{"id":3592,"date":"2020-10-26T12:16:47","date_gmt":"2020-10-26T11:16:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/lombardia\/?p=3592"},"modified":"2020-10-26T12:16:47","modified_gmt":"2020-10-26T11:16:47","slug":"dpcm-24-ottobre-le-disposizioni-valide-fino-al-24-novembre-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/lombardia\/2020\/10\/26\/dpcm-24-ottobre-le-disposizioni-valide-fino-al-24-novembre-2020\/","title":{"rendered":"DPCM 24 ottobre, le disposizioni valide fino al 24 novembre 2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u201cLe norme contenute nel nuovo DPCM 24 ottobre, disposizioni valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020\u201d<\/strong>, il titolo del documento First Cisl Lombardia in tema di Dpcm e contenimento dei contagi da Covid-19.<\/p>\n<p><strong>Raccomandazioni<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>si raccomanda l\u2019uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie [mascherine] anche all\u2019interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. \u00c8 fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>raccomandato, inoltre, non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 e urgenza;<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi;<\/li>\n<li>le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell\u2019orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonch\u00e9 quello impegnato in attivit\u00e0 connessa all\u2019emergenza o in servizi pubblici essenziali;<\/li>\n<li>\u00e8 raccomandata la differenziazione dell\u2019orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Scuola<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione \u2013 materna, elementari e medie \u2013 e per i servizi educativi per l\u2019infanzia continuer\u00e0 a svolgersi in presenza;<\/li>\n<li>le scuole superiori adotteranno una \u201cDidattica a distanza\u201d (Dad) pari al 75% delle attivit\u00e0 e dunque il 25% in presenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Bar e ristoranti<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione \u2013 bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie \u2013 sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;<\/li>\n<li>il consumo al tavolo \u00e8 consentito per un massimo di quattro persone per tavolo ad eccezione che siano tutti conviventi:<\/li>\n<li>resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;<\/li>\n<li>restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande allocati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>sono consentite le attivit\u00e0 delle mense e del catering continuativo in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.<\/li>\n<li>\u00e8 fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all\u2019ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Palestre e piscine<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonch\u00e9 centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 sportiva di base e l\u2019attivit\u00e0 motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformit\u00e0 con le linee guida emanate dall\u2019Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Competizioni sportive<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;<\/li>\n<li>restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonch\u00e9 le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, senza la presenza di pubblico;<\/li>\n<li>lo svolgimento degli sport di contatto \u00e8 vietato salvo che per le competizioni professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 sportive dilettantistica di base, le scuole e l\u2019attivit\u00e0 formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonch\u00e9 tutte le gare, le competizioni e le attivit\u00e0 connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Cinema, teatri, discoteche e sale giochi<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all\u2019aperto;<\/li>\n<li>restano sospese le attivit\u00e0 che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all\u2019aperto o al chiuso;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Fiere e congressi<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi;<\/li>\n<li>restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza,<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Parchi divertimenti<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 dei parchi tematici e di divertimento;<\/li>\n<li>\u00e8 consentito l\u2019accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivit\u00e0 ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all\u2019aperto, con l\u2019ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformit\u00e0 alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Concorsi pubblici e privati<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e\/o in maniera telematica;<\/li>\n<li>dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile;<\/li>\n<li>sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Chiusura strade e piazze<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>pu\u00f2 essere disposta la chiusura di strade e piazze, in cui si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21.00,fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Comunicazione First Cisl Lombardia<\/p>\n<p>Allegati: \u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/lombardia\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2020\/10\/2020_10_26_DPCM_24_ottobre.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">documento First Cisl Lombardia<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/creditocooperativo\/wp-content\/uploads\/sites\/18\/2020\/10\/DPCM-24-ottobre.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>DPCM 24 ottobre<\/strong><\/a><\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"in-primo-piano\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1603714607\"\r\n\t            data-title=\"DPCM 24 ottobre, le disposizioni valide fino al 24 novembre 2020\" \r\n\t    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