{"id":1912,"date":"2022-11-09T10:31:09","date_gmt":"2022-11-09T09:31:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/?p=1912"},"modified":"2023-06-21T13:14:14","modified_gmt":"2023-06-21T11:14:14","slug":"regime-fiscale-applicato-a-mutui-e-prestiti-erogati-dal-datore-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/2022\/11\/09\/regime-fiscale-applicato-a-mutui-e-prestiti-erogati-dal-datore-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Regime fiscale applicato a mutui e prestiti erogati dal datore di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Il tasso BCE \u00e8 ora pari al 2%.<br \/>\nQuesto dato potrebbe avere degli impatti fiscali sui lavoratori del nostro settore per effetto della normativa che disciplina la tassazione dei fringe benefits.<br \/>\nNei fringe benefits rientrano le erogazioni in natura che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti. Nel caso specifico del nostro settore possono rientrare anche i mutui e prestiti a tasso agevolato.<br \/>\nVediamo come funziona:<\/p>\n<p>L&#8217;art.51 del TUIR, al comma 2 recita che \u201cNon concorrono a formare il reddito [\u2026] le erogazioni liberali concesse [\u2026] alla generalit\u00e0 o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d&#8217;imposta a lire 500.000 (258,23\u20ac)\u201d.<br \/>\nL\u2019effetto \u00e8 che, quindi, le erogazioni effettuate dal datore d lavoro a favore del dipendente sotto forma di benefit nel limite dei 258,23\u20ac \u00e8 esente dalla tassazione ordinaria.<br \/>\nLa normativa, inoltre, prevede che, in caso di superamento della soglia, venga applicata la tassazione ordinaria non solo all\u2019eccedenza ma all\u2019intera somma.<br \/>\nNel 2022 per effetto del D.L. \u201cAiuti bis\u201d la soglia di esenzione \u00e8 stata elevata a 600\u20ac.<br \/>\nInoltre, lo stesso decreto prevede che a tale soglia possano contribuire anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell\u2019energia elettrica e del gas naturale.<br \/>\n!!! Per il 2022 \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di beneficiare di ulteriori 200\u20ac da destinare all\u2019acquisto di buoni benzina, che non incidono sulla suddetta soglia.<br \/>\n!!! Ricordiamo che il welfare aziendale non rientra nella soglia.<\/p>\n<p>Una banca che riconosce ai suoi dipendenti un mutuo o un prestito a tasso agevolato rispetto alla clientela ordinaria sta effettuando un\u2019erogazione in natura ne consegue che i finanziamenti ai dipendenti sono soggetti alla normativa sui fringe benefits.<br \/>\nTuttavia, la questione si pone nel momento in cui il tasso riconosciuto al lavoratore \u00e8 inferiore al tasso ufficiale di sconto.<br \/>\nInfatti, il TUIR recita \u201cin caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi\u201d<br \/>\nAttenzione! Il tasso BCE considerato \u00e8 quello a fine anno ed \u00e8 retroattivo per l\u2019intero anno. Al momento, per effetto dell\u2019ultimo rialzo, il tasso BCE \u00e8 pari al 2%.<br \/>\nL\u2019importo da considerare come benefit, pertanto, si determina innanzitutto verificando la differenza tra il Tasso BCE e il tasso applicato al mutuo o al prestito.<\/p>\n<p>Se Tasso BCE &#8211; tasso applicato &gt; 0 allora siamo nelle previsioni del TUIR.<br \/>\nA questo punto va quindi calcolata la quota interessi riferita al capitale residuo data dal differenziale e ne viene considerato il 50%.<br \/>\nPer esempio:<br \/>\nTasso mutuo: 0,5%<br \/>\nDebito residuo: 100.000\u20ac<br \/>\nSi calcola il tasso differenziale che \u00e8 pari al tasso BCE (2%) \u2013 il tasso applicato al lavoratore (0,5%)<br \/>\n=1,5% ma, poich\u00e9 va considerato solo il 50% il tasso diventa 1,5:2=0,75<br \/>\nCalcoliamo quindi la quota interessi sul capitale residuo:<br \/>\n100.000X0,75:1200= 62,5\u20ac al mese che diventano 750\u20ac per l\u2019anno.<br \/>\nA queste somme potrebbero doversi aggiungere altre somme gi\u00e0 erogate nel corso dell\u2019anno a titolo di benefit.<br \/>\nAlcuni esempi di fringe benefit possono essere i buoni spesa, le auto aziendali, il cellulare aziendale, ecc..<br \/>\nIl DL non modifica semplicemente l&#8217;importo della soglia ma si pone&#8221; in deroga al regime di cui all&#8217;articolo 51, comma 3, TUIR&#8221; per il quale, come si \u00e8 detto, il superamento della soglia comporta l&#8217;imponibilit\u00e0 dell&#8217;intero importo e non solo dell\u2019eccedenza.<br \/>\nPertanto, in caso di superamento della soglia di 600\u20ac tale importo non diverrebbe interamente imponibile ma solo per le somme eccedenti.<br \/>\nNel caso dell\u2019esempio precedente, se cos\u00ec dovesse essere, sarebbero assoggettati alla tassazione ordinaria 150\u20ac (ovvero la differenza fra i 750\u20ac derivanti dal calcolo e i 600\u20ac della soglia) altrimenti all\u2019intera somma (750\u20ac).<br \/>\nQuesta, ipotesi, tuttavia richiede un\u2019interpretazione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate che a tal proposito deve ancora esprimersi.<br \/>\nSar\u00e0 nostra cura informarvi non appena dovessero esserci aggiornamenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"aggiornamento,in-primo-piano,news\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1667989869\"\r\n\t            data-title=\"Regime fiscale applicato a mutui e prestiti erogati dal datore di lavoro\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tasso BCE \u00e8 ora pari al 2%. 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