{"id":1618,"date":"2019-06-14T10:43:46","date_gmt":"2019-06-14T08:43:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/?p=1618"},"modified":"2019-06-14T10:58:07","modified_gmt":"2019-06-14T08:58:07","slug":"la-cassazione-si-pronuncia-su-disabilita-e-diritto-allassistenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/2019\/06\/14\/la-cassazione-si-pronuncia-su-disabilita-e-diritto-allassistenza\/","title":{"rendered":"La Cassazione si pronuncia su disabilit\u00e0 e diritto all&#8217;assistenza"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center\">La Legge (art. 33, comma 5, L. 104\/92.) prevede che il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere e non pu\u00f2 essere trasferito senza il suo consenso<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\"><!--more-->Il lavoratore di cui stiamo parlando, sempre ai sensi di legge, \u00e8 il lavoratore dipendente, pubblico o\u00a0privato, che assiste il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno e deve esserle stato riconosciuto lo status di handicap in situazione di gravit\u00e0 (ex lege 104\/92).\u00a0Con un recente provvedimento (Ordinanza n. 6150\/2019), la <strong>Corte di Cassazione<\/strong> ha affermato che\u00a0il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere, \u00e8 applicabile non solo nella fase genetica del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede lavorativa, ma anche nel corso del rapporto di lavoro mediante domanda di trasferimento proposta dal lavoratore.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\">IL FATTO<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Un lavoratore dipendente chiede il trasferimento ad una sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della sorella, in situazione di handicap grave, necessitante di assistenza. L\u2019Azienda nega il trasferimento sostenendo che la scelta della sede di lavoro, in ipotesi di assistenza ad un familiare disabile, trova applicazione solo all\u2019inizio del rapporto di lavoro quanto alla scelta della sede lavorativa e non anche nel corso del rapporto laddove la continuit\u00e0 dell\u2019assistenza sia stata interrotta con l\u2019assegnazione della sede lavorativa ed il lavoratore mirasse a ripristinarla attraverso domanda di trasferimento. Il lavoratore intraprende la via giudiziale per veder riconosciuto il suo diritto al\u00a0trasferimento. La <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, confermando la pronuncia della Corte di Appello, riconosce il diritto del dipendente ad essere trasferito alla sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della sorella.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\">IL PROVVEDIMENTO<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Secondo la Cassazione, il diritto alla scelta, \u201cove possibile\u201d, della sede di lavoro pi\u00f9 vicina al familiare da assistere, riconosciuto al caregiver familiare, \u00e8 applicabile non solo all\u2019inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La norma che riconosce il diritto in questione, da un punto di vista letterale, sempre secondo la Cassazione, non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro. Risulta, quindi, applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta dal dipendente, nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento. La Cassazione ha inoltre rilevato che la formulazione letterale della norma non implica la preesistenza dell\u2019assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore \u00e8 riconosciuto il diritto di \u201cscegliere la sede di lavoro\u201d pi\u00f9 vicina al \u201cdomicilio della persona da assistere\u201d, non necessariamente gi\u00e0 assistita.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\">LA RATIO DELLA NORMA<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">La ratio della norma \u00e8 quella di favorire l\u2019assistenza al parente o affine con handicap, ed \u00e8 irrilevante, a detto fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all\u2019epoca dell\u2019inizio del rapporto stesso.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\">IL RILIEVO COSTITUZIONALE<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">L\u2019esigenza di tutelare la condizione della persona con handicap ha rilievo costituzionale e rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell\u2019assistenza nei confronti di parenti disabili e ci\u00f2 sul presupposto che il ruolo delle famiglie resta fondamentale nella cura e nell\u2019assistenza dei soggetti portatori di handicap. L\u2019assistenza del disabile ed il soddisfacimento dell\u2019esigenza di socializzazione sono fattori fondamentali di sviluppo della personalit\u00e0 e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione pi\u00f9 ampia di salute psico-fisica. Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo quindi della assistenza e della socializzazione, va garantito anche al soggetto con handicap in situazione di gravit\u00e0. L\u2019agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede lavorativa affinch\u00e9 quest\u2019ultima sia il pi\u00f9 possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza, prevista dalla norma in questione, \u00e8 uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap. Circoscrivere detta agevolazione al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro equivarrebbe a tagliare fuori dall\u2019ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, negando cos\u00ec tutela a diritti costituzionalmente garantiti. L\u2019interpretazione dell\u2019agevolazione in senso pi\u00f9 ampio, ovvero diritto di scelta della sede lavorativa non solo nella fase genetica del rapporto di lavoro ma durante tutto il suo svolgimento, \u00e8 la sola coerente con la funzione solidaristica della disciplina e con la garanzia dei beni fondamentali in gioco, tutelati dalla Costituzione nonch\u00e9 dalla <strong>Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili<\/strong>, ratificata con legge n. 18 del 2009 dall\u2019Italia.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\">IL DIRITTO DEL LAVORATORE<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">La scelta della sede di lavoro pi\u00f9 vicina al familiare da assistere, \u00e8 un diritto del lavoratore. Trattasi di un diritto non incondizionato, come anche reso evidente dall\u2019inciso \u201cove possibile\u201d, che deve essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro. In tale bilanciamento, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. E\u2019 a carico dell\u2019Azienda (datrice del lavoro) allegare e comprovare le esigenze tecniche, organizzative e produttive ostative al trasferimento cos\u00ec come \u00e8 onere della stessa provare l\u2019impossibilit\u00e0 di assegnare il dipendente a sedi (pi\u00f9 vicine al familiare da assistere) ove risultano posti disponibili per lo svolgimento delle sue mansioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Questo approfondimento a cura della Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parit\u00e0 e di Genere della FIRST CISL Nazionale, redatto da <strong>Antonella Iachetti<\/strong>, \u00e8 scaricabile\u00a0<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-content\/uploads\/sites\/26\/2019\/06\/Approfondimento-nr14-GIU2019.pdf\"><strong>qui<\/strong><\/a> in formato pdf<\/em><\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"in-primo-piano\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1560509026\"\r\n\t            data-title=\"La Cassazione si pronuncia su disabilit\u00e0 e diritto all&#8217;assistenza\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge (art. 33, comma 5, L. 104\/92.) prevede che il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere e non pu\u00f2 essere trasferito senza il suo consenso<\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":1624,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1618","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-in-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1618"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1625,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1618\/revisions\/1625"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1624"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/romagna\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}