima |
c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo |
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|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 4 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% |
5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi |
| 3ª area professionale | 2 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% |
½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità |
| Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) * |
45 giorni | trattamento sub c) ridotto del 25% |
⅓ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità |
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
| a) Trattamento di previdenza migliorativo |
b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo |
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|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 4 mesi | – con anzianità non superiore a 5 anni: 4 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 5 mensilità – con anzianità superiore a 10 anni: 6 mensilità |
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| 3ª area professionale |
2 mesi | – con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 3 mensilità – con anzianità superiore a 10 anni: 4 mensilità |
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| Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)* |
45 giorni | – con anzianità non superiore a 5 anni: 1 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 mensilità – con anzianità superiore a 10 anni: 3 mensilità |
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3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
| Quadri direttivi | – con anzianità non superiore a 5 anni: 5 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 6 mensilità – con anzianità da 10 a 15 anni: 7 mensilità – con anzianità superiore a 15 anni: 8 mensilità |
| 3ª area professionale |
– con anzianità non superiore a 5 anni: 3 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 4 mensilità – con anzianità da 10 a 15 anni: 5 mensilità – con anzianità superiore a 15 anni: 6 mensilità |
| Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)** |
– con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 ¼ mensilità – con anzianità da 10 a 15 anni: 3 mensilità – con anzianità superiore a 15 anni: 4 mensilità |
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 86, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
| a) Trattamento di previdenza migliorativo |
b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo |
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|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 5 mesi | – con anzianità non superiore a 6 anni – per ogni anno successivo |
5 mensilità ½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità |
| 3ª area professionale |
3 mesi | – con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 3 mensilità – con anzianità superiore a 10 anni: 4 mensilità |
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| Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)* |
2 mesi e ½ | – con anzianità non superiore a 5 anni: 1 mensilità
– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 mensilità – con anzianità superiore a 10 anni: 3 mensilità |
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Ai fini della presente tabella:
- si considera l’anzianità di effettivo servizio della lavoratrice/lavoratore;
- per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
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* Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale trova applicazione il comma 5 della Norma di raccordo in calce all’art. 100.