Art. 99 – Inquadramento del personale

1. Le lavoratrici/lavoratori destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono.
2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.
3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
4. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire alla lavoratrice/lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
5. Ove alla lavoratrice/lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
6. Alla lavoratrice/lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.
7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
8. Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui all’art. 31 per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per le lavoratrici/lavoratori contenute nei medesimi contratti di secondo livello.
9. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni aziendali.

CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell’utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.

Art. 100 – Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)

1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attività di cui alle declaratorie e ai relativi profili professionali esemplificativi degli artt. 91 e 92 del ccnl 31 marzo 2015.

NORMA DI RACCORDO
1. Con il ccnl 19 dicembre 2019 le Parti hanno convenuto, a far tempo dal 1°gennaio 2020, di unificare la 1ª e la 2ª area professionale previste dal ccnl 31 marzo 2015 in un livello retributivo cui sono correlati i seguenti importi:

  • stipendio mensile: 2.042,47 euro;
  • scatto di anzianità: 29,07 euro;
  • importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.

2. Le lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del ccnl 19 dicembre 2019, inquadrati nella 1ª e 2ª area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del ccnl 31 marzo 2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello retributivo.
3. Le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale di cui all’art. 92 del ccnl 31 marzo 2015, conservano sotto forma di “Integrazione stipendio ex ccnl 2019”, non riassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di trattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce scatti di anzianità/importo ex ristrutturazione tabellare.
4. Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella 1ª area professionale di cui all’art. 91 o al 1° livello retributivo della 2ª area professionale di cui all’art. 92 del ccnl 31 marzo 2015, la nuova voce stipendio assorbirà fino a concorrenza l’importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale residuo inferiore all’importo intero di uno “scatto di anzianità” e “importo ex ristrutturazione tabellare” verrà conservato a titolo di “integrazione scatti di anzianità” ed assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.
5. Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale, continuano a trovare applicazione le relative seguenti previsioni del ccnl del 31 marzo 2015: art. 35, comma 16; art. 97, comma 1; allegato n. 6; allegato n. 7.

Art. 101 – 3ª Area professionale

1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:

  • nel 1° livello retributivo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori;
  • nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:

PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA PROFESSIONALE

1° livello retributivo – Profili

  • cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
  • addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;
  • addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
  • addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;
  • operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
  • addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.

4° livello retributivo – Profili

  • preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
  • lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.

5. Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell’art. 91, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica – fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari – quanto segue:

N. addetti
complessivo
Inquadramento
del preposto
succursali 1
2
3-4
3ª A – 2° livello
3ª A – 3° livello
3ª A – 4° livello
succursali
ad operatività
ridotta
1
2
3-4
almeno 5

3ª A – 2° livello
3ª A – 3° livello
3ª A – 4° livello

6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e il personale inquadrato nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge attività di cui all’art. 92, comma 7 (escluso l’ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.

Art. 102 – Trattamento economico

Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:

  • stipendio,
  • scatti di anzianità,
  • importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,

e, ove spettino

  • indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.).
Art. 103 – Scatti di anzianità

1. A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in all. n. 2).
3. Nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare.

Art. 104 – Sviluppo professionale

1. Lo sviluppo professionale per il personale della 3ª area viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell’impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la clientela).
2. A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nella lavoratrice/lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico).
3. Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo di favorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi.

Art. 105 – Rotazioni

1. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
2. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).
3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
4. Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
5. L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
6. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.

Art. 106 – Sostituzioni

1. L’impresa può incaricare le lavoratrici/lavoratori di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di cinque mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.
2. Tuttavia i sostituti delle lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi nell’ambito della 3ª area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 107.
4. La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a determinate lavoratrici/lavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.

Art. 107 – Retribuzione in caso di inquadramento superiore

1. In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché dell’appartenente all’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) di cui all’art. 100 al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, all’interessato vengono attribuiti:

  1. lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
  2. lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.

2. Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1, all’interessato vengono attribuiti:

  1. lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
  2. un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare – nelle misure previste per il nuovo inquadramento – per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente.

3. Nei casi di passaggi di cui al comma 1 alla lavoratrice/lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal comma 2.
4. In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante alle lavoratrici/lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano – in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente – pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.
5. L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dalla lavoratrice/lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma recedenti, viene mantenuta come assegno “ad personam” assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.

Art. 108 – Orario settimanale

1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, la lavoratrice/lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:

  • fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
  • continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

3. A far tempo dal 1° luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l’orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.
4. La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
5. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

  • su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
  • dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
  • comprendente la domenica;
  • in turni;
  • di cui all’art. 109, comma 4.

6. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
7. A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
8. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (allegato n. 3) – non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 109 – per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
9. In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 38, comma 16, lett. d), del presente contratto.

Art. 109 – Orario giornaliero

1. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratrici/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:

  • un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici/lavoratori;
  • un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa;
  • articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

2. Per le attività di cui all’art. 2 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
3. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici/lavoratori compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
4. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 111, comma 4 e 9, alle lavoratrici/lavoratori compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali.
6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea.
7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 111, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 110.
8. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa.
9. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate.
10. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 26 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Art. 110 – Turni

1. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

  1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
    1. sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
    2. presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
    3. servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
    4. gestione carte di credito e debito;
  2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:
    1. operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
    2. sistemi di pagamento;
  3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
    1. autisti;
    2. intermediazione mobiliare;
    3. centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
    4. servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
  4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
    1. banca telefonica.

2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali – l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.
6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.

CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.

Art. 111 – Orario di sportello

1. L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.
2. L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
3. Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 – al di là della percentuale di cui all’art. 109, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali – ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.
4. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:

  1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
  2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
  3. complessi industriali;
  4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
  5. sportelli cambio;
  6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.

5. Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
6. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).
7. Presso le succursali situate in località turistiche, la lavoratrice/lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
8. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
9. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 109, comma 3.
10. La lavoratrice/lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
11. In caso di distribuzione settimanale “4×9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) – la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
12. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
13. L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente – anziché eccezionale – la prestazione di lavoro straordinario.

CHIARIMENTI A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6×6 e 4×9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, sarà data precedenza ai “volontari”.
Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative – ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura:

  • informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo;
  • con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.

RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di orario di cui al comma 3, la disponibilità delle lavoratrici/lavoratori che siano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.

Art. 112 – Intervallo

1. Il personale – tranne che nei giorni semifestivi – ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
2. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore, con intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali.
3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio – in particolare quelle connesse all’orario di sportello – l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Art. 113 – Orario multiperiodale

1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, 37 ore a far tempo dal 1º luglio 2024 (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso:

  • l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
  • la prestazione della singola lavoratrice/lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
  • nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.

3. Le lavoratrici/lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa deve comunicare alle lavoratrici/lavoratori con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero delle lavoratrici/lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza alle lavoratrici/lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, alla lavoratrice/lavoratore viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.

Art. 114 – Banca delle ore – Lavoro straordinario

1. L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale della lavoratrice/lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera – d’intesa fra l’impresa e la lavoratrice/lavoratore – anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.
3. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale la lavoratrice/lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
4. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice/lavoratore.
5. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato.
6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
7. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
8. Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratrice/lavoratore. Trascorso tale termine, la lavoratrice/lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’impresa di almeno:

  • 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
  • 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
  • 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

9. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con la lavoratrice/lavoratore – il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
10. Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, la lavoratrice/lavoratore interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
11. La lavoratrice/lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lei/lui eseguite.
12. L’impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero delle lavoratrici/lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
13. È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge.
15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,4) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

  • 25% nei giorni feriali;
  • 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
  • 55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
  • 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.

16. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.
17. La lavoratrice/lavoratore può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione.

NOTA A VERBALE
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:

  • adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascuna lavoratrice/lavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
  • porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.

Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

Art. 115 – Riposo settimanale – Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività

1. Alla lavoratrice/lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.
3. Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto – oltre al riposo compensativo – ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all’art. 114, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolgono attività di cui all’art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso), del ccnl 31 marzo 2015, quanto previsto dall’art. 117, comma 12.
4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, alla lavoratrice/lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.
5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, la lavoratrice/lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 114, maggiorata del 30%.
6. Nei giorni semifestivi – fermo quant’altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello – la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
7. Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.

Art. 116 – Flessibilità individuali

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare:

  • alla singola lavoratrice/lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita;

ovvero,

  • alle lavoratrici/lavoratori, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti;
  • alle lavoratrici/lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.

2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.

Art. 117 – Ausiliari – Vigilanza e custodia

1. In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolgono attività di cui all’art. 91 del ccnl 31 marzo 2015, nonché di coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all’art. 92 del ccnl 31 marzo 2015 viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall’impresa in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
2. Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
3. Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
4. Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni – i quali osservano comunque l’orario di cui all’art. 108, comma 1 (fatte salve le riduzioni d’orario di cui all’art. 108, comma 2, 3 e 7) – osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
5. Al personale di cui al comma 1, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
6. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
7. Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.
8. In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno – entro il limite delle ore 8.30 per notte – spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
9. Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
10. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolgono attività di cui all’art. 92, comma 3, del ccnl 31 marzo 2015 (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’impresa.
11. Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato – ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato – è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (allegato n. 3).
12. Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell’impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 114.
13. Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell’impresa in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
14. Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte delle suddette lavoratrici/lavoratori.
15. I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dalle medesime lavoratrici/lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
16. Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato (allegato n. 3).
17. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

Art. 118 – Automatismi

In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nei ccnl del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12 e 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.

Art. 119 – Trasferimenti

1. Il trasferimento della lavoratrice/lavoratore ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall’impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.
3. Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che abbia compiuto 50 anni di età ed abbia maturato almeno 23 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate.
5. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, la lavoratrice/lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:

  1. – Alla lavoratrice/lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
    1. il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 78;
    2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
    3. il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
    4. la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.
  2. – Alla lavoratrice/lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti:
    1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lettera a) dell’art. 78;
    2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
    3. il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
    4. la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie – nella misura del 60% – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

6. Alla lavoratrice/lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova.
7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione – o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito – in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.
9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.
10. L’impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di cui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. 97.
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 86 mentre la lavoratrice/lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte della lavoratrice/lavoratore, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati – fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località – di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.
13. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
14. L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda della lavoratrice/lavoratore. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità della lavoratrice/lavoratore, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.