{"id":3369,"date":"2021-06-21T10:07:52","date_gmt":"2021-06-21T08:07:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/milanometropoli\/?p=3369"},"modified":"2021-06-21T10:07:52","modified_gmt":"2021-06-21T08:07:52","slug":"giudice-reintegra-lavoratore-licenziato-berselli-un-verdetto-del-lavoro-per-il-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/milanometropoli\/2021\/06\/21\/giudice-reintegra-lavoratore-licenziato-berselli-un-verdetto-del-lavoro-per-il-lavoro\/","title":{"rendered":"Giudice reintegra lavoratore licenziato. Berselli, un verdetto del lavoro per il lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Importante sentenza quella emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 5 giugno che &#8211; intervenuto a tutela di un lavoratore licenziato in periodo di pandemia &#8211; ha dichiarato nullo il licenziamento e condannato il Banco do Brasil a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo risarcitorio, un\u2019indennit\u00e0 commisurata al periodo dal licenziamento alla effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p>La causa, supportata dalla struttura territoriale First Cisl di Milano Metropoli, \u00e8 stata promossa e patrocinata dall\u2019Avv. Nicola Miranda del Foro di Milano che collabora ormai da diversi anni con l\u2019organizzazione milanese per la tutela in sede giudiziaria dei propri iscritti e grazie al quale gi\u00e0 molte volte si sono ottenute importanti vittorie a tutela dei lavoratori.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, il collega ha convenuto in giudizio il Banco do Brasil per sentire accertare la nullit\u00e0 del licenziamento e conseguentemente ottenere il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento al reintegro.<\/p>\n<p>L\u2019avv. Miranda ha impugnato il licenziamento per la violazione dei divieti imposti dalla normativa emergenziale anti Covid, la sussistenza dei requisiti dimensionali per l\u2019applicazione dell\u2019art. 18 S.L., la genericit\u00e0 delle ragioni alla base del licenziamento, l\u2019insussistenza delle ragioni dedotte nella lettera di licenziamento, la violazione dei criteri di scelta nonch\u00e9 la violazione delle procedure per licenziamento collettivo.<\/p>\n<p>In particolare, nel caso di specie, tra il licenziamento del collega e la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale sono decorsi pi\u00f9 di sei mesi.<\/p>\n<p>Il Giudice, al termine dell\u2019istruttoria, ha ritenuto il ricorso fondato per violazione dell\u2019art. 14, comma 2, del D.L. 104\/20.<\/p>\n<p>La norma prevede<em>: \u201cai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all\u2019art. 1 ovvero dell\u2019esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all\u2019art. 3 del presente decreto resta altres\u00ec preclusa ,indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta&#8217; di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altres\u00ec sospese le procedure in corso di cui all&#8217;articolo 7 della medesima legge.<\/em><\/p>\n<p><em>La disciplina emergenziale &#8211; <\/em>rileva il giudice &#8211; <em>prevede un divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che si inserisce in un quadro generale di interventi per contenere gli effetti negativi dell\u2019emergenza sul sistema economico, sulle imprese, sui lavoratori e sulle famiglie: si tratta di una tutela temporanea della stabilit\u00e0 dei rapporti di lavoro, bilanciata con ammortizzatori sociali e misure di sostegno delle imprese. <\/em><\/p>\n<p><em>Il divieto assoluto viene meno solo nel caso di integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 e solo con le eccezioni previste dal comma 3 dell\u2019art. 14 del D.L. 104\/20. <\/em><\/p>\n<p><em>Pertanto, ove l\u2019attivit\u00e0 non sia totalmente cessata e fino a che l\u2019attivita\u2019 stessa non sia totalmente cessata, il datore di lavoro non pu\u00f2 procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma deve fare ricorso agli <\/em><em>ammortizzatori sociali\u201d.<\/em><\/p>\n<p>\u201cUn verdetto del lavoro per il lavoro\u201d, il commento di Marco Berselli, segretario generale First Cisl Milano Metropoli, conseguito anche grazie all\u2019impegno di tutta la segreteria territoriale dei bancari milanesi che \u201crivolge la sua attivit\u00e0 verso la tutela dei diritti e la salvaguardia dei posti di lavoro, anche e soprattutto in questo difficile momento dove la crisi economica gi\u00e0 in essere \u00e8 stata amplificata dalla difficile emergenza sanitaria&#8221;.<\/p>\n<p>Comunicazione First Cisl Milano Metropoli<\/p>\n<p><strong>All.<\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/milanometropoli\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2021\/06\/sentenza_banco_do_Brasil.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">documento<\/a> &#8220;Un verdetto del lavoro per il lavoro&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"in-primo-piano\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1624270072\"\r\n\t            data-title=\"Giudice reintegra lavoratore licenziato. 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