{"id":671,"date":"2023-11-23T10:55:18","date_gmt":"2023-11-23T09:55:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=671"},"modified":"2026-01-21T10:04:20","modified_gmt":"2026-01-21T09:04:20","slug":"appendice-10-fondo-nazionale-per-il-sostegno-delloccupazione-nel-settore-del-credito-f-o-c-regolamento-e-altri-accordi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-10-fondo-nazionale-per-il-sostegno-delloccupazione-nel-settore-del-credito-f-o-c-regolamento-e-altri-accordi\/","title":{"rendered":"Appendice 10 &#8211; Fondo nazionale per il sostegno dell\u2019occupazione nel settore del credito (F.O.C.) \u2013 Regolamento<sup>1<\/sup> e altri accordi"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Roma, 31 maggio 2012<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 1 \u2013 Denominazione e finalit\u00e0<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il \u201cFondo nazionale per il sostegno dell\u2019occupazione nel settore del credito\u201d (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l\u2019Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalit\u00e0 previste dall\u2019art. 12 dell\u2019accordo di rinnovo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidariet\u00e0 generazionale e l\u2019equit\u00e0 del contributo al Fondo stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il Fondo potr\u00e0 operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalit\u00e0 e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 2 \u2013 Oggetto del Regolamento<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il presente Regolamento disciplina l\u2019attivit\u00e0 del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che \u2013 ai sensi dell\u2019art. 3 del relativo Statuto \u2013 tale Ente \u00e8 abilitato a perseguire le finalit\u00e0, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 3 \u2013 Comitato di Gestione della Sezione Speciale<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ai fini di cui al presente Regolamento, \u00e8 istituita, nell\u2019ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all\u2019erogazione delle prestazioni del Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nell\u2019ambito della Sezione Speciale \u00e8 costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell\u2019Ente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019attivit\u00e0 del Fondo \u00e8 regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l\u2019anno solare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all\u2019art. 1 e fermo, comunque, l\u2019espletamento delle residue attivit\u00e0 connesse all\u2019operativit\u00e0 del Fondo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 4 \u2013 Alimentazione della Sezione Speciale \u2013 Contributi dei lavoratori<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo, come stabilito dall\u2019art. 12 dell\u2019accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, \u00e8 alimentato, con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d\u2019anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il contributo dei dipendenti \u00e8 fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d\u2019orario di cui all\u2019art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festivit\u00e0 di cui all\u2019art. 50*. Con riguardo ai\/alle lavoratori\/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell\u2019orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d\u2019orario, il contributo \u00e8 calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festivit\u00e0 in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l\u2019Accordo 29 febbraio 2012**, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festivit\u00e0 \u00e8 dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo \u00e8 fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini di cui sopra il contributo procapite \u00e8 calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1\/360 della retribuzione annua.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">I<\/span> dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall\u2019Azienda.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> I contributi sono versati \u2013 sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare \u2013 dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell\u2019organico (lavoratori\/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell\u2019anno precedente. Limitatamente all\u2019anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora2\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>*<\/sup> Rispettivamente art. 108 e art. 61 del presente testo coordinato.<\/span><br \/>\n<span id=\"ancora3\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>**<\/sup> Il contributo dei dirigenti \u00e8 previsto dall\u2019art. 14, comma 4, del ccnl 13 luglio 2015 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 5 \u2013 Mancato\/Ritardato versamento<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Tutti i versamenti \u2013 di cui all\u2019art. 4 che precede \u2013 devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalit\u00e0 comunicate dal Comitato di Gestione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Trascorso il termine utile per il versamento, l\u2019Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso egale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l\u2019applicazione, dandone comunicazione all\u2019Azienda.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 6 \u2013 Prestazioni a favore delle Aziende<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni\/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l\u2019apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1\u00b0 gennaio 2012-31 marzo 2026.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2024*, il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore\/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">giovani disoccupati fino a 36 anni di et\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">disoccupati di lungo periodo di qualsiasi et\u00e0, cassaintegrati e lavoratori\/lavoratrici in mobilit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">donne;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">persone con disabilit\u00e0;<\/li>\n<li>lavoratori\/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con pi\u00f9 elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Nel<\/span> caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo \u00e8 maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all\u2019ultimo alinea, il predetto importo annuo \u00e8 pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice\/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori\/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La prestazione richiesta dall\u2019Azienda \u00e8 subordinata alla sussistenza delle disponibilit\u00e0 economiche da parte del Fondo medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nel caso in cui le disponibilit\u00e0 economiche non fossero sufficienti a coprire l\u2019intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora4\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 12px;\"><sup>*<\/sup> Relativamente alle condizioni e agli importi della prestazione in vigore fino al 31 dicembre 2023, v. art. 34, comma 6, del ccnl 19 dicembre 2019.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 7 \u2013 Domanda di accesso alla prestazione<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun\/a lavoratore\/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall\u2019art. 4.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le domande inoltrate dalle Aziende per l\u2019accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l\u2019ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definir\u00e0 tempo per tempo.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 8 \u2013 Criteri di erogazione delle prestazioni<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare \u2013 entro 30 giorni dalla presentazione \u2013 l\u2019istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il regolare versamento del contributo annuo da parte dell\u2019Azienda richiedente;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la sussistenza, in capo ai\/alle lavoratori\/lavoratrici per i quali \u00e8 richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all\u2019art. 6;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la titolarit\u00e0 in capo all\u2019Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;<\/li>\n<li>in generale, la completezza della documentazione inoltrata.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Qualora sia riscontrata l\u2019incompletezza, l\u2019inesattezza o, comunque, l\u2019irregolarit\u00e0 della documentazione, ne viene data comunicazione all\u2019Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il Comitato di Gestione, sulla base dell\u2019istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all\u2019Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l\u2019accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda \u00e8 accolta, ovvero le ragioni del diniego.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019Azienda deve comunicare al Fondo, se non gi\u00e0 comunicato all\u2019atto della domanda, l\u2019avvenuta assunzione\/stabilizzazione del rapporto del\/dei lavoratore\/i per i quali la domanda \u00e8 stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019Azienda \u00e8 tenuta a comunicare altres\u00ec, con la massima tempestivit\u00e0, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai\/alle lavoratori\/lavoratrici per i quali \u00e8 stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il Fondo eroga all\u2019Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall\u2019art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall\u2019assunzione\/stabilizzazione del rapporto del\/dei lavoratore\/i per i quali la domanda \u00e8 stata accolta, previa comunicazione dell\u2019Azienda della permanenza in servizio del\/degli interessato\/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del\/degli interessato\/i, previa comunicazione dell\u2019Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell\u2019Azienda;<\/li>\n<li>nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all\u2019Azienda in un\u2019unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">7.<\/span> La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall\u2019Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 9 \u2013 Impiego dei contributi e spese di gestione<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell\u2019art. 4 sono destinati alle finalit\u00e0 previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l\u2019attivit\u00e0 svolta dal Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Non \u00e8 comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 10 \u2013 Rendiconto annuale<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d\u2019esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attivit\u00e0 di Enbicredito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonch\u00e9 i dati sull\u2019eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 11 \u2013 Comunicazioni e recapiti<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per tutte le attivit\u00e0 di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovr\u00e0 esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 12 \u2013 Privacy e trattamento dei dati personali<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 13 \u2013 Disposizioni finali<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per quant\u2019altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l\u2019intesa del 4 dicembre del 1998*.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all\u2019impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell\u2019art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l\u2019invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo \u00e8 riferito, per quanto riguarda le \u201cfigure apicali\u201d, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure \u201cpi\u00f9 rilevanti aziendalmente\u201d, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora5\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>*<\/sup> Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;\"><em>VERBALE INTERPRETATIVO<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">(Omissis)<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Premesso che<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con l\u2019art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, \u00e8 stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell\u2019Occupazione \u2013 F.O.C. Nella medesima disposizione \u00e8 previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell\u2019Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito \u2013 Enbicredito;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il 26 marzo 2013, con l\u2019insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si \u00e8 avviata la fase operativa dell\u2019attivit\u00e0 del Fondo per l\u2019Occupazione;<\/li>\n<li>le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell\u2019ottica di meglio cogliere le finalit\u00e0 del Fondo per l\u2019Occupazione;<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">tutto ci\u00f2 premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:<\/div>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni\/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell\u2019ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del ccnl 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Per stabilizzazione, ai sensi dell\u2019art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l\u2019assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra \u2013 nell\u2019ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario \u2013 un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purch\u00e9:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i requisiti di cui all\u2019art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell\u2019instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all\u2019assunzione a tempo indeterminato.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell\u2019occupazione nel Paese, il F.O.C. potr\u00e0 erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e\/o stabilizzazione \u2013 previste da specifici accordi aziendali o di gruppo \u2013 di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall\u2019art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell\u2019instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1\u00b0 gennaio 2012 e \u201ctrasformati\u201d dopo tale data.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Nell\u2019ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall\u2019art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di \u201ctrasformazione\u201d del rapporto.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Per l\u2019individuazione delle \u201caree geograficamente svantaggiate\u201d, ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, \u00e8 confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall\u2019art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale \u201c<em>Le aree territoriali di cui all\u2019art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l\u2019anno 2008 in tutte le regioni e province autonome<\/em>\u201d. In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l\u2019individuazione delle \u201caree geograficamente svantaggiate\u201d, anche alla luce di provvedimenti legislativi\/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.<\/li>\n<li>In sede di istruttoria di cui all\u2019art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verr\u00e0 fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all\u2019atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di prestazioni del FOC \u2013 Presentazione delle domande e erogazione delle prestazioni \u2013 Indicazioni operative.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;\">VERBALE DI ACCORDO<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Il 25 novembre 2015<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>(Omissis)<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Premesso che:<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con l\u2019art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, \u00e8 stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell\u2019Occupazione \u2013 F.O.C. e si \u00e8 previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell\u2019Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito \u2013 Enbicredito;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con l\u2019accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto ccnl, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l\u2019operativit\u00e0 del F.O.C., confermando le vigenti modalit\u00e0 di funzionamento e misure di finanziamento;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che \u201c<em>Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo, \u00e8 attribuito uno stipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo quanto previsto dall\u2019art. 46, comma 3, del ccnl 19 gennaio 2012 in tema di contribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare\u201d e che \u201cNei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l\u2019incremento di cui al primo alinea del presente punto 2 sar\u00e0 assicurato tramite prestazioni del F.O.C.<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>l\u2019accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico \u2013 che ha avviato i lavori il 23 luglio 2015 \u2013 con l\u2019incarico, tra l\u2019altro, di definire quanto necessario per realizzare l\u2019impegno di cui all\u2019alinea che precede e di valutare \u201c<em>la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilit\u00e0 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato<\/em>\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom:20px; margin-top:20px\">tutto ci\u00f2 premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue:<\/div>\n<p>A) LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 1<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato \u201cIntegrazione ex F.O.C.\u201d a decorrere dal 1\u00b0 aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019\u201cIntegrazione ex F.O.C.\u201d \u00e8 pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l\u2019importo di cui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilit\u00e0 di gennaio 2016 le aziende corrisponderanno, in un\u2019unica soluzione, anche l\u2019importo arretrato relativo al periodo 1\u00b0 aprile \u2013 31 dicembre 2015.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> I medesimi importi:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;<\/li>\n<li>competono <em>pro quota<\/em>, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e\/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 2<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A fronte delle erogazioni di cui all\u2019art. 1, il F.O.C. riconosce all\u2019azienda le seguenti prestazioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1\u00b0 gennaio 2015, ovvero assunto dal 1\u00b0 gennaio al 31 marzo 2015 senza diritto per l\u2019azienda all\u2019esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1\u00b0 gennaio al 31 marzo\u00ec 2015 per il quale l\u2019azienda abbia diritto all\u2019esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine dell\u2019esonero contributivo triennale sar\u00e0 assicurato l\u2019importo di cui all\u2019alinea che precede;<\/li>\n<li>2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex ccnl 2012 e quello stabilito dall\u2019accordo del 2015, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all\u2019art. 1, comma 4, secondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall\u2019azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e\/o recuperare da soggetti terzi.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 3<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all\u2019art. 2, comma 1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalit\u00e0 informatiche che Enbicredito provveder\u00e0 a segnalare in tempo utile, le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore interessato:<br \/>\nA) nel mese di gennaio 2016:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nome e cognome;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">codice fiscale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">eventuale diritto all\u2019esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">data di assunzione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento professionale;<\/li>\n<li>costo sostenuto dall\u2019azienda per l\u2019erogazione dell\u2019\u201cIncremento ex F.O.C.\u201d, tenuto conto di quanto previsto dall\u2019art. 2, per il periodo 1\u00b0 aprile-31 dicembre 2015.<\/li>\n<\/ul>\n<p>B) Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">costo sostenuto dall\u2019azienda per l\u2019erogazione dell\u2019\u201cIncremento ex F.O.C.\u201d, tenuto conto di quanto previsto dall\u2019art. 2, per il periodo 1\u00b0 gennaio \u2013 30 novembre;<\/li>\n<li>eventuali variazioni rispetto a quanto gi\u00e0 comunicato (quali, ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d\u2019anno, venir meno dell\u2019applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>C) Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);<\/li>\n<li>costo sostenuto dall\u2019azienda per l\u2019erogazione dell\u2019\u201cIncremento ex F.O.C.\u201d, tenuto conto di quanto previsto dall\u2019art. 2, per la mensilit\u00e0 di dicembre e per la tredicesima dell\u2019anno precedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> \u00c8 in facolt\u00e0 del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a verifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all\u2019azienda la relativa documentazione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 4<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Sulla base delle comunicazioni di cui all\u2019art. 3 il F.O.C. eroga a ciascuna azienda:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">quanto dovuto ai sensi della lett. A), dell\u2019art. 3 entro il mese di marzo 2016;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">quanto dovuto ai sensi della lett. B), dell\u2019art. 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno;<\/li>\n<li>quanto dovuto ai sensi della lett. C), dell\u2019art. 3 entro il mese di febbraio di ciascun anno.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma comunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provveder\u00e0 alle relative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.<\/p>\n<p>B) RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILIT\u00c0 2015<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><strong>Art. 5<\/strong><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per le assunzioni\/stabilizzazioni effettuate dal 1\u00b0 aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all\u2019art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l\u2019azienda abbia titolo all\u2019esonero contributivo previsto dall\u2019art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. \u2013 utilizzando le modalit\u00e0 informatiche che Enbicredito provveder\u00e0 a segnalare in tempo utile \u2013 la titolarit\u00e0 del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni\/stabilizzazioni per le quali \u00e8 presentata domanda di prestazione al F.O.C.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dall\u2019accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalit\u00e0 nell\u2019ambito delle complessive disponibilit\u00e0 del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall\u2019art. 5 del presente accordo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell\u2019esonero contributivo per il 2016.<br \/>\n___________________________<br \/>\n<span id=\"ancora1\" class=\"ancora-offset\" style=\"font-size: 13px;\"><sup>1<\/sup> Modificato ai sensi dell\u2019art. 35, comma 3, del presente contratto.<\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-9-dichiarazione-congiunta-delle-parti-sociali-europee-del-settore-bancario-sulla-responsabilita-sociale-dimpresa-del-gennaio-2014\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Appendice 9 \u2013 Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla responsabilit\u00e0 sociale d\u2019impresa del gennaio 2014<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Appendice 11 \u2013 Accordo quadro sugli assetti contrattuali \u2013 Regole per un contratto sostenibile<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700736918\"\r\n\t            data-title=\"Appendice 10 &#8211; Fondo nazionale per il sostegno dell\u2019occupazione nel settore del credito (F.O.C.) \u2013 Regolamento&lt;sup&gt;1&lt;\/sup&gt; e altri accordi\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roma, 31 maggio 2012 Art. 1 \u2013 Denominazione e finalit\u00e0 1. 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