{"id":768,"date":"2023-11-23T09:10:07","date_gmt":"2023-11-23T08:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=768"},"modified":"2026-01-21T10:09:23","modified_gmt":"2026-01-21T09:09:23","slug":"contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-acri-estratto-artt-10-12-14-45-e-132","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-acri-estratto-artt-10-12-14-45-e-132\/","title":{"rendered":"Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ACRI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. 10, 12, 14, 45 e 132*"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 10 \u2013 Automatismi economici e di carriera \u2013 personale impiegatizio<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto stabilito all\u2019art. 106, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello pi\u00f9 elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a \u201csufficiente\u201d, anche non consecutive.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">A<\/span> favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello pi\u00f9 elevato della categoria, verr\u00e0 riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a \u201csufficiente\u201d, un assegno di anzianit\u00e0 pari a \u00a3. 57.750 con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 1995 per 14 mensilit\u00e0. Tale assegno assorbe fino a concorrenza analoghe corresponsioni (collegate all\u2019anzianit\u00e0 e\/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sar\u00e0 inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nell\u2019ipotesi<\/span> di note di qualifica inferiori a \u201csufficiente\u201d i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> le Aziende presso i quali l\u2019organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalit\u00e0 e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;<\/li>\n<li>secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Per<\/span> le Aziende presso le quali l\u2019organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalit\u00e0, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12 luglio 1973.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Rimangono<\/span> ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l\u2019opzione di cui all\u2019art. 4 del CCNL 22 luglio 1976.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo della categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all\u2019avanzamento automatico di carriera acquisibile a sensi del primo comma che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Laddove<\/span> la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e\/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato primo comma, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l\u2019importo di tali assegni sar\u00e0 peraltro decurtato della differenza tra l\u2019indennit\u00e0 di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltrech\u00e9 dell\u2019importo di cui al secondo comma qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Presso<\/span> le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l\u2019assegno mensile di cui sopra, \u00e8 di importo pari all\u2019indennit\u00e0 di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sar\u00e0 corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo della categoria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Resta<\/span> fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell\u2019arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 12 \u2013 Automatismi economici \u2013 subalterni<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto stabilito all\u2019art. 106, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalit\u00e0 di cui appresso:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sar\u00e0 riconosciuto un assegno pari a \u00a3. 35.000 per 14 mensilit\u00e0 con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 1995;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verr\u00e0 riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a \u00a3. 55.000 per 14 mensilit\u00e0 con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 1995;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell\u2019ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a \u201csufficiente\u201d Nell\u2019ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verr\u00e0 procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a \u201csufficiente\u201d;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ciascun subalterno, nell\u2019arco del suo rapporto di lavoro (compresa l\u2019eventuale appartenenza al personale ausiliario) non pu\u00f2 aver diritto a pi\u00f9 di due benefici automatici e\/o di carriera;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l\u2019eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o pi\u00f9 passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall\u2019automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e\/o di carriera;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a far tempo dal 1\u00b0 gennaio 1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall\u2019Azienda per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all\u2019espletamento di mansioni superiori) verr\u00e0 considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso ed a Capo Commesso;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il lavoratore che abbia usufruito dell\u2019automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 12 luglio 1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12 luglio 1973, sar\u00e0 ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruir\u00e0 degli automatismi previsti dal presente articolo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24 giugno 1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all\u2019anzianit\u00e0 e\/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l\u2019eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\" value=\"12\">i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;<\/li>\n<li>nelle Aziende presso le quali l\u2019ordinamento organico del personale subalterno \u00e8 articolato in un numero di gradi superiori a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e\/o economici) gi\u00e0 definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31 dicembre 1975, anche per quanto riguarda l\u2019identificazione dei gradi cui competono.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">Rimangono<\/span> ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell\u2019opzione di cui all\u2019art. 12 CCNL 16 gennaio 1991.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f), e g) del presente articolo, l\u2019inquadramento di cui al primo comma della norma transitoria in calce all\u2019art. 6 del CCNL 6 maggio 1980 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verr\u00e0 riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Laddove<\/span> la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e\/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l\u2019attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell\u2019importo previsto dal primo comma lett. b).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Presso<\/span> le Aziende ove, per il personale subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall\u2019art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Resta<\/span> fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell\u2019arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 14 \u2013 Automatismi economici \u2013 ausiliari<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto previsto all\u2019art. 13, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalit\u00e0 di cui appresso:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a \u00a3. 33.000 per 14 mensilit\u00e0 (\u00a3. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 1995;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verr\u00e0 riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a \u00a3. 33.000 per 14 mensilit\u00e0 (\u00a3. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 1995;<\/li>\n<li>i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell\u2019ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a \u201csufficiente\u201d. Nell\u2019ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verr\u00e0 procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a \u201csufficiente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">Detti<\/span> assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l\u2019eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente gi\u00e0 esistenti per contratto aziendale alla data del 31 dicembre 1972.<br \/>\nAi fini dall\u2019applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell\u2019art. 4 del CCNL 12 luglio 1973.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Rimangono<\/span> ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l\u2019opzione di cui all\u2019art. 118 del CCNL 22 luglio 1976.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> ogni caso gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verr\u00e0 riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Laddove<\/span> la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e\/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l\u2019attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell\u2019importo previsto dal primo comma lett. b).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Presso<\/span> le Aziende ove per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall\u2019art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula dei presente CCNL.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> normative in materia emittente nei contatti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 6 gennaio 1991 sanano raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Resta<\/span> fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell\u2019arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 45 \u2013 Retribuzione<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Per<\/span> retribuzione si intende:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la paga base (stipendio o salario) e gli scarti di anzianit\u00e0 (aumenti periodici);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019indennit\u00e0 di carica;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i compensi percentuali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la gratifica natalizia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la quattordicesima mensilit\u00e0;<\/li>\n<li>ogni altra indennit\u00e0 di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennit\u00e0 di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">La<\/span> retribuzione \u00e8 pagata in via mensile posticipata non oltre l\u2019ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o buste-paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonch\u00e9 le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 sono considerati utili l\u2019eventuale concorso spese tranviarie e le indennit\u00e0 di rischio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Restano<\/span> invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all\u2019estero.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 132 \u2013 Misura del preavviso<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">In<\/span> caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, da parte del lavoratore, a preavviso (dispensa e collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di et\u00e0 nel caso previsto dal primo comma dell\u2019art. 128) la misura del predetto preavviso sar\u00e0 pari a tre mesi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">I<\/span> termini del preavviso decorrono dalla met\u00e0 o dalla fine di ciascun mese.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nel<\/span> caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa, l\u2019Azienda \u00e8 tenuta ad accordare al lavoratore, durante il periodo di preavviso, adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019indennit\u00e0<\/span> sostitutiva del preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte, sar\u00e0 pari a tre mensilit\u00e0 di retribuzione.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora14\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>*<\/sup> Articoli richiamati nel ccnl 23 novembre 2023.<\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-abi-estratto-artt-da-117-a-121\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ABI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. da 117 a 121<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-16-giugno-1995-acri-estratto-art-89\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 giugno 1995 (ACRI) \u2013 Estratto \u2013 Art. 89<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700730607\"\r\n\t            data-title=\"Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ACRI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. 10, 12, 14, 45 e 132*\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 10 \u2013 Automatismi economici e di carriera \u2013 personale impiegatizio Fermo quanto stabilito all\u2019art. 106, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello pi\u00f9 elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-768","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=768"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/768\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1464,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/768\/revisions\/1464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}