{"id":612,"date":"2023-11-23T11:45:29","date_gmt":"2023-11-23T10:45:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=612"},"modified":"2026-01-21T10:02:24","modified_gmt":"2026-01-21T09:02:24","slug":"allegato-10-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-10-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito\/","title":{"rendered":"Allegato 10 \u2013 Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div style=\"width: 100; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">ART. 6 ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 DI RINNOVO DEL CCNL 19 DICEMBRE 2019<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che seguono.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai competenti Ministeri di emanare con la massima tempestivit\u00e0 il decreto di recepimento.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art 5. Prestazioni<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il Fondo provvede, nell\u2019ambito dei processi di cui all\u2019art. 2:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: none;\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a) in via ordinaria:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell\u2019Unione europea;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, <del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">ivi comprese le prestazioni di solidariet\u00e0 intergenerazionale di cui all\u2019art. 10, comma 6<\/del>;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">b) in via straordinaria:<br \/>\nall\u2019erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all\u2019esodo;<br \/>\nQualora l\u2019erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l\u2019assegno straordinario \u00e8 pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verr\u00e0 versata;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\"><strong>b-bis) all\u2019erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla legge per l\u2019accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario;<\/strong><\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">c) in via emergenziale:<br \/>\nall\u2019erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l\u2019accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all\u2019art. 12 del presente decreto.<\/li>\n<li><strong>d) ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di et\u00e0 non superiore a 35 anni compiuti.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all\u2019art. 2.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell\u2019assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini dell\u2019applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovr\u00e0 tener conto della complessiva anzianit\u00e0 contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il Fondo versa, altres\u00ec, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><strong>7.<\/strong><\/span> <strong>Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l\u2019accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo eroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis)<\/strong>.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art. 6. Finanziamento<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) \u00e8 dovuto al Fondo:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;<\/li>\n<li>un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all\u20191,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura \u00e8 fissata nell\u20191,5%.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b) <strong>e lettera b-bis)<\/strong> \u00e8 dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare \u00e8 determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell\u2019art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili <strong>o degli assegni integrativi<\/strong> e della contribuzione correlata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><strong>3 bis.<\/strong><\/span> <strong>Per la prestazione di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera d) \u00e8 dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare \u00e8 determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell\u2019art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni nell\u2019ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura<\/strong>.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell\u2019art. 3, comma 29, della legge n. 92\/2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall\u2019art. 3, comma 25, della legge n. 92\/2012 e dalle disposizioni dell\u2019art. 3, comma 9, della legge n. 335\/1995.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art. 7. Accesso alle prestazioni<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5 \u00e8 subordinato:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch\u00e9 di quelle legislative laddove espressamente previste;<\/li>\n<li>per le prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettere b), <strong>b-bis,<\/strong> e c), all\u2019espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5 \u00e8 altres\u00ec subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell\u2019ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), <strong>b-bis<\/strong>, e c), una pluralit\u00e0 di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. <strong>L\u2019accesso alla prestazione di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera d) \u00e8 subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l\u2019adesione dei lavoratori interessati su base volontaria.<\/strong><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera c), si pu\u00f2 accedere anche alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, nell\u2019ambito dei processi di cui all\u2019art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019accesso dei soggetti di cui all\u2019art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalit\u00e0 delle erogazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all\u2019art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l\u2019ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilit\u00e0 del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l\u2019intervento \u00e8 determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societ\u00e0 del gruppo cui l\u2019azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), <strong>punto 1<\/strong> gi\u00e0 deliberate <strong>e delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 gi\u00e0 deliberate nel triennio precedente la domanda.<\/strong><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l\u2019intervento \u00e8 determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l\u2019ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societ\u00e0 del gruppo cui l\u2019azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gi\u00e0 deliberate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nei casi in cui la misura dell\u2019intervento ordinario, ai sensi dell\u2019art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalit\u00e0 definite dall\u2019Inps con propria circolare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all\u2019accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> I soggetti di cui all\u2019art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l\u2019intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art. 10. Prestazioni: criteri e misure<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Nei casi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, \u00e8 pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall\u2019eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell\u2019Unione europea.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 31, della legge n. 92\/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell\u2019interessato \u00e8 superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all\u2019art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l\u2019industria. La retribuzione mensile dell\u2019interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo \u00e8 quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cio\u00e8 la retribuzione sulla base dell\u2019ultima mensilit\u00e0 percepita dall\u2019interessato secondo il criterio comune: 1\/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l\u2019importo dell\u2019assegno ordinario cos\u00ec calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento pi\u00f9 favorevole al lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nel caso di sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro con ricorso all\u2019indennit\u00e0 ASpI, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 17, della legge n. 92\/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall\u2019art. 2, comma 4, della legge n. 92\/2012, \u00e8 previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il trattamento di cui al comma 2 \u00e8 subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa non svolga alcun tipo di attivit\u00e0 lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Alle durate di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 3, comma 31, della legge n. 92\/2012.<br \/>\n<del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l\u2019assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidariet\u00e0 intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.<\/del><br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><strong>6.<\/strong><\/span> <strong>Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai sensi dell\u2019art. 26, comma 9, lett. c-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai lavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla minor retribuzione percepita a seguito dell\u2019accesso volontario al processo di staffetta generazionale.<\/strong><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nei casi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore \u00e8 pari:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo netto del trattamento pensionistico spettante nell\u2019assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, \u00e8 integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo \u00e8 ridotto dell\u20198% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell\u201911% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell\u2019assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell\u20198 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2012, al lordo dell\u2019eventuale riduzione di cui all\u2019ultimo periodo del comma 10, dell\u2019art. 24, legge n. 214\/2011.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo delle ritenute di legge sull\u2019assegno straordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019importo netto del trattamento pensionistico spettante nell\u2019assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, \u00e8 integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo \u00e8 ridotto dell\u20198% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell\u201911% qualora l\u2019ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell\u2019assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell\u20198 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianit\u00e0 contributive maturate antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 2012.<\/li>\n<li>l\u2019importo delle ritenute di legge sull\u2019assegno straordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda \u00e8 determinata sulla base dell\u2019ultima mensilit\u00e0 percepita dall\u2019interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata \u00e8 effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l\u2019accesso al trattamento pensionistico; l\u2019assegno straordinario \u00e8 corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all\u2019art. 5, comma 3.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all\u2019art. 5, comma 3, \u00e8 versata a carico del Fondo ed \u00e8 utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario per il sostegno al reddito, \u00e8 determinata in base a quanto previsto dall\u2019art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11-bis.<\/span> Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell\u2019orario di lavoro o di sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nonch\u00e9 per i periodi di erogazione dell\u2019assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell\u2019aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennit\u00e0 sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all\u2019anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><strong>12-bis.<\/strong><\/span> <strong>Nei casi di cui all\u2019art. 5, comma 1, lettera b-bis), il Fondo eroga un assegno integrativo di sostegno al reddito il cui valore \u00e8 pari alla differenza tra l\u2019importo di cui al comma 7 e quanto corrisposto in forza delle previsioni di legge per l\u2019accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario. Provvede inoltre a versare la contribuzione correlata pari alla eventuale differenza tra quanto previsto dai comma 11 e 11-bis e l\u2019eventuale contribuzione riconosciuta ai sensi delle previsioni di legge per l\u2019accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario.<\/strong><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Nei casi in cui l\u2019importo della indennit\u00e0 di mancato preavviso sia superiore all\u2019importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennit\u00e0 una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">Art. 11. Cumulabilit\u00e0 della prestazione straordinaria<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attivit\u00e0 lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell\u2019ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonch\u00e9 dei fondi comuni e servizi d\u2019investimento, che svolgono attivit\u00e0 in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Contestualmente all\u2019acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonch\u00e9 il versamento dei contributi correlati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell\u2019ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall\u2019interessato, secondo il criterio comune di cui all\u2019art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivit\u00e0 lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, <strong>ovvero con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivit\u00e0 prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati in costanza di lavoro<\/strong>.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Qualora il cumulo tra detti redditi e l\u2019assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si proceder\u00e0 ad una corrispondente riduzione dell\u2019assegno medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">5.<\/del><\/span> <del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivit\u00e0 prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro nell\u2019importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell\u2019importo eccedente il predetto trattamento minimo.<\/del><br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">6<\/del> 5.<\/span> La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra \u00e8 ridotta in misura pari all\u2019importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">7<\/del> 6.<\/span> \u00c8 fatto obbligo al lavoratore che percepisce l\u2019assegno straordinario di sostegno al reddito, all\u2019atto dell\u2019anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell\u2019assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all\u2019ex datore di lavoro e al Fondo dell\u2019instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell\u2019assegno stesso e della contribuzione correlata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\"><del datetime=\"2025-12-04T16:51:04+00:00\">8<\/del> 7.<\/span> In caso di inadempimento dell\u2019obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-9-il-tutore-aziendale\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Allegato 9 \u2013 Il tutore aziendale<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-1-protocollo-dintesa-per-disciplinare-i-passaggi-da-normative-collettive-diverse-a-quella-nazionale-e-complementare-del-credito\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Appendice 1 \u2013 Protocollo d\u2019intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700739929\"\r\n\t            data-title=\"Allegato 10 \u2013 Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ART. 6 ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 DI RINNOVO DEL CCNL 19 DICEMBRE 2019 Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell\u2019art. 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