{"id":1726,"date":"2018-05-31T18:39:23","date_gmt":"2018-05-31T16:39:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.firstcisl.it\/deutschebank\/?p=1726"},"modified":"2018-05-31T18:39:23","modified_gmt":"2018-05-31T16:39:23","slug":"db-perform-e-valutazione-delle-prestazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/deutschebank\/2018\/05\/31\/db-perform-e-valutazione-delle-prestazioni\/","title":{"rendered":"DB Perform e valutazione delle prestazioni"},"content":{"rendered":"<p>Come sai, dallo scorso 16 gennaio \u00e8 operativo il <strong>nuovo Manuale DB PERFORM<\/strong>, che intende aggiornare (alla normativa vigente a gennaio) le procedure operative alle esigenze di MIFID II. Tale processo, implementato con le caratteristiche della attivit\u00e0 di \u201cconsulenza\u201d, continua a comprendere anche una logica di \u201c<strong><u>autodeterminazione\u201d degli obiettivi quali-quantitativi previsionali<\/u><\/strong>, che il superiore gerarchico \u201cchiede\u201d al lavoratore di fissare, ad inizio anno.<\/p>\n<p>Su questo particolare aspetto <strong>First Cisl ha da sempre ritenuto tale filosofia di gestione degli obiettivi rischiosa e non condivisibile<\/strong>: fintantoch\u00e8 la prestazione di lavoro subordinato consiste (in base alla legge e al CCNL) in obblighi di collaborazione attiva ed intensa (e non in obbligazioni di risultato), <strong>il lavoratore dipendente non potr\u00e0 mai essere valutato negativamente per il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi<\/strong>. \u00a0Sotto tale profilo, uno degli aspetti psicologicamente pi\u00f9 insidiosi della filosofia di gestione di DB PERFORM \u00e8 che il lavoratore che non riesca a raccogliere, dai Clienti e dal mercato, i risultati commerciali sperati, rischia non solo di sentirsi inadeguato, ma soprattutto di percepire di avere \u201cmancato a una promessa fatta all\u2019Azienda\u201d. Nella migliore delle ipotesi, si corre il rischio in questo modo di generare nel lavoratore sfiducia nei propri mezzi o disaffezione; nella peggiore, si pu\u00f2 indirettamente ingenerare nel lavoratore la tentazione di imboccare scappatoie operative, forzando ad esempio la consulenza al fine di raggiungere \u201ca tutti i costi\u201d gli obiettivi.<\/p>\n<p><strong>Come First, riteniamo pertanto opportuno richiamare, a Tuo beneficio, la normativa, di legge e di CCNL, che fonda la tutela del lavoratore<\/strong> contro il rischio di possibili derive pratiche nel sistema di valutazione delle prestazioni, e dunque nell\u2019orientamento della condotta di lavoro.<\/p>\n<p>Da ultimo, Ti segnaliamo che <strong>non solo le procedure operative<\/strong> (di cui al citato Manuale DB PERFORM), <strong>ma anche il sistema di valutazione del personale deve essere \u201cMiFID compliant\u201d<\/strong>, cio\u00e8 orientato a garantire, mediante una coerente disciplina dei criteri di valutazione delle prestazioni, il \u201c<strong>migliore interesse del Cliente<\/strong>\u201d e dunque comportamenti coerenti con tali obiettivi. Lo spirito del Regolamento Intermediari del 15 febbraio 2018 (che si applica anche al nostro Istituto) dovrebbe, a nostro avviso, ispirare in tal senso<strong> una revisione del sistema di valutazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 2094 Codice Civile<\/strong>: \u00a0\u201c<em>\u00c8 prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell&#8217;impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell&#8217;imprenditore\u201d (si tratta dunque di \u201cobbligazione di mezzi\u201d e non di \u201cobbligazione di risultati<\/em>\u201d).<\/p>\n<p><strong>Art. 38 CCNL ABI<\/strong> (secondo e terzo alinea): \u201c<em>Il personale ha il dovere di dare all\u2019impresa, nella esplicazione della propria attivit\u00e0 di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell\u2019impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio. L\u2019impresa deve porre il lavoratore\/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall\u2019impresa stessa con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore\/lavoratrice medesimo \u00e8, di volta in volta, chiamato ad espletare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Art. 74 CCNL ABI \u2013 Criteri di valutazione professionale \u201c<\/strong>\u2026 <em>idonei elementi di valutazione professionale \u2013 i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici \u2013 sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialit\u00e0 professionali, prestazioni.<\/em>\u201d (N.B.: si parla di \u201cprestazioni\u201d, non di conseguimento dei risultati quantitativi di vendita messi a budget).<\/p>\n<p><strong>Art. 75 \u00a0CCNL ABI \u2013 Valutazione del lavoratore\/lavoratrice <\/strong>(sesto, settimo e ottavo alinea): \u201c<em>Il lavoratore\/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta pu\u00f2 presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore\/lavoratrice <strong><u>pu\u00f2 farsi assistere da un dirigente dell\u2019organizzazione sindacale<\/u><\/strong> stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato. \u00a0L\u2019impresa, sentito il lavoratore\/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicher\u00e0 le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni. Il lavoratore\/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo pu\u00f2, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio<\/em>.\u201d<\/p>\n<p><strong>Art. 7, ultimo alinea, Accordo Nazionale Politiche Commerciali dell\u20198.2.2017 &#8211;<\/strong> \u00a0\u201c<strong><em>Le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per s\u00e9 non determina una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 75 e 38, comma 2, del ccnl 31 marzo 2015.<\/em><\/strong>\u201d<\/p>\n<p>Rimaniamo a Tua disposizione per ogni eventuale consulenza e assistenza.<\/p>\n<p>Un caro saluto.<\/p>\n<div class=\"external-wrap \">\n<div class=\"magzilla-main-wrap\">\n<div class=\"container\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-8 col-md-8 col-sm-8 col-xs-12\">\n<article class=\"post post-1721 type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-filo-diretto\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p><strong>Domenico Iodice<br \/>\nSegretario Responsabile<br \/>\nFIRST CISL in Deutsche Bank Spa<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"filo-diretto\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1527791963\"\r\n\t            data-title=\"DB Perform e valutazione delle prestazioni\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/deutschebank\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come sai, dallo scorso 16 gennaio \u00e8 operativo il nuovo Manuale DB PERFORM, che intende aggiornare (alla normativa vigente a gennaio) le procedure operative alle esigenze di MIFID II. 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