{"id":1918,"date":"2022-12-20T10:16:50","date_gmt":"2022-12-20T09:16:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/?p=1918"},"modified":"2023-06-21T13:14:43","modified_gmt":"2023-06-21T11:14:43","slug":"aggiornamenti-circolare-inps-assegno-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/2022\/12\/20\/aggiornamenti-circolare-inps-assegno-unico\/","title":{"rendered":"Aggiornamenti: circolare INPS assegno unico"},"content":{"rendered":"<p>Con e-mail inviata in data 11\/01\/2022 avente oggetto \u201cORGA 1\/22\u00a0ASSEGNO\u00a0UNICO\u00a0E ISEE\u201d e con una successiva e-mail\u00a0inviata in data 22\/01\/2022 avente oggetto \u201cORGA 1\/22 bis\u00a0ASSEGNO\u00a0UNICO\u00a0E ISEE\u201d <strong>abbiamo comunicato le novit\u00e0 introdotte con l\u2019Assegno Unico e le modalit\u00e0 operative per richiederlo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>I<\/strong><strong>l nuovo istituto dell\u2019assegno unico e universale (AU) rappresenta<\/strong><strong> un beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico<\/strong>, intendendo per figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee nel quale \u00e8 presente il beneficiario della prestazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Torniamo sul tema per informare che <strong>la misura \u00e8 in vigore dal mese di marzo dell\u2019anno in corso e che, in base alla nuova <em><a href=\"https:\/\/servizi2.inps.it\/servizi\/CircMessStd\/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&amp;idunivoco=14020\">Circolare Inps n. 132 del 15\/12\/2022<\/a>, <\/em>a partire dal prossimo 1\u00b0 marzo 2023 il beneficio verr\u00e0 riconosciuto d\u2019ufficio e non sar\u00e0 necessario presentare una nuova domanda per tutte le domande che risultano essere state gi\u00e0 accolte.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Inps, infatti, <em>\u201cpone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all\u2019utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell\u2019Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un\u2019eventuale erogazione d\u2019ufficio dell\u2019assegno\u201d<\/em>. <strong>Per essere pi\u00f9 precisi, l\u2019Inps continuer\u00e0 ad erogare la misura introdotta dal D.L. n. 230\/2021 a tutti coloro che hanno presentato domanda di Assegno Unico e Universale per figli a carico nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023, a condizione che i requisiti rimangano invariati e che, alla data del 28 febbraio 2023, nell\u2019archivio dell\u2019Istituto risulti presente una domanda di Assegno Unico e Universale nello stato di \u201cAccolta\u201d e non in quello di \u201cDecaduta\u201d, \u201cRevocata\u201d, \u201cRinunciata\u201d o \u201cRespinta\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso in cui si fossero verificate delle variazioni rispetto alle condizioni inizialmente dichiarate in domanda, sar\u00e0 obbligo del richiedente comunicare la nuova circostanza all\u2019Inps, in modo da consentire sia la verifica puntuale delle nuove informazioni in fase di istruttoria che la successiva erogazione dell\u2019importo spettante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche citiamo per esempio:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; la nascita di figli<\/p>\n<p>&#8211; la variazione o inserimento della condizione di disabilit\u00e0 del figlio<\/p>\n<p>&#8211; le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica o corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)<\/p>\n<p>&#8211; le modifiche attinenti all\u2019eventuale separazione o coniugio dei genitori<\/p>\n<p>&#8211; i criteri di ripartizione dell\u2019Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell\u2019accordo tra i genitori<\/p>\n<p>&#8211; variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230\/2021<\/p>\n<p>&#8211; variazioni delle modalit\u00e0 di pagamento prescelte dal richiedente e\/o dall\u2019eventuale altro genitore<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Al manifestarsi di una o pi\u00f9<\/strong> di queste <strong>variazioni, il beneficiario sar\u00e0<\/strong>, dunque, <strong>chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall\u2019Istituto.<\/strong><\/p>\n<p>Ricordiamo che la domanda \u00e8 inoltrata all\u2019INPS attraverso i seguenti canali:<\/p>\n<ol>\n<li>portale web dell\u2019Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito <a href=\"http:\/\/www.inps.it\">www.inps.it<\/a>., se si \u00e8 in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identit\u00e0 elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)<\/li>\n<li>Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)<\/li>\n<li>Istituti di Patronato<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per le domande presentate entro il 30 giugno dell\u2019anno di riferimento, l\u2019importo sar\u00e0 riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande presentate dal 1\u00b0 luglio dell\u2019anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.<\/p>\n<p>Inoltre, sia nel caso di domanda di Assegno unico e universale gi\u00e0 presentata all\u2019INPS sia nel caso di presentazione di nuova domanda <strong>sussiste sempre l\u2019onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l\u2019anno 2023<\/strong>, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi pi\u00f9 elevati dell\u2019Assegno unico e universale sulla base dell\u2019attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230\/2021, in tema di importi maggiorati.<\/p>\n<p><strong>In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata<\/strong>, l\u2019importo dell\u2019Assegno unico e universale sar\u00e0 calcolato a partire dal mese di marzo 2023 in base agli importi minimi previsti dalla normativa.<\/p>\n<p><strong>Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023<\/strong>, gli importi eventualmente gi\u00e0 erogati per l\u2019annualit\u00e0 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 contestualmente alla corresponsione degli importi arretrati.<\/p>\n<p>Si precisa che l\u2019ISEE pu\u00f2 essere presentato in modalit\u00e0 ordinaria o precompilata e che qualora si optasse per l\u2019ISEE precompilato sono disponibili modalit\u00e0 semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identit\u00e0 digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell\u2019ISEE, superando la necessit\u00e0 di produrre gli elementi di riscontro<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"aggiornamento\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1671531410\"\r\n\t            data-title=\"Aggiornamenti: circolare INPS assegno unico\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con e-mail inviata in data 11\/01\/2022 avente oggetto \u201cORGA 1\/22\u00a0ASSEGNO\u00a0UNICO\u00a0E ISEE\u201d e con una successiva e-mail\u00a0inviata in data 22\/01\/2022 avente oggetto \u201cORGA 1\/22 bis\u00a0ASSEGNO\u00a0UNICO\u00a0E ISEE\u201d abbiamo comunicato le novit\u00e0 introdotte con l\u2019Assegno Unico e le modalit\u00e0 operative per richiederlo. 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