{"id":739,"date":"2023-11-23T09:40:51","date_gmt":"2023-11-23T08:40:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=739"},"modified":"2026-01-21T10:10:14","modified_gmt":"2026-01-21T09:10:14","slug":"decreto-28-luglio-2014-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito-ai-sensi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/decreto-28-luglio-2014-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito-ai-sensi\/","title":{"rendered":"Decreto 28 luglio 2014 \u2013 Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Decreto n. 83486)"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">di concerto con<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">il Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> l\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d\u2019integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> l\u2019art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> l\u2019art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> l\u2019art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visti,<\/span> in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d\u2019integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale, fondi di solidariet\u00e0 bilaterali con la finalit\u00e0 di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visti,<\/span> in particolare, i commi da 20 a 41 dell\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto,<\/span> in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall\u2019art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidariet\u00e0 istituiti ai sensi dell\u2019art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, \u00e8 adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto,<\/span> in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l\u2019entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l\u2019abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> l\u2019art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visto<\/span> il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l\u2019istituzione del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Visti<\/span> gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA \u2013 CISL, FISAC \u2013 CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unit\u00e0 Sindacale FALCRI \u2013 SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, \u00e8 stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ritenuto,<\/span> pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;\">Decreta:<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 1<br \/>\nCostituzione del Fondo<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, gi\u00e0 istituito presso l\u2019INPS ai sensi dell\u2019art. 2, comma 28 legge n. 662\/1996 viene adeguato alla normativa dell\u2019art. 3 della legge n. 92\/2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il Fondo non ha personalit\u00e0 giuridica e costituisce gestione dell\u2019INPS all\u2019interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 3, comma 9, della legge n. 92\/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall\u2019assunzione della gestione da parte dell\u2019INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilit\u00e0 del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell\u2019ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all\u2019Istituto distintamente.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 2<br \/>\nFinalit\u00e0 del Fondo<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, gi\u00e0 rientranti nell\u2019ambito di applicazione definito dall\u2019art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell\u2019ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivit\u00e0 o lavoro, sono volti a:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d\u2019integrazione salariale ordinaria o straordinaria;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all\u2019assicurazione sociale per l\u2019impiego;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all\u2019esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;<\/li>\n<li>contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell\u2019Unione Europea.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 3<br \/>\nAmministrazione del Fondo<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo \u00e8 gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonch\u00e9 da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per la validit\u00e0 delle sedute \u00e8 necessaria la presenza di oltre la met\u00e0 dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell\u2019INPS, nonch\u00e9 il direttore generale dell\u2019Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato vengano a cessare dall\u2019incarico, per qualunque causa, uno o pi\u00f9 componenti del Comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, pu\u00f2 deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non \u00e8 computato ai fini di cui al comma 1.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentativit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennit\u00e0 o rimborso spese.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parit\u00e0 nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> L\u2019esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato pu\u00f2 essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimit\u00e0, da parte del direttore generale dell\u2019INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l\u2019indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell\u2019INPS nell\u2019ambito delle funzioni di cui all\u2019art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Al fine di garantire la continuit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92\/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall\u2019art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 4<br \/>\nCompiti del Comitato amministratore del Fondo<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Comitato amministratore del Fondo deve:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell\u2019INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il pi\u00f9 recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l\u2019obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l\u2019equilibrio dei saldi di bilancio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonch\u00e9 degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all\u2019importo delle prestazioni o alla misura dell\u2019aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d\u2019anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell\u2019economia e finanze;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformit\u00e0 alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all\u2019art. 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all\u2019art. 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all\u2019art. 6, comma 1, lettera b), nonch\u00e9 deliberare la misura del contributo straordinario di cui all\u2019art. 6, comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all\u2019art. 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all\u2019art.12;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all\u2019art. 3, commi 6 e 29 della legge n. 92\/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">vigilare sull\u2019affluenza dei contributi, sull\u2019erogazione dei trattamenti e sull\u2019ammissione agli interventi, nonch\u00e9 sull\u2019andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicit\u00e0, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all\u2019art. 5, lettera a) e c);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\" value=\"12\">deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 11;<\/li>\n<li>assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilit\u00e0, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gi\u00e0 acquisite, secondo quanto previsto dall\u2019art. 3, commi 26 e 27, della legge n. 92\/2012.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 5<br \/>\nPrestazioni<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo provvede, nell\u2019ambito dei processi di cui all\u2019art. 2:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">in via ordinaria:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell\u2019Unione europea;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidariet\u00e0 intergenerazionale di cui all\u2019art. 10, comma 6;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">in via straordinaria: all\u2019erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all\u2019esodo.<br \/>\nQualora l\u2019erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l\u2019assegno straordinario \u00e8 pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verr\u00e0 versata.<\/li>\n<li>in via emergenziale: all\u2019erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l\u2019accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all\u2019art. 12 del presente decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all\u2019art. 2.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell\u2019assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini dell\u2019applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovr\u00e0 tener conto della complessiva anzianit\u00e0 contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il Fondo versa, altres\u00ec, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 6<br \/>\nFinanziamento<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) \u00e8 dovuto al Fondo:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;<\/li>\n<li>un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all\u20191,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura \u00e8 fissata nell\u20191,5%.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per la prestazione straordinaria di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b) \u00e8 dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare \u00e8 determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell\u2019art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell\u2019art. 3, comma 29, della legge n. 92\/2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall\u2019art. 3, comma 25, della legge n. 92\/2012 e dalle disposizioni dell\u2019art. 3, comma 9, della legge n. 335\/1995.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 7<br \/>\nPrestazioni<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5 \u00e8 subordinato:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch\u00e9 di quelle legislative laddove espressamente previste;<\/li>\n<li>per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettere b) e c), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5 \u00e8 altres\u00ec subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell\u2019ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralit\u00e0 di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera c), si pu\u00f2 accedere anche alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, nell\u2019ambito dei processi di cui all\u2019art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 8<br \/>\nIndividuazione dei lavoratori in esubero<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l\u2019individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico \u2013 produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell\u2019accesso alla prestazione straordinaria di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimit\u00e0 alla maturazione del diritto a pensione a carico dell\u2019assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore et\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontariet\u00e0, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 9<br \/>\nCriteri di precedenza e turnazione<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019accesso dei soggetti di cui all\u2019art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalit\u00e0 delle erogazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all\u2019art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l\u2019ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilit\u00e0 del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l\u2019intervento \u00e8 determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) gi\u00e0 deliberate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l\u2019intervento \u00e8 determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gi\u00e0 deliberate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nei casi in cui la misura dell\u2019intervento ordinario, ai sensi dell\u2019art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalit\u00e0 definite dall\u2019Inps con propria circolare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all\u2019accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> I soggetti di cui all\u2019art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l\u2019intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 10<br \/>\nPrestazioni: criteri e misure<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Nei casi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, \u00e8 pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall\u2019eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell\u2019Unione europea.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 31, della legge n. 92\/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all\u2019art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l\u2019industria. La retribuzione mensile dell\u2019interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo \u00e8 quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cio\u00e8 la retribuzione sulla base dell\u2019ultima mensilit\u00e0 percepita dall\u2019interessato secondo il criterio comune: 1\/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l\u2019importo dell\u2019assegno ordinario cos\u00ec calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento pi\u00f9 favorevole al lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nel caso di sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro con ricorso all\u2019indennit\u00e0 ASpI, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 17, della legge n. 92\/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall\u2019art. 2, comma 4, della legge n. 92\/2012, \u00e8 previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il trattamento di cui al comma 2 \u00e8 subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa non svolga alcun tipo di attivit\u00e0 lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Alle durate di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 3, comma 31, della legge n. 92\/2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l\u2019assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidariet\u00e0 intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nei casi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore \u00e8 pari:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo netto del trattamento pensionistico spettante nell\u2019assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, \u00e8 integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo \u00e8 ridotto dell\u20198% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell\u201911% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell\u2019assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell\u20198 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2012, al lordo dell\u2019eventuale riduzione di cui all\u2019ultimo periodo del comma 10, dell\u2019art. 24, legge n. 214\/2011.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo delle ritenute di legge sull\u2019assegno straordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo netto del trattamento pensionistico spettante nell\u2019assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, \u00e8 integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo \u00e8 ridotto dell\u20198% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell\u201911% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell\u2019assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell\u20198 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2012.<\/li>\n<li>l\u2019importo delle ritenute di legge sull\u2019assegno straordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda \u00e8 determinata sulla base dell\u2019ultima mensilit\u00e0 percepita dall\u2019interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata \u00e8 effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l\u2019accesso al trattamento pensionistico; l\u2019assegno straordinario \u00e8 corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all\u2019art. 5, comma 3.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all\u2019art. 5, comma 3, \u00e8 versata a carico del Fondo ed \u00e8 utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario per il sostegno al reddito, \u00e8 determinata in base a quanto previsto dall\u2019art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11-bis.<\/span> Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell\u2019orario di lavoro o di sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nonch\u00e9 per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell\u2019aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennit\u00e0 sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all\u2019anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Nei casi in cui l\u2019importo della indennit\u00e0 di mancato preavviso sia superiore all\u2019importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennit\u00e0 una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 11<br \/>\nCumulabilit\u00e0 della prestazione straordinaria<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attivit\u00e0 lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell\u2019ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonch\u00e9 dei fondi comuni e servizi d\u2019investimento, che svolgono attivit\u00e0 in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Contestualmente all\u2019acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonch\u00e9 il versamento dei contributi correlati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell\u2019ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall\u2019interessato, secondo il criterio comune di cui all\u2019art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivit\u00e0 lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Qualora il cumulo tra detti redditi e l\u2019assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si proceder\u00e0 ad una corrispondente riduzione dell\u2019assegno medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivit\u00e0 prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell\u2019importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell\u2019importo eccedente il predetto trattamento minimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra \u00e8 ridotta in misura pari all\u2019importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> \u00c8 fatto obbligo al lavoratore che percepisce l\u2019assegno straordinario di sostegno al reddito, all\u2019atto dell\u2019anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell\u2019assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all\u2019ex datore di lavoro e al Fondo dell\u2019instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell\u2019assegno stesso e della contribuzione correlata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> In caso di inadempimento dell\u2019obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 12<br \/>\nSezione emergenziale<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo provvede, nell\u2019ambito dei processi di cui all\u2019art. 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l\u2019accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b):<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">all\u2019 erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;<\/li>\n<li>al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell\u2019eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell\u2019Unione europea.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019accesso alle predette prestazioni \u00e8 condizionato all\u2019espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch\u00e9 all\u2019ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennit\u00e0 ASpI e finch\u00e9 permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">all\u201980% dell\u2019ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall\u2019art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilit\u00e0 del Fondo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">al 70% dell\u2019ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890;<\/li>\n<li>al 60% dell\u2019ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019integrazione<\/span> di cui al comma 1, lettera a), \u00e8 soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennit\u00e0 ASpI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull\u2019ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. \u00c8 escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell\u2019indennit\u00e0 ASpI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 \u00e8 dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare \u00e8 pari alla met\u00e0 delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilit\u00e0 del Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\u2019amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell\u2019attivit\u00e0 non sia disposta o sia cessata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell\u2019art. 4, lettera d), la differenza resta a carico del datore di lavoro.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 13<br \/>\nContributi sindacali<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I lavoratori che fruiscono dell\u2019assegno straordinario di sostegno al reddito o emergenziale hanno facolt\u00e0 di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all\u2019art. 10, ovvero nella domanda di prestazione emergenziale di cui all\u2019art. 12.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 14<br \/>\nNorme finali<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Per<\/span> quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 3 della legge n. 92\/2012 e successive modifiche ed integrazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> Fondo continuer\u00e0 ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni gi\u00e0 deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente decreto \u00e8 trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: left; margin-top: 20px;\">Roma, 28 luglio 2014<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: left; margin-top: 20px;\">Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br \/>\nPoletti<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: left; margin-top: 20px;\">Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze<br \/>\nPadoan<\/div>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/adeguamento-del-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito-alla-legge-28-giugno-2012\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Adeguamento del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito alla legge 28 giugno 2012, n. 92 Verbale di accordo<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/verbale-di-accordo-del-20-marzo-2017-modifiche-integrazioni-al-regolamento-del-fondo-di-solidarieta-del-personale-del-credito-prestazioni-ordinarie\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Verbale di accordo del 20 marzo 2017 \u2013 Modifiche\/integrazioni al Regolamento del Fondo di solidariet\u00e0 del personale del credito \u2013 Prestazioni ordinarie<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700732451\"\r\n\t            data-title=\"Decreto 28 luglio 2014 \u2013 Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Decreto n. 83486)\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze Visto l\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d\u2019integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-739","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=739"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1426,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/739\/revisions\/1426"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}