È pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 giugno 2017 il testo del Decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 – Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
Il file pdf contenente il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è disponibile anche in allegato a questo articolo.
Di seguito riportiamo anche il comunicato stampa ufficiale presente sul sito internet del Governo.
Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. (decreto legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.
Il 23 giugno scorso, la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (failing or likely to fail). Successivamente il Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board) ha valutato se vi fossero tutti i tre requisiti per una risoluzione secondo la direttiva europea per i salvataggi bancari (BRRD), giungendo alla conclusione che non sia possibile dichiarare la risoluzione in quanto non sussiste il requisito dell’interesse pubblico.
Di conseguenza, si è ritenuto di fare ricorso alla normativa nazionale,e in particolare al “Testo unico bancario”, che prevede l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, atteso che l’applicazione della procedura ordinaria rischierebbe di produrre conseguenze negative per il tessuto produttivo e sociale, per l’occupazione e per i risparmiatori, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza.
Le misure adottate prevedono “aiuti compatibili con il mercato interno” ritenuti ammissibili dalle regole europee in quanto volti a evitare danni economici più ampi, subordinati all’approvazione da parte della Commissione europea. L’aiuto di Stato è consentito dalla Comunicazione della Commissione europea dell’agosto 2013 alle seguenti condizioni:
- i costi della liquidazione devono essere contenuti al minimo necessario;
- le distorsioni alla concorrenza devo essere limitate;
- gli azionisti e i creditori subordinati devono condividere l’onere dell’operazione;
- in caso di acquisizione di un ramo d’azienda da parte di un soggetto terzo, l’operazione non deve pregiudicare le capacità operative di quest’ultimo.
Gli aiuti di Stato, necessari a mitigare l’effetto della liquidazione sul territorio grazie alla continuità dell’accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché alla gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, ammontano a 4,785 miliardi di euro.
A questa cifra si aggiungono circa 400 milioni quale fair value delle garanzie prestate dallo Stato sugli impegni delle banche in liquidazione, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.
Gli aiuti di Stato sono adeguatamente coperti dai crediti delle due banche.
Il decreto legge quindi consente al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, di:
- sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell’esercizio dell’impresa;
- prevedere la cessione dell’azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
- effettuare misure di sostegno pubblico a sostegno della cessione.
Su indicazione del Ministro, i commissari liquidatori nominati dalla Banca d’Italia possono cedere l’azienda bancaria a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente. Sono previste norme speciali per assicurare l’immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell’esercizio dell’impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all’avvio della procedura concorsuale.
Il Ministro è autorizzato a effettuare interventi pubblici a sostegno dell’operazione:
- concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione;
- erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario per un ammontare idoneo a fronteggiare l’assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito;
- concessione della garanzia dello Stato sull’adempimento di obblighi assunti dalle due banche in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti;
- erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.
Al fine di massimizzare il valore dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti, il provvedimento legislativo abilita il Ministero a cedere questi ultimi alla Società per la Gestione di Attività S.p.a., il cui capitale è da esso interamente posseduto. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito verso le banche in liquidazione: i proventi della gestione del portafoglio trasferito sono destinati interamente alle banche in liquidazione e sono, dunque, disponibili per i creditori di quest’ultime.
Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello previsto dal decreto legge n. 59 del 2016. Come in quel caso, le prestazioni sono a carico del “Fondo interbancario di tutela dei depositanti”.
Le disposizioni in materia fiscale sono volte a rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Esse sono volte, inoltre, a consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell’azienda bancaria.
Le risorse necessarie per il sostegno pubblico sono prelevate dal fondo “salvarisparmio” costituito con il decreto legge n. 237 del 23 dicembre 2016, incrementate di 300 milioni di euro per l’anno 2018.