{"id":677,"date":"2023-11-23T10:50:01","date_gmt":"2023-11-23T09:50:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=677"},"modified":"2026-01-21T10:04:33","modified_gmt":"2026-01-21T09:04:33","slug":"appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/","title":{"rendered":"Appendice 11 &#8211; Accordo quadro sugli assetti contrattuali \u2013 Regole per un contratto sostenibile"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Il 24 ottobre 2011, in Roma<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>(Omissis)<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Premessa<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Detto<\/span> sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell\u2019ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e\/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un pi\u00f9 rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidariet\u00e0 del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l\u2019attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> capacit\u00e0 di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazione dell\u2019operativit\u00e0 aziendale, la valorizzazione delle professionalit\u00e0, delle competenze e del merito delle persone nell\u2019ambito di un modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">A<\/span> questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l\u2019attuale crisi finanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessit\u00e0 del momento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019attuale<\/span> andamento dell\u2019economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilit\u00e0, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitivit\u00e0 e per l\u2019occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilit\u00e0 e produttivit\u00e0, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l\u2019occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Va<\/span> in questa direzione l\u2019iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in \u201cRelazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario\u201d, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitivit\u00e0 utile a imprese e lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti, attesa l\u2019autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificit\u00e0 del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentativit\u00e0 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuit\u00e0 con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Quanto<\/span> convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo \u201c2. Assetti contrattuali\u201d del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di \u201cPolitica dei redditi e dell\u2019occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo\u201d, nonch\u00e9 gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant\u2019altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Tutto ci\u00f2 premesso, le Parti convengono che:<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> assetti contrattuali del settore prevedono:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.<br \/>\nNelle more della definizione dei criteri di rappresentativit\u00e0 per l\u2019ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.<\/li>\n<li>un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalit\u00e0 e gli ambiti di applicazione definiti da detto ccnl.<br \/>\nI contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all\u2019accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e\/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l\u2019adattabilit\u00e0 delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e\/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, secondo le modalit\u00e0 e gli ambiti disciplinati dal ccnl stesso.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> contratto collettivo nazionale di lavoro si intender\u00e0 tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Per<\/span> la dinamica degli effetti economici del ccnl, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l\u2019indice previsionale relativo all\u2019andamento dei prezzi al consumo che sar\u00e0 stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo ccnl.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Al<\/span> termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significativit\u00e0, tra l\u2019inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del ccnl.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019eventuale<\/span> recupero di detti significativi scostamenti sar\u00e0 effettuato con effetto dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 3 (Base di calcolo)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti, ai fini dell\u2019adeguamento delle retribuzioni all\u2019inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficolt\u00e0 produttive e reddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell\u2019applicazione dell\u2019indice previsionale alle componenti della retribuzione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 4 (Procedure per il rinnovo del ccnl)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l\u2019apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la \u201csaldatura\u201d tra un ccnl in scadenza e quello successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Durante<\/span> i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali n\u00e9 procederanno ad azioni dirette.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si pu\u00f2 esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell\u2019azione messa in atto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Qualora<\/span> l\u2019inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determiner\u00e0 \u2013 a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali \u2013 l\u2019applicazione delle misure previste dall\u2019art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Al<\/span> rispetto dei tempi e delle procedure definite \u00e8 condizionata l\u2019applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verr\u00e0 corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Detto<\/span> elemento non sar\u00e0 pi\u00f9 erogato dalla data di decorrenza dell\u2019accordo di rinnovo del contratto nazionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Tutte<\/span> le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del ccnl medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> rappresentativit\u00e0 di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell\u2019art. 4 dell\u2019accordo 7 luglio 2010.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l\u2019accordo per il rinnovo del ccnl.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">I<\/span> contratti di secondo livello di cui all\u2019art.1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell\u2019autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">I<\/span> contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell\u2019azienda\/e interessata\/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali \u2013 legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti \u2013 che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> rappresentativit\u00e0 di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l\u2019azienda\/e interessata\/e rilevati ai sensi dell\u2019art. 4 dell\u2019accordo 7 luglio 2010.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> richieste di rinnovo dei contratti di cui all\u2019art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l\u2019apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Durante<\/span> 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all\u2019alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali n\u00e9 procederanno ad azioni dirette.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell\u2019impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell\u2019accordo 7 luglio 2010 in materia di libert\u00e0 sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potr\u00e0 stabilirsi il riconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficolt\u00e0 economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019adozione<\/span> di premi aziendali di produttivit\u00e0 effettivamente correlati ai risultati dell\u2019impresa in termini di reali incrementi di produttivit\u00e0 e\/o redditivit\u00e0, risultato, efficienza, qualit\u00e0 riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e\/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti confermano espressamente il proprio impegno affinch\u00e9 il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttivit\u00e0 aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti ribadiscono la necessit\u00e0 che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti confermano la necessit\u00e0 che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivit\u00e0 nonch\u00e9 ai risultati legati all\u2019andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Conseguentemente,<\/span> le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all\u2019art. 26 del DL n. 98 del 2011.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 6 (Forme di bilateralit\u00e0)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che il contratto gi\u00e0 definisce diverse forme di bilateralit\u00e0 regolate, all\u2019insegna dell\u2019etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Pi\u00f9<\/span> in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessit\u00e0 di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralit\u00e0 e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull\u2019andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito \u2013 CASDIC, Commissione nazionale pari opportunit\u00e0, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 7 (Rispetto delle regole)<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonch\u00e9 le previsioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni livello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;\">Accordo 7 luglio 2010<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 15<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">All\u2019art.<\/span> 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) \u00e8 aggiunto il seguente 4\u00b0 comma:<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali \u2013 e comunque per un massimo di quattro anni \u2013 trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-10-fondo-nazionale-per-il-sostegno-delloccupazione-nel-settore-del-credito-f-o-c-regolamento-e-altri-accordi\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Appendice 10 \u2013 Fondo nazionale per il sostegno dell\u2019occupazione nel settore del credito (F.O.C.) \u2013 Regolamento e altri accordi<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" 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