{"id":2174,"date":"2024-05-09T10:51:53","date_gmt":"2024-05-09T08:51:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/?p=2174"},"modified":"2024-05-09T10:51:53","modified_gmt":"2024-05-09T08:51:53","slug":"congedi-parentali-istruzioni-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/2024\/05\/09\/congedi-parentali-istruzioni-inps\/","title":{"rendered":"Congedi parentali: istruzioni Inps"},"content":{"rendered":"<p><strong>In Italia l\u2019astensione facoltativa dal lavoro pu\u00f2 essere richiesta dai genitori lavoratori dopo il congedo di maternit\u00e0 o paternit\u00e0 obbligatorio ed \u00e8 di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita di ciascun figlio<\/strong>. Tuttavia, nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori <strong>\u00e8 elevato a 11 mesi<\/strong>.<\/p>\n<p>In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per ciascun figlio.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito dei menzionati limiti<strong>, <\/strong>il diritto di astenersi dal lavoro<strong>\u00a0<\/strong>compete:<\/p>\n<ul>\n<li>alla madre lavoratrice &#8211; dopo il periodo di congedo di maternit\u00e0 obbligatorio &#8211; per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;<\/li>\n<li>al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette\u00a0per chi si astiene dal lavoro per almeno tre mesi;<\/li>\n<li>al genitore solo ovvero al genitore nei confronti del quale sia stato disposto l\u2019affidamento esclusivo del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi; in caso di affidamento esclusivo, l&#8217;altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>In caso di astensione spettano i seguenti indennizzi<\/strong>, <strong>ordinariamente fissati al 30% della retribuzione imponibile<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall\u2019ingresso in famiglia per adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibile all\u2019altro genitore;<\/li>\n<li>al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall\u2019ingresso in famiglia per adozione o affidamento)\u00a0un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all\u2019altro genitore;<\/li>\n<li>a entrambi i genitori, un ulteriore periodo indennizzabile della\u00a0durata complessiva di 3 mesi (anche in modalit\u00e0 ripartita tra i genitori) nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili;<\/li>\n<li>sono indennizzabili anche il decimo e l\u2019undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>A questi indennizzi si aggiunge quello recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, la n. 213\/2023<\/strong>.<\/p>\n<p>Con lo scopo di sostenere la natalit\u00e0 e il potere d\u2019acquisto dei lavoratori con prole, infatti, viene concesso, ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato, un secondo mese di fruizione di congedo parentale indennizzato all\u201980% dopo quello gi\u00e0 previsto nel 2023 (ricordiamo che con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 \u00e8 stato previsto che dal 2023, a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il sesto anno\u00a0fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%).\u00a0In particolare, i genitori che hanno concluso il periodo di maternit\u00e0 o paternit\u00e0 obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 hanno diritto di godere di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>2 mesi di congedo parentale retribuito all\u201980% nel corso del 2024 fino ai 6 anni del figlio;<\/strong> i successivi 7 mesi di congedo parentale, fruibili fino ai 12 anni del figlio, saranno invece indennizzati al 30%; oltre i 9 mesi, il congedo parentale non prevede alcun indennizzo, motivo per cui si pu\u00f2 richiedere ma senza retribuzione;<\/li>\n<li><strong>a partire dal 2025, il congedo parentale prevede l\u2019indennit\u00e0 dell\u201980% per il primo mese e un\u2019indennit\u00e0 pari al 60% per il secondo mese.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>I mesi indennizzati all\u201980% sono solo 2 per entrambi i genitori e possono essere fruiti alternativamente tra gli stessi o da uno soltanto, anche in modalit\u00e0 spezzata in giorni o ore.<\/p>\n<p>L\u2019aumento dell\u2019indennit\u00e0 voluto con la Legge di Bilancio riguarda solo i lavoratori dipendenti; rimangono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata Inps ecc.); per tale ragione, qualora nella coppia un genitore \u00e8 lavoratore dipendente e l\u2019altro no, i due mesi di congedo parentale indennizzati all\u201980% della retribuzione, spettano solo al genitore lavoratore dipendente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/inps-comunica\/atti\/circolari-messaggi-e-normativa\/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.04.circolare-numero-57-del-18-04-2024_14551.html\"><strong>Circolare 57 del 18 aprile 2024\u00a0<\/strong><\/a><\/em>Inps fornisce le istruzioni operative\u00a0per la fruizione dell\u2019indennit\u00e0 da parte dei lavoratori del settore privato.<\/p>\n<p>Entrando nel dettaglio della Circolare, viene precisato che\u00a0il diritto al secondo mese di congedo con indennit\u00e0 elevata\u00a0all\u201980% e al 60% \u00e8 garantito per tutti i bambini nati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024 mentre per i bambini nati nel corso del 2023 spetta soltanto al lavoratore che ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023; qualora il congedo obbligatorio si sia esaurito nel 2023, Inps riconosce l\u2019indennizzo dell\u201980% solo per un mese (come da normativa gi\u00e0 in vigore).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>I lavoratori che desiderano usufruire del congedo dovranno presentare domanda all\u2019Inps prima dell\u2019inizio del periodo di congedo; nell\u2019ipotesi in cui l\u2019istanza venisse presentata in un momento successivo, saranno riconosciuti e pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di richiesta. L\u2019indennit\u00e0 viene anticipata dal datore di lavoro in nome e per conto dell\u2019Istituto di Previdenza (\u00e8 previsto il pagamento diretto solo per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inps, con il <strong><em><a href=\"https:\/\/inps.it\/it\/it\/inps-comunica\/atti\/circolari-messaggi-e-normativa\/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.04.messaggio-numero-1629-del-26-04-2024_14555.html\">messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024<\/a><\/em><\/strong>, ha inoltre rilasciato un aggiornamento con cui comunica ai datori di lavoro le modalit\u00e0 per conguagliare le eventuali prestazioni erogate in misura ordinaria (cio\u00e8 al 30%).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Comunicazione<\/p>\n<p>First Cisl<\/p>\n<p>Milano Metropoli<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"aggiornamento\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1715251913\"\r\n\t            data-title=\"Congedi parentali: istruzioni Inps\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Italia l\u2019astensione facoltativa dal lavoro pu\u00f2 essere richiesta dai genitori lavoratori dopo il congedo di maternit\u00e0 o paternit\u00e0 obbligatorio ed \u00e8 di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita di ciascun figlio. 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