{"id":2047,"date":"2020-09-18T10:00:39","date_gmt":"2020-09-18T08:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/?p=2047"},"modified":"2024-12-20T15:02:26","modified_gmt":"2024-12-20T14:02:26","slug":"smart-working-e-congedi-per-i-genitori-di-figli-in-quarantena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/2020\/09\/18\/smart-working-e-congedi-per-i-genitori-di-figli-in-quarantena\/","title":{"rendered":"Smart working e congedi per i genitori di figli in quarantena"},"content":{"rendered":"<p><strong>SMART WORKING E CONGEDI<\/strong><br \/>\n<strong>PER I GENITORI DI FIGLI IN QUARANTENA<\/strong><br \/>\nRiferimenti normativi<br \/>\nDecreto Legge n. 111 dell\u20198 settembre 2020, Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l\u2019avvio dell\u2019anno scolastico, connesse all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 dell\u20198 settembre 2020)<br \/>\nIn data 9 settembre 2020 \u00e8 entrato in vigore il Decreto Legge n. 111\/2020 che prevede, a fronte dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, una serie di disposizioni per l\u2019avvio dell\u2019anno scolastico in sicurezza. Nell\u2019articolo 5 del Decreto Legge sono previste alcune misure in materia di conciliazione vita-lavoro a favore dei genitori di figli under 14. In particolare, nel caso in<br \/>\ncui venga disposta la quarantena dello studente a causa di un \u201ccontatto\u201d avvenuto nella scuola, i genitori (alternativamente fra loro) potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalit\u00e0 agile<br \/>\n(\u201csmart working\u201d) oppure astenersi dal lavoro, usufruendo di un apposito congedo: il tutto, ovviamente, entro i limiti e con le modalit\u00e0 stabilite dalla normativa stessa. Esaminiamo insieme le disposizioni di legge.<br \/>\n* * *<br \/>\n<strong>\u201cQUARANTENA\u201d E \u201cCONTATTO STRETTO\u201d<\/strong><br \/>\nInizialmente cerchiamo di fare un po\u2019 di chiarezza su ci\u00f2 che s\u2019intende per \u201cquarantena\u201d e \u201ccontatto stretto\u201d. La \u201cquarantena\u201d \u00e8 una misura di salute pubblica attuata per evitare l\u2019insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 nonch\u00e9 per evitare di sovraccaricare il<br \/>\nsistema ospedaliero. Viene imposta a una persona sana esposta (ovvero \u201ca stretto contatto\u201d) a un caso Covid-19, con l\u2019obiettivo di monitorare l\u2019insorgenza di sintomi e assicurare l\u2019identificazione precoce dei casi. La \u201cquarantena\u201d \u00e8 disposta dall\u2019Autorit\u00e0 sanitaria territorialmente competente e prevede l\u2019isolamento per 14 giorni dei soggetti che sono stati a contatto stretto con un caso<br \/>\naccertato di Covid-19.<br \/>\nCon \u201ccontatto stretto\u201d, fra gli altri, s\u2019intende:<br \/>\n\uf0b7 vivere nella stessa casa di un caso confermato di Covid-19;<br \/>\n\uf0b7 essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di Covid-19, per pi\u00f9 di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;<br \/>\n\uf0b7 trovarsi in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d&#8217;attesa dell&#8217;ospedale) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;<br \/>\n\uf0b7 viaggiare seduti in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di Covid-19, essere i compagni di viaggio o le persone addette all\u2019assistenza e i membri dell\u2019equipaggio addetti alla sezione dell\u2019aereo dove la persona risultata infetta era seduta (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all\u2019interno dell\u2019aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, sono considerati come contatti stretti<br \/>\ntutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell\u2019aereo o in tutto l\u2019aereo).<br \/>\nPer esserci un collegamento epidemiologico, il contatto stretto con la persona risultata positiva al Covid-19 deve essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia.<br \/>\nAlla luce di quanto sopra, pu\u00f2 pertanto accadere che venga disposta la quarantena di una figlia\/un figlio (che ha avuto un contatto stretto con un caso confermato di malattia infettiva Covid-19), ma non quella dei genitori (in quanto contatto indiretto o non stretto). Da qui l\u2019esigenza di assicurare la tutela del minore, prevedendo al possibilit\u00e0, per uno dei genitori, di restare a casa con la\/il<br \/>\nfiglia\/figlio.<br \/>\n2<br \/>\n<strong>SMART WORKING E CONGEDO PER I GENITORI DI FIGLI IN QUARANTENA DA SCUOLA<\/strong><br \/>\nL\u2019articolo 5 del D.L. n. 111\/2020 prevede che il genitore lavoratore dipendente, nel caso in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, venga messo in quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all&#8217;interno del plesso scolastico, pu\u00f2 svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalit\u00e0 smart working, in alternativa, uno dei genitori potr\u00e0 astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena usufruendo di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione (esclusi i ratei delle mensilit\u00e0<br \/>\naggiuntive ovvero esclusa gratifica natalizia, tredicesima mensilit\u00e0 e gli altri premi o mensilit\u00e0 o trattamenti accessori, ecc.) e coperto da contribuzione figurativa.<br \/>\nLe agevolazioni di cui sopra (smart working o congedo Covid-19) non possono essere fruite nel caso in cui l\u2019altro genitore non svolga alcuna attivit\u00e0 lavorativa ovvero svolga, anche ad altro titolo, l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 smart working. Attualmente, le suddette misure possono essere riconosciute entro il 31 dicembre 2020. La legge, inoltre, per quanto concerne il congedo Covid-19,<br \/>\nstabilisce un limite di spesa per l&#8217;anno 2020 pari a 50 milioni di euro, superato detto limite (anche in via prospettica), l\u2019Inps non prender\u00e0 pi\u00f9 in considerazione ulteriori domande (a meno di rifinanziamento della misura con altro provvedimento legislativo).<br \/>\n\u00c8 bene chiarire che la possibilit\u00e0 del genitore di accedere allo smart working\/congedo, si configura solo nel caso in cui sia l\u2019Autorit\u00e0 sanitaria a disporre la misura della quarantena; mentre, nell\u2019ipotesi in cui siano gli stessi genitori a decidere di non mandare il figlio a scuola a fini precauzionali, questi ultimi non potranno godere delle suddette agevolazioni.<br \/>\n<strong>IN SINTESI<\/strong><br \/>\nIn caso di figlio under 14, messo in quarantena dalla ASL a seguito di contatto diretto con caso Covid19, avvenuto all&#8217;interno della scuola, la norma prevede:<br \/>\n\uf0b7 la possibilit\u00e0 di accedere allo smart working, alternativamente, per uno dei genitori. La norma in realt\u00e0 non parla di \u201cdiritto\u201d allo smart working ma di \u201cpossibilit\u00e0\u201d, bench\u00e9 da un\u2019interpretazione sistematica delle disposizioni sembra trattarsi di un vero e proprio diritto del genitore, purch\u00e9 la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalit\u00e0 agile e fermi i limiti sotto rappresentati;<br \/>\n\uf0b7 la \u201cquarantena\u201d deve essere stabilita da provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria competente e il \u201ccontatto\u201d deve essere avvenuto nel plesso scolastico;<br \/>\n\uf0b7 l\u2019agevolazione pu\u00f2 essere fruita durante il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio\/figlia (e attualmente fino al 31 dicembre 2020);<br \/>\n\uf0b7 il figlio\/figlia deva avere un\u2019et\u00e0 inferiore ai 14 anni e deve essere convivente con il genitore richiedente l\u2019agevolazione;<br \/>\n\uf0b7 nei giorni in cui un genitore usufruisce della suddetta agevolazione, l\u2019altro genitore non pu\u00f2 usufruirne n\u00e9 deve essere in smart working (neanche per altro titolo) o comunque non svolgere alcuna attivit\u00e0 lavorativa;<br \/>\n\uf0b7 nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalit\u00e0 agile e in alternativa a questa, ma sempre nei limiti e con le modalit\u00e0 previste per accedere allo smart working, uno dei genitori (alternativamente all\u2019altro) pu\u00f2 usufruire di un congedo retribuito al 50%. Le misure in questione (lavoro agile e congedo) sono alternative fra loro e dal testo letterale della norma<br \/>\nsembrerebbe emergere che si possa accedere al congedo indennizzato al 50% solo nel caso in cui\u00a0 la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalit\u00e0 agile: appare, quindi, data priorit\u00e0 allo smart working e, solo in via residuale, alla possibilit\u00e0 di usufruire del congedo.<br \/>\n\uf0b7 da una interpretazione letterale del testo di legge, inoltre, sembra altres\u00ec emergere che le misure, alternative fra loro, sono anche alternative fra i genitori e che i genitori possano alternarsi nel godimento delle stesse purch\u00e9 non ne usufruiscano contemporaneamente, ovviamente sempre nei limiti che abbiamo descritto. (\u201cPer i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai<br \/>\ncommi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l&#8217;attivit\u00e0 di lavoro in modalit\u00e0 agile o comunque non svolge alcuna attivit\u00e0 lavorativa, l&#8217;altro genitore non pu\u00f2 chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.\u201d, comma 4, art. 5, D.L. 111\/2020).<br \/>\nIn merito alle possibili interpretazioni della legge, come sopra rappresentate, attendiamo eventuali chiarimenti istituzionali e\/o dell\u2019INPS, per i quali vi terremo informati.<br \/>\n3<br \/>\n<strong>IL PUNTO SULLE ALTRE AGEVOLAZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SMART WORKING<\/strong><br \/>\n<strong>EMERGENZIALE<\/strong><br \/>\nFermo quanto sopra, segnaliamo che il diritto allo smart working per i genitori di figli fino a 14 anni \u2013 di cui all\u2019art 90 D.L. Rilancio &#8211; \u00e8 terminato il 14 settembre con la riapertura delle scuole (salvo ulteriori proroghe\/novit\u00e0, ad oggi non ancora note). Rileviamo, invece, che sono ancora in vigore le norme che prevedono per i LAVORATORI DISABILI GRAVI, IMMUNODEPRESSI E CAREGIVER NONCH\u00c9 PER I LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO CONTAGIO, IL DIRITTO AL \u201cLAVORO AGILE\u201d(SMART WORKING) FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA (ART. 39 D.L.<br \/>\nCURA ITALIA; D.L. 83\/2020, ALL. 1, N. 14; ART. 90 DL RILANCIO D.L. 83\/2020, ALL. 1, N. 32).<br \/>\nRicordiamo infatti che con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state prorogate (fino alla cessazione dello stesso stato di emergenza ovvero attualmente fino al 15 ottobre 2020) le disposizioni relative:<br \/>\n&#8211; al diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile per i lavoratori dipendenti con disabilit\u00e0 grave (ex art. 3, comma 3, L. 104\/92) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilit\u00e0 grave (ex art. 3, comma 3, L. 104\/92), a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;<br \/>\n&#8211; alla priorit\u00e0 nell\u2019accoglimento delle richieste di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalit\u00e0 di lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacit\u00e0 lavorativa;<br \/>\n&#8211; al diritto allo smart working ed alla priorit\u00e0 d\u2019accesso al lavoro agile per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, sempre a condizione<br \/>\nche tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;<br \/>\n&#8211; al diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalit\u00e0 agile per i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio<br \/>\nda virus SARS-CoV-2, in ragione dell&#8217;et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosit\u00e0 accertata dal medico competente, nell&#8217;ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all&#8217;articolo 83 del DL Rilancio, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.<br \/>\n<strong>TESTO DI LEGGE.<\/strong><br \/>\n<strong>DECRETO LEGGE N. 111\/2020, ARTICOLO 5<\/strong> &#8211;<\/p>\n<p>Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici<br \/>\n1. Un genitore lavoratore dipendente pu\u00f2 svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a<br \/>\nseguito di contatto verificatosi all&#8217;interno del plesso scolastico.<br \/>\n2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalit\u00e0 agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all&#8217;altro, pu\u00f2 astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL<br \/>\nterritorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all&#8217;interno del plesso scolastico.<br \/>\n3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 \u00e8 riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un&#8217;indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<br \/>\n4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l&#8217;attivit\u00e0 di lavoro in modalit\u00e0 agile o comunque non svolge alcuna attivit\u00e0 lavorativa, l&#8217;altro genitore non pu\u00f2 chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.<br \/>\n4<br \/>\n5. Il beneficio di cui al presente articolo pu\u00f2 essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.<br \/>\n6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 \u00e8 riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l&#8217;anno 2020. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma.<br \/>\nQualora dal predetto monitoraggio emerga che \u00e8 stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l&#8217;INPS non prende in considerazione ulteriori domande.<br \/>\n7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, \u00e8 autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.<br \/>\n8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.<br \/>\n9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivit\u00e0 di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br \/>\nRoma, 16 settembre 2020<br \/>\nSTRUTTURA NAZIONALE<br \/>\nDONNE E POLITICHE DI PARIT\u00c0 E DI GENERE<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"emergenza-sanitaria-covid-19\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1600423239\"\r\n\t            data-title=\"Smart working e congedi per i genitori di figli in quarantena\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SMART WORKING E CONGEDI PER I GENITORI DI FIGLI IN QUARANTENA Riferimenti normativi Decreto Legge n. 111 dell\u20198 settembre 2020, Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l\u2019avvio dell\u2019anno scolastico, connesse all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 dell\u20198 settembre 2020) In data 9 settembre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":93,"featured_media":2704,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-2047","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emergenza-sanitaria-covid-19"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/users\/93"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2047"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2705,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2047\/revisions\/2705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/siena\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}