{"id":2232,"date":"2024-08-08T15:55:37","date_gmt":"2024-08-08T13:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/?p=2232"},"modified":"2024-08-08T15:55:37","modified_gmt":"2024-08-08T13:55:37","slug":"pillole-di-ccnl-art-62_-malattie-e-infortuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/2024\/08\/08\/pillole-di-ccnl-art-62_-malattie-e-infortuni\/","title":{"rendered":"Pillole di CCNL &#8211; Art. 62_ Malattie e infortuni"},"content":{"rendered":"<p>Il vigente Codice civile del 1942 (art. 2110) fissa alcuni principi generali validi per i casi di interruzioni della prestazione lavorativa quali infortunio e malattia tra cui il diritto al mantenimento del posto di lavoro e della retribuzione, mentre, <strong>la misura della retribuzione e del tempo per cui viene mantenuto il posto di lavoro durante la malattia \u00e8 materia dei contratti collettivi di lavoro. <\/strong><\/p>\n<p>Il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio nel quale il datore di lavoro non pu\u00f2 procedere al licenziamento \u00e8 detto <strong>periodo di comporto<\/strong>.<\/p>\n<p>Il CCNL del Credito (art. 62*) prevede espressamente che i giorni di malattia e infortunio sono computati a tutti gli effetti \u2013 e quindi non solo retributivi \u2013 come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie, entro i limiti del comporto come di seguito riportato:<\/p>\n<p>In alternativa, i periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall\u2019impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l\u2019ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:<\/p>\n<p>I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessit\u00e0 di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonch\u00e9 nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.<\/p>\n<p><strong>!!!<\/strong> In occasione dell\u2019ultimo<strong> rinnovo contrattuale,<\/strong> <strong>sono aumentate le casistiche per le quali \u00e8 previsto l\u2019aumento del 50% del periodo di comporto che, infatti, \u00e8 riconosciuto anche in caso di disabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 3, legge 104\/1992 (c.d.\u201dgravit\u00e0\u201d). <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell\u2019intero trattamento economico sono <strong>raddoppiati<\/strong> con un massimo di 36 mesi complessivi.<\/p>\n<p><strong>!!!<\/strong> <strong>L\u2019azienda dovr\u00e0 segnalare, con un mese di anticipo, alle lavoratrici\/lavoratori interessati la scadenza del termine del periodo di comporto<\/strong>.<\/p>\n<p>Se la malattia o l\u2019infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice\/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, <strong>pu\u00f2 chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi<\/strong> e senza alcun effetto sul decorso dell\u2019anzianit\u00e0. La durata di pi\u00f9 periodi di aspettativa non pu\u00f2 tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravit\u00e0, la durata massima dell\u2019aspettativa di cui al presente comma \u00e8 elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.<\/p>\n<p>Le lavoratrici\/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un\u2019aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cosa accade se si \u00e8 prossimi alla pensione?<\/p>\n<p>Il CCNL prevede che:<\/p>\n<p>&#8211; se la malattia \u00e8 iniziata prima della data in cui la lavoratrice\/lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, il termine finale del trattamento non pu\u00f2 scadere oltre il sesto mese dalla suddetta data;<\/p>\n<p>&#8211; se la malattia \u00e8 iniziata successivamente, il trattamento viene riconosciuto per sei mesi.<\/p>\n<p>Il collocamento in aspettativa al termine del periodo di comporto non pu\u00f2 essere richiesto dalla lavoratrice\/lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non pu\u00f2 durare oltre la data in cui l\u2019interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre, vale la pena ricordare che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore deve osservare taluni obblighi quali:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Segnalare lo stato di malattia (o infortunio) e giustificazione della stessa. L\u2019attuale contratto collettivo per il credito si limita a prevedere l\u2019obbligo di tempestiva giustificazione delle assenze, prevedendo tale inosservanza quale causa di sanzione disciplinare. Ricordiamo comunque che, sul tema, prassi differenti possono essere applicate nelle singole aziende per effetto della contrattazione di secondo livello.<\/p>\n<p>Invitiamo a verificare tempestivamente quali siano le modalit\u00e0 di comunicazione messe in atto nella propria azienda onde evitare di incorrere in sanzioni e, nel caso di infortunio sul posto di lavoro o in itinere, di attivare immediatamente la procedura presso <a href=\"https:\/\/www.inail.it\/portale\/assicurazione\/it\/Soggetti_tutelati\/Lavoratore-Dipendente-Industria-Artigianato-Terziario-Altre-Attivita\/infortunio-sul-lavoro\/riconoscimento-dell-infortunio-lavoratore-dipendente.html#:~:text=La%20segnalazione%20dell'infortunio%20deve,soccorso%20nella%20struttura%20pi%C3%B9%20vicina\"><strong><em>l\u2019INAIL<\/em><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 garantire la\u00a0<strong>reperibilit\u00e0 alla vista medica<\/strong>\u00a0<strong>di controllo anche nei giorni<\/strong>\u00a0<strong>non lavorativi e festivi<\/strong> nelle seguenti <strong>fasce di reperibilit\u00e0: dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Comunicazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>First Cisl<\/strong><\/p>\n<p><strong>Milano Metropoli<\/strong><\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"news\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1723132537\"\r\n\t            data-title=\"Pillole di CCNL &#8211; Art. 62_ Malattie e infortuni\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il vigente Codice civile del 1942 (art. 2110) fissa alcuni principi generali validi per i casi di interruzioni della prestazione lavorativa quali infortunio e malattia tra cui il diritto al mantenimento del posto di lavoro e della retribuzione, mentre, la misura della retribuzione e del tempo per cui viene mantenuto il posto di lavoro durante [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":91,"featured_media":1180,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-2232","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/users\/91"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2232"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2233,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2232\/revisions\/2233"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}