{"id":1907,"date":"2022-10-14T15:13:01","date_gmt":"2022-10-14T13:13:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/?p=1907"},"modified":"2023-06-21T13:13:35","modified_gmt":"2023-06-21T11:13:35","slug":"nuove-regole-per-la-fruizione-del-congedo-di-maternita-flessibile-e-posticipata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/compass\/2022\/10\/14\/nuove-regole-per-la-fruizione-del-congedo-di-maternita-flessibile-e-posticipata\/","title":{"rendered":"Nuove regole per la fruizione del congedo di maternit\u00e0 flessibile e posticipata"},"content":{"rendered":"<p>La <a href=\"https:\/\/servizi2.inps.it\/servizi\/CircMessStd\/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&amp;idunivoco=13948\"><strong><em>Circolare INPS 106 del 29 settembre 2022<\/em><\/strong><\/a> cambia le regole per fruire del congedo di maternit\u00e0 flessibile:<\/p>\n<ul>\n<li>Dopo l\u2019ottavo mese (1+4)<\/li>\n<li>Interamente dopo il parto<\/li>\n<\/ul>\n<p>La novit\u00e0 principale riguarda la documentazione da presentare per beneficiare della finestra di flessibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Come noto, il congedo di maternit\u00e0 \u00e8 il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il\u00a0puerperio\u00a0e <strong>consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto<\/strong>, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, <strong>novit\u00e0 dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto<\/strong>.<\/p>\n<p>La scelta di avvalersi del congedo di maternit\u00e0 flessibile (1+4) \u00e8 della lavoratrice, purch\u00e9 vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l\u2019assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.<\/p>\n<p>Dal 2019 \u00e8 la <u>possibile fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto<\/u>. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l\u2019assenza di rischi per la madre e per il nascituro.<\/p>\n<p>La norma fino ad ora definiva che queste opzioni fossero esercitabili &#8220;<em>a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro<\/em>\u201d. Si tratta di documentazioni da acquisire al settimo mesi di gravidanza &#8220;<em>rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonch\u00e9, ove previsto, dal medico aziendale<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>In entrambi i casi l\u2019onere di acquisire la documentazione sanitaria che legittima il rinvio del periodo di fruizione spetta sempre alla lavoratrice.<\/strong><\/p>\n<p>Viene meno per\u00f2 \u201c<em>l\u2019obbligo di produrre all\u2019INPS la documentazione sanitaria che attesti l\u2019assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro<\/em> <em>per continuare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa nel corso dell\u2019ottavo e del nono mese di gravidanza\u201d<\/em>. <strong>Permane, invece, l\u2019obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000\"><strong>!!!<\/strong> L\u2019INPS<\/span> continuer\u00e0 ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 e verificher\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>che la data di inizio del congedo di maternit\u00e0, comunicata nella domanda telematica, sia all\u2019interno dell\u2019arco temporale dell\u2019ottavo mese di gravidanza oppure che la data di inizio del congedo di maternit\u00e0 comunicata coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all\u2019interno del periodo di ante partum, da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternit\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilit\u00e0 o nel periodo tra l\u2019inizio dell\u2019ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternit\u00e0 fruito esclusivamente dopo il parto;<\/li>\n<li>l\u2019assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151\/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell\u2019interdizione in data antecedente l\u2019inizio dell\u2019ottavo mese di gravidanza;<\/li>\n<li>l\u2019assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 151\/2001);<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><span style=\"color: #ff0000\"><strong>Ricordiamo, inoltre, l\u2019agevolazione contributiva per lavoratrici madri:<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La legge di bilancio Art. 1 comma 37 \u2013 in via sperimentale per l\u2019anno 2022 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti, del settore privato.<\/p>\n<p>L\u2019esonero \u00e8 riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro in azienda (che sia congedo obbligatorio o facoltativo) a condizione che questa avvenga entro il 31 dicembre 2022.<\/p>\n<p><strong>DESTINATARIE<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato \u2013 sia a tempo indeterminato che determinato compresi part time, apprendistato, lavoro domestico e intermittente<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>DURATA<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Massima di 12 mesi, a decorrere dal mese di competenza in cui si \u00e8 verificato il rientro della dipendente nel posto di lavoro che deve avvenire, lo ricordiamo, entro il 31 dicembre 2022.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>CUMULABILITA\u2019<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Non rientra nella nozione di aiuto di Stato ed \u00e8 cumulabile con gli esoneri contributivi previsti e a carico del datore.<\/li>\n<li>\u00c8 anche cumulabile con l\u2019esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (quest\u2019ultimo si applica sul restante 50 per cento dei contributi dovuti dalle lavoratrici).<\/li>\n<li>\u00c8 cumulabile con il taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti bis, per cui per i periodi di paga dal 1\u00b0 luglio al 31 dicembre 2022 l\u2019esonero dello 0,8% \u00e8 incrementato di 1,2 punti percentuali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>COME VA RICHIESTO:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Le datrici e i datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l\u2019applicazione dell\u2019esonero contributivo inoltrando all\u2019INPS istanza di attribuzione dell\u2019apposito codice di autorizzazione che verr\u00e0 rilasciato da Inps dopo aver verificato la spettanza dell\u2019esonero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"aggiornamento\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1665760381\"\r\n\t            data-title=\"Nuove regole per la fruizione del congedo di maternit\u00e0 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