{"id":762,"date":"2023-11-23T09:15:20","date_gmt":"2023-11-23T08:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=762"},"modified":"2026-01-21T10:09:14","modified_gmt":"2026-01-21T09:09:14","slug":"contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-abi-estratto-artt-da-117-a-121","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-abi-estratto-artt-da-117-a-121\/","title":{"rendered":"Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ABI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. da 117 a 121**"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">CAPITOLO XII<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>Automatismi<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 117<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> parti stipulanti convengono che con l\u2019adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi la disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990 sugli automatismi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Si<\/span> definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti gi\u00e0 maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonch\u00e9 quant\u2019altro stabilito in materia dal predetto contratto nazionale:<\/p>\n<ol type=\"A\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol type=\"A\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">al personale interessato, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, viene riconosciuto \u2013 in sostituzione dell\u2019avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell\u2019art. 108, lett. a), b) e c) del contratto nazionale 23 novembre 1990 \u2013 il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ci\u00f2 comportasse il passaggio all\u2019area professionale superiore, si riconoscer\u00e0 in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.<br \/>\nPer il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verr\u00e0 a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.<br \/>\nL\u2019attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso \u201csecondo automatismo\u201d previsti dalla normativa aziendalmente in atto.<br \/>\nPer il personale in questione restano valide le previsioni dell\u2019art. 121;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 19 dicembre 1994, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due \u201cautomatismi\u201d previsti dalla precedente lett. A).<br \/>\nLaddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e\/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale 23 novembre 1990, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l\u2019importo di tali assegni sar\u00e0 peraltro decurtato della differenza tra l\u2019importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltre che della indennit\u00e0 di cui all\u2019art. 121 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi.<br \/>\nLa trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del \u201csecondo automatismo\u201d non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.<br \/>\nPresso le aziende ove non fosse previsto alla data del 19 dicembre 1994 il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l\u2019assegno mensile \u00e8 di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma;<\/li>\n<li>per il personale interessato assunto dopo il 19 dicembre 1994, nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell\u2019art. 108 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (benefici economici per automatismo), verr\u00e0 riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.<br \/>\nTale personale conserva le eventuali ulteriori pi\u00f9 favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il pi\u00f9 elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e\/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all\u2019inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e\/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l\u2019assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019art.<\/span> 121 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 19 dicembre 1994.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> normative aziendali in atto in materia ai sensi del contratto nazionale 23 novembre 1990 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Resta<\/span> fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell\u2019arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> assegni mensili per anzianit\u00e0 di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dal 1\u00b0 gennaio 1995, nelle seguenti misure:<\/p>\n<ol type=\"A\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">2a area professionale, 1\u00b0 e 2\u00b0 livello retributivo: L. 36.300;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">2a area professionale, 3\u00b0 livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): L. 55.000;<\/li>\n<li>1a area professionale: L. 24.200.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019assegno<\/span> mensile resta assorbito, ai sensi dell\u2019art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente \u2013 nei casi indicati nel chiarimento a verbale all\u2019art. 118 \u2013 all\u2019inquadramento superiore, che l\u2019interessato abbia successivamente conseguito; nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l\u2019assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.<\/p>\n<p>CHIARIMENTI A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><em>Le<\/em><\/span> <em>parti stipulanti chiariscono che<\/em>:<\/p>\n<ol type=\"A\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\"><em>quanto previsto al 3\u00b0 comma della lett. A), al 3\u00b0comma della lett. B) e al 2\u00b0 comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le parti in sede aziendale;<\/em><\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\"><em>gli \u201cassegni mensili\u201d sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennit\u00e0 di ex scala mobile, premio aziendale);<\/em><\/li>\n<li><em>ai fini dell\u2019applicazione delle norme del presente capitolo che facciano riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale \u2013 per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente contratto \u2013 la tabella di corrispondenza inserita nel Capitolo III.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 118<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> automatismi previsti dall\u2019articolo che precede non possono essere superiori, nell\u2019arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua di un automatismo ai sensi dell\u2019art. 117 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad ogni effetto:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purch\u00e9 almeno in numero di due, di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall\u2019interessato prima del 1\u00b0 gennaio 1975, salvo che non dipendano da automatismo o dal titolo di studio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ciascun avanzamento di carriera disposto dal 1\u00b0 gennaio 1975 ad iniziativa dell\u2019azienda (con esclusione, perci\u00f2, degli avanzamenti determinati dall\u2019esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del titolo di studio nei casi gi\u00e0 previsti dai precedenti contratti);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo attribuito dal 1\u00b0 gennaio 1973 in conseguenza di contratti collettivi nazionali di lavoro o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti dall\u2019anzianit\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019inquadramento nella qualifica di \u201ccommesso\u201d del lavoratore che, alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976, rivestiva la qualifica di commesso di 2<sup>a<\/sup>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><em>Le<\/em><\/span> <em>parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal secondo alinea del presente articolo, si intende per avanzamento di carriera:<\/em>:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\"><em>relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica;<\/em><\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\"><em>relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonch\u00e9 \u2013 per il periodo compreso fra il 1\u00b0 gennaio 1975 e la data di stipulazione del contratto collettivo del 23 luglio 1976 \u2013 il passaggio da commesso di 2<sup>a<\/sup> a commesso di 1<sup>a<\/sup>;<\/em><\/li>\n<li><em>relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica \u2013 con esclusione di quelli effettuati nell\u2019ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia \u2013 purch\u00e9 comporti l\u2019applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 119<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini del conseguimento degli automatismi di cui all\u2019art. 117, il lavoratore deve avere riportato per gli ultimi tre anni classifiche annuali non inferiori a quella di normale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Dal<\/span> computo dell\u2019anzianit\u00e0 valida ai fini degli automatismi in parola, restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all\u2019intero trattamento economico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><em>Le<\/em><\/span> <em>parti chiariscono che nel caso di trasferimento di azienda, che non abbia comportato risoluzione del rapporto di lavoro, verr\u00e0 valutata a tutti i fini di cui all\u2019art. 117, anche la parte del rapporto di lavoro svolta alle dipendenze dell\u2019azienda di provenienza.<\/em><\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 120<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dal 1\u00b0 gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali, non comportano, di per s\u00e9, modifiche della posizione del lavoratore nell\u2019ordinamento gerarchico aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> lavoratore pu\u00f2 essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all\u2019inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 121<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">I<\/span> lavoratori inquadrati nel 2\u00b0 e nel 3\u00b0 livello retributivo della 3a area professionale, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, che abbiano maturato 10 anni di anzianit\u00e0 nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianit\u00e0, dal 1\u00b0 gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per l\u2019appartenente al 2\u00b0 livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 o 118 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;<\/li>\n<li>per l\u2019appartenente al 3\u00b0 livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 e 118, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell\u2019azienda prima del 1\u00b0 gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Dal<\/span> computo dell\u2019anzianit\u00e0 valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all\u2019intero trattamento economico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019assegno<\/span> compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019assegno<\/span> mensile resta assorbito ai sensi dell\u2019art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all\u2019inquadramento, che l\u2019interessato abbia successivamente conseguito; nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l\u2019assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019assegno<\/span> mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora12\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>**<\/sup> Articoli richiamati nel ccnl 23 novembre 2023.<\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/verbale-di-riunione\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Verbale di riunione<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-19-dicembre-1994-acri-estratto-artt-10-12-14-45-e-132\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ACRI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. 10, 12, 14, 45 e 132<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700730920\"\r\n\t            data-title=\"Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 (ABI) \u2013 Estratto \u2013 Artt. da 117 a 121**\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CAPITOLO XII Automatismi Art. 117 Le parti stipulanti convengono che con l\u2019adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi la disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990 sugli automatismi. 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