{"id":716,"date":"2023-11-23T10:10:47","date_gmt":"2023-11-23T09:10:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=716"},"modified":"2026-01-21T10:12:54","modified_gmt":"2026-01-21T09:12:54","slug":"protocollo-in-tema-di-mercato-del-lavoro-e-occupazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/protocollo-in-tema-di-mercato-del-lavoro-e-occupazione\/","title":{"rendered":"Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>(Omissis)<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Premesso che:<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il Fondo di solidariet\u00e0 del settore del credito, istituito con il D. M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D. M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettivit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberi, siano divenute onerose e non risultino pi\u00f9 pienamente adeguate rispetto alle necessit\u00e0 delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le Parti condividono l\u2019opportunit\u00e0 di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende ed in favore dei lavoratori l\u2019utilizzo delle somme gi\u00e0 versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e \u201cgiacenti\u201d presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonch\u00e9 a riduzioni d\u2019orario o sospensioni temporanee dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e ad una istituenda \u201csezione emergenziale\u201d;<\/li>\n<li>le Parti ritengono altres\u00ec opportuno definire azioni congiunte con l\u2019obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell\u2019interesse delle imprese e dei lavoratori,<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">si \u00e8 convenuto quanto segue:<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 1 (Avviso comune per favorire l\u2019utilizzo di risorse<br \/>\ndel Fondo di solidariet\u00e0 per finalit\u00e0 formative)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Al<\/span> fine di favorire l\u2019utilizzo delle risorse disponibili nell\u2019ambito del Fondo di solidariet\u00e0 per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all\u2019art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D. M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l\u2019allegato \u201cAvviso comune\u201d, sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidariet\u00e0)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidariet\u00e0 debbano essere utilizzate per l\u2019anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">15%, per le prestazioni relative a riduzioni d\u2019orario o sospensioni temporanee dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa di cui all\u2019art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;<\/li>\n<li>20%, per la creazione di una \u201csezione emergenziale\u201d di cui all\u2019articolo 5, che segue.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d\u2019orario o sospensioni temporanee dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall\u2019art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell\u2019eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 3 (Contributo ordinario)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Considerate<\/span> le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l\u2019anno 2010 la volont\u00e0 di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all\u2019art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinch\u00e9 il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell\u2019art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all\u2019effettivo utilizzo delle risorse \u201cgiacenti\u201d presso il Fondo di solidariet\u00e0, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordinario per l\u2019anno 2011.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 4 (Misura dell\u2019assegno ordinario \u2013 Revisione dei massimali)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell\u2019art. 10 del Regolamento del Fondo di solidariet\u00e0 (D. M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> casi di sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro, l\u2019assegno ordinario \u00e8 calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: \u20ac 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 inferiore a \u20ac 1.984; di \u20ac 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 compresa tra \u20ac 1.984 e \u20ac 3.137 e di \u20ac 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 superiore a detto ultimo limite.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti ritengono, altres\u00ec, che dal comma 2 dell\u2019art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: \u201csuperiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (&#8230;&#8230;) per le ore eccedenti tale limite\u201d.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 5 (Sezione emergenziale)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Si<\/span> conviene, ai sensi dell\u2019art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessit\u00e0 di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidariet\u00e0 allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l\u2019accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lett. b).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini di cui sopra il Fondo dovr\u00e0 provvedere:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">all\u2019erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;<\/li>\n<li>al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019accesso<\/span> alle predette prestazioni \u00e8 condizionato all\u2019espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch\u00e9 all\u2019ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> casi che precedono l\u2019azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di \u20ac 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a \u20ac 38.000;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di \u20ac 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da \u20ac 38.001 a \u20ac 50.000;<\/li>\n<li>60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre \u20ac 50.000.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Qualora<\/span> un\u2019azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andr\u00e0 a favore dell\u2019azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Al<\/span> fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l\u2019accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinch\u00e9 il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la \u201csezione emergenziale\u201d di cui all\u2019art. 5 che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le pi\u00f9 accreditate Societ\u00e0 e\/o Associazioni operanti sul mercato.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 7 (Deroghe all\u2019art. 2103 c.c.)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti confermano la legittimit\u00e0 di clausole di accordi aziendali e\/o di gruppo, preventivi all\u2019utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccnl 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell\u2019art. 2103 c.c., l\u2019assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 8 (Norma transitoria)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant\u2019altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Successivamente,<\/span> le Parti stesse si attiveranno per richiedere \u2013 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 \u2013 ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestivit\u00e0, le norme conseguenti a modifica e\/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all\u2019istituzione del \u201cFondo di solidariet\u00e0 per il sostegno del reddito, dell\u2019occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito\u201d.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorit\u00e0 competenti)<\/strong><\/div>\n<p>(A) Occupazione<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti \u2013 nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell\u2019occupazione e per il rilancio del Fondo di solidariet\u00e0 del settore \u2013 avvieranno un\u2019azione congiunta nei confronti delle Autorit\u00e0 competenti finalizzata a:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ripristinare il pi\u00f9 favorevole regime fiscale per il Fondo di solidariet\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di \u201ccontroprestazione\u201d o quantomeno prevedere l\u2019esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidariet\u00e0 per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall\u2019azienda per le prestazioni del Fondo stesso;<\/li>\n<li>in alternativa all\u2019alinea che precede, prevedere la possibilit\u00e0 di corrispondere l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell\u2019Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(B) Decontribuzione\/defiscalizzazione del salario variabile<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti avvieranno un\u2019azione congiunta nei confronti delle Autorit\u00e0 competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l\u2019aleatoriet\u00e0 dell\u2019ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilit\u00e0 e di riconoscimento di incrementi di produttivit\u00e0 e\/o redditivit\u00e0 sulla base di indicatori oggettivi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/verbale-di-riunione-sul-tema-delloccupazione-e-per-il-rilancio-del-fondo-di-solidarieta-del-settore\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Verbale di riunione sul tema dell\u2019occupazione e per il rilancio del Fondo di solidariet\u00e0 del settore<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/avviso-comune-per-favorire-lutilizzo-di-risorse-del-fondo-di-solidarieta-per-finalita-formative\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Avviso comune per favorire l\u2019utilizzo di risorse del Fondo di solidariet\u00e0 per finalit\u00e0 formative<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700734247\"\r\n\t            data-title=\"Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma (Omissis) Premesso che:<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-716","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=716"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/716\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1411,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/716\/revisions\/1411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}