{"id":2284,"date":"2022-10-13T10:21:12","date_gmt":"2022-10-13T08:21:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/?p=2284"},"modified":"2024-12-20T13:11:31","modified_gmt":"2024-12-20T12:11:31","slug":"decontribuzione-a-favore-delle-lavoratrici-madri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/2022\/10\/13\/decontribuzione-a-favore-delle-lavoratrici-madri\/","title":{"rendered":"Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, lo studio di First Cisl"},"content":{"rendered":"<p>La Legge di Bilancio, ha previsto all\u2019articolo 1, comma 137, in via sperimentale per<br \/>\nl\u2019anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla<br \/>\nquota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato.<br \/>\nSecondo la norma, rester\u00e0 invariata l\u2019aliquota di computo delle prestazioni<br \/>\npensionistiche.<br \/>\nL\u2019esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla<br \/>\ndata di rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternit\u00e0 e, anche nel caso in<br \/>\ncui la lavoratrice fruisca dell\u2019astensione facoltativa al termine del periodo di congedo<br \/>\nobbligatorio, a condizione che questo avvenga entro il 31 dicembre 2022.<br \/>\nUn beneficio che, per la prima volta, non incide sul costo del lavoro ma \u00e8 volto<br \/>\nunicamente ad incrementare la retribuzione netta spettante alla dipendente,<br \/>\nsenza alcun aggravio per le aziende.<br \/>\nRicordiamo che la decontribuzione \u00e8 solo una delle misure previste dalla Legge di<br \/>\nBilancio per promuovere la parit\u00e0 di genere. Nel ventaglio delle iniziative dedicate<br \/>\nall\u2019occupazione femminile, la sopracitata Legge ha previsto anche l\u2019incremento della<br \/>\ndotazione del Fondo per la parit\u00e0 salariale da impiegare in azioni positive per il<br \/>\nsostegno all\u2019occupazione femminile, attraverso la definizione di procedure per la<br \/>\ncertificazione della parit\u00e0 di genere.<br \/>\n<strong>Destinatarie<\/strong><br \/>\nLe destinatarie dell\u2019esonero contributivo del 50% sono:<br \/>\n\u00a7 tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, anche se la datrice<br \/>\no il datore di lavoro non \u00e8 imprenditrice\/imprenditore. Sono comprese<br \/>\nanche le lavoratrici del settore agricolo;<br \/>\n\u00a7 tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato come descritto al<br \/>\npunto precedente, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi<br \/>\nquelle con contratto di lavoro part-time, con contratto di apprendistato, di<br \/>\nlavoro domestico e di lavoro intermittente;<br \/>\n\u00a7 l\u2019esonero \u00e8 applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati<br \/>\nin attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro<br \/>\nai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonch\u00e9 alle assunzioni a scopo<br \/>\ndi somministrazione.<\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE<\/strong><br \/>\nIl rapporto di lavoro pu\u00f2 gi\u00e0 sussistere al 1\u00b0 gennaio 2022 (data di entrata in vigore<br \/>\ndella misura) o pu\u00f2 essere anche stato attivato successivamente. Il beneficio spetta<br \/>\nper la durata di un anno dal rientro al lavoro della lavoratrice al termine del<br \/>\ncongedo obbligatorio di maternit\u00e0, quindi, al termine dei cinque mesi di astensione<br \/>\nobbligatoria dal lavoro.<br \/>\nL&#8217;esonero contributivo si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire<br \/>\ndel congedo di maternit\u00e0 facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro<br \/>\navvenga al termine del periodo di interdizione post partum (di cui all\u2019articolo 17 del<br \/>\nTesto unico sulla maternit\u00e0) come indicato nella relativa Circolare.<br \/>\nIn ogni caso il rientro deve avvenire, perentoriamente, entro il 31 dicembre<br \/>\n2022.<br \/>\n<strong>Misura e durata<\/strong><br \/>\nIn via sperimentale per l\u2019anno 2022, viene riconosciuto uno \u201csconto\u201d del 50% sul<br \/>\nversamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti<br \/>\ndel settore privato, fermo restando l\u2019aliquota di computo delle prestazioni<br \/>\npensionistiche.<br \/>\nL\u2019esonero spetta per la durata massima di 12 mesi, a decorrere dal mese di<br \/>\ncompetenza in cui si \u00e8 verificato il rientro della dipendente nel posto di lavoro, al<br \/>\ntermine della fruizione del congedo obbligatorio di maternit\u00e0 e comunque, \u201claddove<br \/>\nla lavoratrice fruisca dell\u2019astensione facoltativa al termine del periodo di congedo<br \/>\nobbligatorio, la misura pu\u00f2 comunque trovare applicazione dalla data di rientro<br \/>\neffettivo al lavoro\u201d, che deve avvenire, lo ricordiamo, entro il 31 dicembre 2022.<br \/>\nCumulabilit\u00e0 con altre agevolazioni<br \/>\nPoich\u00e9 l\u2019esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di<br \/>\ncontribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione<br \/>\ndi aiuto di Stato e non \u00e8 pertanto soggetto all\u2019autorizzazione della Commissione<br \/>\neuropea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.<br \/>\nLa misura \u00e8 cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione<br \/>\nvigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro, pertanto, \u00e8<br \/>\ncumulabile con l\u2019esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla<\/p>\n<p>Legge di bilancio 2022 (quest\u2019ultimo si applica sul restante 50 per cento dei contributi<br \/>\ndovuti dalle lavoratrici).<br \/>\nL\u2019agevolazione \u00e8 cumulabile con il taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti<br \/>\nbis, per cui per i periodi di paga dal 1\u00b0 luglio al 31 dicembre 2022 l\u2019esonero dello<br \/>\n0,8 per cento \u00e8 incrementato di 1,2 punti percentuali.<br \/>\n<strong>Come richiedere l\u2019esonero<\/strong><br \/>\nLe datrici e i datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice<br \/>\ninteressata, l\u2019applicazione dell\u2019esonero contributivo inoltrando all\u2019INPS istanza di<br \/>\nattribuzione dell\u2019apposito codice di autorizzazione.<br \/>\nL\u2019Inps competente per territorio provveder\u00e0 ad attribuire il codice di autorizzazione<br \/>\nalla posizione contributiva dopo aver verificato la spettanza dell\u2019esonero, ossia la<br \/>\nnatura privatistica del rapporto di lavoro e l\u2019effettivo rientro della lavoratrice madre in<br \/>\nservizio dopo la fruizione del congedo di maternit\u00e0.<br \/>\nIl codice di autorizzazione verr\u00e0 attribuito a decorrere dal mese di rientro della<br \/>\nlavoratrice e per la durata di 12 mesi.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE<\/strong><br \/>\nPer il recupero dell\u2019incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022<br \/>\nal mese di giugno 2022, le datrici e i datori di lavoro ammesse\/i al beneficio<br \/>\ndovranno trasmettere, per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione relativo al<br \/>\nmese di riferimento entro i termini previsti per il terzo periodo di emissione 2022, cio\u00e8<br \/>\nil 30 novembre 2022.<br \/>\nPer il recupero dell\u2019incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali<br \/>\nil relativo periodo di trasmissione non \u00e8 ancora scaduto, deve essere inviato il flusso<br \/>\ncompleto sempre entro il 30 novembre 2022. L\u2019INPS precisa nella circolare che \u201cnel<br \/>\ncaso in cui il flusso sia stato gi\u00e0 inviato, il flusso completo annulla e sostituisce il<br \/>\nflusso inviato in precedenza\u201d.<\/p>\n<p>Documento a cura del Dipartimento Nazionale First Cisl &#8211; Donne e Politiche di Genere<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"pari-opportunita\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1665656472\"\r\n\t            data-title=\"Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, lo studio di First Cisl\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge di Bilancio, ha previsto all\u2019articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l\u2019anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato. 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