{"id":545,"date":"2023-11-23T12:35:31","date_gmt":"2023-11-23T11:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=545"},"modified":"2026-01-21T10:08:38","modified_gmt":"2026-01-21T09:08:38","slug":"capitolo-xiv-aree-professionali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xiv-aree-professionali\/","title":{"rendered":"Capitolo XIV \u2013 Aree professionali"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo99\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 99 \u2013 Inquadramento del personale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l\u2019inquadramento nell\u2019area professionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilit\u00e0 ed anche al fine di consentire alle lavoratrici\/lavoratori conoscenze quanto pi\u00f9 complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l\u2019impresa pu\u00f2 attribuire alla lavoratrice\/lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attivit\u00e0 di pertinenza dell\u2019area professionale di appartenenza, senza che ci\u00f2 comporti riduzione del trattamento economico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Ove alla lavoratrice\/lavoratore vengano temporaneamente affidate attivit\u00e0 proprie di un livello retributivo superiore, l\u2019interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attivit\u00e0 proprie di livelli retributivi diversi nell\u2019ambito della medesima area professionale \u00e8 riconosciuto l\u2019inquadramento nel livello corrispondente all\u2019attivit\u00e0 superiore, sempre che quest\u2019ultima sia svolta \u2013 laddove previsto \u2013 con continuit\u00e0 e prevalenza, secondo i criteri che seguono.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione \u201ccontinuativa e prevalente\u201d \u2013 laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonch\u00e9 nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali \u2013 l\u2019utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui all\u2019art. 31 per quel che attiene ai profili professionali gi\u00e0 identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni pi\u00f9 favorevoli per le lavoratrici\/lavoratori contenute nei medesimi contratti di secondo livello.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attivit\u00e0 o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potr\u00e0 essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualit\u00e0 con le contrattazioni aziendali.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilit\u00e0 nell\u2019utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo100\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 100 \u2013 Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale)<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Appartengono a questa area le lavoratrici\/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attivit\u00e0 di cui alle declaratorie e ai relativi profili professionali esemplificativi degli artt. 91 e 92 del ccnl 31 marzo 2015.<\/p>\n<p>NORMA DI RACCORDO<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Con il ccnl 19 dicembre 2019 le Parti hanno convenuto, a far tempo dal 1\u00b0gennaio 2020, di unificare la 1\u00aa e la 2\u00aa area professionale previste dal ccnl 31 marzo 2015 in un livello retributivo cui sono correlati i seguenti importi:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">stipendio mensile: 2.042,47 euro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">scatto di anzianit\u00e0: 29,07 euro;<\/li>\n<li>importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del ccnl 19 dicembre 2019, inquadrati nella 1\u00aa e 2\u00aa area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del ccnl 31 marzo 2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello retributivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori gi\u00e0 inquadrati nel 3\u00b0 livello retributivo della 2\u00aa area professionale di cui all\u2019art. 92 del ccnl 31 marzo 2015, conservano sotto forma di \u201cIntegrazione stipendio ex ccnl 2019\u201d, non riassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di trattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce scatti di anzianit\u00e0\/importo ex ristrutturazione tabellare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Per le lavoratrici\/lavoratori gi\u00e0 inquadrati nella 1\u00aa area professionale di cui all\u2019art. 91 o al 1\u00b0 livello retributivo della 2\u00aa area professionale di cui all\u2019art. 92 del ccnl 31 marzo 2015, la nuova voce stipendio assorbir\u00e0 fino a concorrenza l\u2019importo maturato a titolo scatti di anzianit\u00e0 e importo ex ristrutturazione tabellare. L\u2019eventuale residuo inferiore all\u2019importo intero di uno \u201cscatto di anzianit\u00e0\u201d e \u201cimporto ex ristrutturazione tabellare\u201d verr\u00e0 conservato a titolo di \u201cintegrazione scatti di anzianit\u00e0\u201d ed assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Per le lavoratrici\/lavoratori gi\u00e0 inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3\u00b0 livello retributivo della 2\u00aa area professionale, continuano a trovare applicazione le relative seguenti previsioni del ccnl del 31 marzo 2015: art. 35, comma 16; art. 97, comma 1; allegato n. 6; allegato n. 7.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo101\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 101 \u2013 3\u00aa Area professionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Appartengono a questa area le lavoratrici\/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attivit\u00e0 caratterizzate da contributi professionali operativi e\/o specialistici anche di natura tecnica e\/o commerciale e\/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le relative decisioni, nell\u2019ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalit\u00e0 e\/o procedure definite dall\u2019impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nell\u2019ambito della predetta declaratoria generale:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nel 1\u00b0 livello retributivo sono inquadrate le lavoratrici\/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attivit\u00e0 caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e\/o controllo di altre lavoratrici\/lavoratori;<\/li>\n<li>nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici\/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attivit\u00e0 caratterizzate generalmente dalla combinazione di pi\u00f9 risorse tecniche\/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell\u2019ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilit\u00e0 nel coordinamento e\/o controllo di altre lavoratrici\/lavoratori appartenenti alla presente area, nell\u2019ambito di unit\u00e0 operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI \u2013 3\u00aa AREA PROFESSIONALE<\/div>\n<p><em>1\u00b0 livello retributivo \u2013 Profili<\/em><\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e\/o introiti di valori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">addetti all\u2019incasso degli effetti, delle bollette e similari;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">addetti a compiti comportanti l\u2019autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">addetti ai \u201cterminali\u201d nell\u2019ambito dei sistemi c.d. in \u201ctempo reale\u201d \u2013 e, cio\u00e8, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l\u2019elaboratore centrale \u2013 in quanto svolgano compiti che richiedano l\u2019autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l\u2019elaboratore centrale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;<\/li>\n<li>addetti ad attivit\u00e0 proprie dell\u2019area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>4\u00b0 livello retributivo \u2013 Profili<\/em><\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">preposti dall\u2019impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;<\/li>\n<li>lavoratrici\/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall\u2019impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilit\u00e0, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonch\u00e9 di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Fermo quanto previsto al comma 4, 3\u00b0 alinea dell\u2019art. 91, per quanto riguarda le succursali ad operativit\u00e0 ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica \u2013 fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari \u2013 quanto segue:<\/p>\n<div class=\"first-table-wrapper4\" style=\"overflow-x:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch; width:100%; line-height:1.8\">\n<table class=\"first-table\" style=\"text-align: center;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\" min-width:160px;\"><\/th>\n<th style=\"text-align: center; min-width:160px;\">N. addetti<br \/>\ncomplessivo<\/th>\n<th style=\"text-align: center; min-width:160px;\">Inquadramento<br \/>\ndel preposto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"1 2 3\">succursali<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"1\">1<br \/>\n2<br \/>\n3-4<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"1\">3\u00aa A \u2013 2\u00b0 livello<br \/>\n3\u00aa A \u2013 3\u00b0 livello<br \/>\n3\u00aa A \u2013 4\u00b0 livello<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"4 5 6 7\">succursali<br \/>\nad operativit\u00e0<br \/>\nridotta<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"4\">1<br \/>\n2<br \/>\n3-4<br \/>\nalmeno 5<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\" data-logic-rows=\"4\">\u2013<br \/>\n3\u00aa A \u2013 2\u00b0 livello<br \/>\n3\u00aa A \u2013 3\u00b0 livello<br \/>\n3\u00aa A \u2013 4\u00b0 livello<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e il personale inquadrato nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolge attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 7 (escluso l\u2019ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo102\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 102 \u2013 Trattamento economico<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto previsto al <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vi-trattamento-economico\/\">Cap. VI<\/a> del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">stipendio,<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">scatti di anzianit\u00e0,<\/li>\n<li>importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianit\u00e0,<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">e,<\/span> ove spettino<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li>indennit\u00e0 varie (indennit\u00e0 di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo103\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 103 \u2013 Scatti di anzianit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 novembre 1999 gli scatti di anzianit\u00e0 vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianit\u00e0 per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-2-tabelle-economiche\/\">all. n. 2<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nel periodo 1\u00b0 gennaio 2013 \u2013 31 luglio 2014 non matura l\u2019anzianit\u00e0 delle lavoratrici\/lavoratori ai fini degli scatti di anzianit\u00e0 e dell\u2019importo ex ristrutturazione tabellare.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo104\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 104 \u2013 Sviluppo professionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Lo sviluppo professionale per il personale della 3\u00aa area viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell\u2019impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive; sviluppo di capacit\u00e0 di relazioni commerciali con la clientela).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A tale fase ne seguir\u00e0 una pi\u00f9 avanzata opportunamente integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilit\u00e0 su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nella lavoratrice\/lavoratore le competenze (specialistiche e\/o commerciali e\/o di coordinamento gerarchico).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Particolare attenzione sar\u00e0 dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili pi\u00f9 elevati della 3\u00aa area, allo scopo di favorire la possibilit\u00e0 di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo105\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 105 \u2013 Rotazioni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nella 3\u00aa area professionale, anche al fine di favorire l\u2019accrescimento delle proprie capacit\u00e0 professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per le lavoratrici\/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-5-concorso-spese-tranviarie-12-mensilita\/\">allegato n. 5<\/a>) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La Direzione aziendale accoglier\u00e0 la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altres\u00ec conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l\u2019interessato anche nell\u2019ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l\u2019interessato pu\u00f2 chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019impresa \u00e8 tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3\u00aa area professionale del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attivit\u00e0 il richiedente e compatibilmente con la possibilit\u00e0 di far ricoprire il posto che si rende vacante.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le domande sono accolte secondo l\u2019ordine di presentazione.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo106\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 106 \u2013 Sostituzioni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa pu\u00f2 incaricare le lavoratrici\/lavoratori di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l\u2019interessato ha diritto, dopo un periodo di cinque mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purch\u00e9 vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente \u00e8 stato chiamato ad esplicare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Tuttavia i sostituti delle lavoratrici\/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell\u2019assente e comunque non prima di 6 mesi dall\u2019inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratrice\/lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi nell\u2019ambito della 3\u00aa area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall\u2019inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente \u00e8 stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell\u2019assente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all\u2019attribuzione del livello o al rientro dell\u2019assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l\u2019assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice\/lavoratore \u00e8 stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all\u2019art. 107.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l\u2019assegnazione dell\u2019incarico a determinate lavoratrici\/lavoratori a condizioni nel complesso pi\u00f9 favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo107\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 107 \u2013 Retribuzione in caso di inquadramento superiore<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3\u00aa area professionale, al 1\u00b0 o al 2\u00b0 livello dei quadri direttivi, nonch\u00e9 dell\u2019appartenente all\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) di cui all\u2019art. 100 al 1\u00b0 livello retributivo della 3\u00aa area professionale, all\u2019interessato vengono attribuiti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">lo stipendio fissato per l\u2019inquadramento acquisito;<\/li>\n<li>lo stesso numero di scatti di anzianit\u00e0 e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all\u2019atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1, all\u2019interessato vengono attribuiti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">lo stipendio fissato per l\u2019inquadramento acquisito;<\/li>\n<li>un numero di scatti di anzianit\u00e0 e di importi ex ristrutturazione tabellare \u2013 nelle misure previste per il nuovo inquadramento \u2013 per un importo che risulti complessivamente il pi\u00f9 vicino alla cifra che l\u2019interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell\u2019inquadramento precedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi di passaggi di cui al comma 1 alla lavoratrice\/lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all\u2019anzianit\u00e0 di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal comma 2.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianit\u00e0 da riconoscere all\u2019interessato non deve, comunque, superare quello spettante alle lavoratrici\/lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano \u2013 in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente \u2013 pari anzianit\u00e0 di servizio e convenzionale. Resta, altres\u00ec, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianit\u00e0 viene riconosciuta l\u2019anzianit\u00e0 gi\u00e0 maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019eventuale maggiore retribuzione gi\u00e0 percepita dalla lavoratrice\/lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma recedenti, viene mantenuta come assegno \u201cad personam\u201d assorbibile con successivi scatti di anzianit\u00e0 e\/o passaggi di livello retributivo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo108\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 108 \u2013 Orario settimanale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019orario di lavoro settimanale (di norma dal luned\u00ec al venerd\u00ec) \u00e8 fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonch\u00e9 per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2000, la lavoratrice\/lavoratore all\u2019inizio di ogni anno e per l\u2019anno stesso, pu\u00f2 optare per:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fruire di una riduzione dell\u2019orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;<\/li>\n<li>continuare ad osservare l\u2019orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 luglio 2024 alla lavoratrice\/lavoratore viene riconosciuta un\u2019ulteriore riduzione dell\u2019orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l\u2019orario settimanale sar\u00e0 distribuito su 37 ore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La riduzione di orario di cui al 2\u00b0 alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell\u2019anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d\u2019anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019orario settimanale di lavoro \u00e8 fissato in 36 ore nei casi di articolazione:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dal luned\u00ec pomeriggio al sabato mattina;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">comprendente la domenica;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">in turni;<\/li>\n<li>di cui all\u2019art. 109, comma 4.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d\u2019orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice\/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell\u2019arco dell\u2019anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un\u2019ora.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Al personale che svolge attivit\u00e0 di promozione e consulenza, ovvero \u00e8 addetto ad una succursale situata in localit\u00e0 turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal luned\u00ec pomeriggio al sabato mattina o dal marted\u00ec al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a>) \u2013 non cumulabile con eventuali indennit\u00e0 di turno e indennit\u00e0 di cui al comma 3 dell\u2019art. 109 \u2013 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo \u00e8 ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare \u00e8 destinato a finanziare il Fondo per l\u2019occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all\u2019art. 38, comma 16, lett. d), del presente contratto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo109\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 109 \u2013 Orario giornaliero<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa ha facolt\u00e0 di fissare l\u2019orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all\u2019articolo che precede) in ciascuna unit\u00e0 operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratrici\/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici\/lavoratori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall\u2019impresa;<\/li>\n<li>articolazione dell\u2019orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attivit\u00e0 per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per le attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 2 \u2013 sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi \u2013 il nastro orario standard \u00e8 compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard \u00e8 compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi in cui l\u2019orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attivit\u00e0 soggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici\/lavoratori compete l\u2019indennit\u00e0 giornaliera di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a> per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nei casi in cui l\u2019orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attivit\u00e0 soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all\u2019art. 111, comma 4 e 9, alle lavoratrici\/lavoratori compete, oltre all\u2019orario settimanale di 36 ore, l\u2019indennit\u00e0 di turno diurno di cui all\u2019allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Relativamente alle attivit\u00e0 di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard pu\u00f2 applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall\u2019impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attivit\u00e0, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest\u2019ultimo caso i limiti generali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard pu\u00f2 essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale \u00e8 aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2\u00b0 alinea.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l\u2019operativit\u00e0 nei casi di cui all\u2019art. 111, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonch\u00e9 coloro che espletano le attivit\u00e0 in turno di cui all\u2019art. 110.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Resta fermo che dall\u2019applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l\u2019orario multiperiodale non pu\u00f2 risultare \u201cin flessibilit\u00e0\u201d pi\u00f9 del 18% del personale dipendente dall\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o pi\u00f9 imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attivit\u00e0 (quali banche specializzate in \u201ccanali\u201d telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il \u201crisultato\u201d utilizzato presso le predette imprese specializzate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> In tal caso la procedura di confronto di cui all\u2019art. 26 si svolger\u00e0, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo110\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 110 \u2013 Turni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per le attivit\u00e0 appresso indicate l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione nell\u2019intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sistemi di controllo centralizzato \u2013 a vari livelli \u2013 dei servizi di sicurezza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all\u2019utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">servizi di guardiania (vigilanza e custodia);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">gestione carte di credito e debito;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione dal luned\u00ec al sabato nell\u2019intero arco delle 24 ore:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">operatori in cambi, titoli e\/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sistemi di pagamento;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione dal luned\u00ec al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">autisti;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">intermediazione mobiliare;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attivit\u00e0 connesse a \u201cfusi orari\u201d;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione dal luned\u00ec alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:\n<ol type=\"a\">\n<li>banca telefonica.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per turni si intendono articolazioni d\u2019orario che iniziano o terminano fuori dell\u2019orario extra standard. Agli interessati \u2013 esclusi gli addetti ai servizi di guardiania \u2013 compete, oltre all\u2019orario settimanale di 36 ore, l\u2019indennit\u00e0 di turno di cui in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all\u2019interno del nastro orario extra standard l\u2019impresa potr\u00e0 adottare \u2013 informandone preventivamente gli organismi sindacali \u2013 l\u2019orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennit\u00e0, ovvero l\u2019orario di 37 ore con diritto all\u2019indennit\u00e0 di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonch\u00e9 il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attivit\u00e0 di presidio \u201cstabile\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l\u2019indennit\u00e0 di turno notturno indicato in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>) per ciascuna notte in cui li compia. La lavoratrice\/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l\u2019inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L\u2019indennit\u00e0 di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione \u00e8 compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla met\u00e0 se la prestazione notturna \u00e8 di durata fino a 2 ore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Esclusi gli addetti alle attivit\u00e0 di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l\u2019anno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> L\u2019eventuale effettuazione da parte dell\u2019impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell\u2019orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, pu\u00f2 realizzarsi solo previa intesa fra l\u2019impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici\/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di \u201cperiodo notturno\u201d e di \u201clavoratore notturno\u201d di cui all\u2019art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo111\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 111 \u2013 Orario di sportello<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa o la capogruppo hanno la facolt\u00e0 di fissare l\u2019orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l\u2019eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l\u2019impresa pu\u00f2 comunque adottare i provvedimenti deliberati.<br \/>\n3. Qualora l\u2019impresa o la capogruppo intendano fissare l\u2019inizio dell\u2019orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 \u2013 al di l\u00e0 della percentuale di cui all\u2019art. 109, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali \u2013 ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall\u2019informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">complessi industriali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sportelli cambio;<\/li>\n<li>posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Presso le succursali di cui al comma 4, nonch\u00e9 presso quelle situate in localit\u00e0 turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilit\u00e0, l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di distribuire l\u2019orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il lavoro domenicale e l\u2019apertura degli sportelli in tale giornata \u00e8 possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Presso le succursali situate in localit\u00e0 turistiche, la lavoratrice\/lavoratore non pu\u00f2 essere utilizzato nella giornata di sabato per pi\u00f9 di 20 volte l\u2019anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale \u00e8 distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Ai fini dell\u2019apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle localit\u00e0 turistiche l\u2019impresa informer\u00e0 gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si proceder\u00e0 alla verifica della sussistenza del requisito di \u201clocalit\u00e0 turistica\u201d della piazza o della zona interessata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019art. 109, comma 3.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d\u2019intesa fra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unit\u00e0 operative per le quali \u2013 laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) \u2013 la predetta adibizione individuale pu\u00f2 essere protratta fino a 7 ore giornaliere.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> In caso di distribuzione settimanale \u201c4&#215;9\u201d, il personale pu\u00f2 essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d\u2019intesa fra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unit\u00e0 operative per le quali \u2013 laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) \u2013 la predetta adibizione individuale pu\u00f2 essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Fra il termine dell\u2019adibizione allo sportello dell\u2019interessato e la fine dell\u2019orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> L\u2019applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente \u2013 anzich\u00e9 eccezionale \u2013 la prestazione di lavoro straordinario.<\/p>\n<p>CHIARIMENTI A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti chiariscono che, nell\u2019ambito della facolt\u00e0 aziendale di distribuire l\u2019orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6&#215;6 e 4&#215;9 del personale addetto alle succursali presso localit\u00e0 turistiche, nonch\u00e9 presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, sar\u00e0 data precedenza ai \u201cvolontari\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti chiariscono altres\u00ec che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo \u00e8 possibile \u2013 laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative \u2013 ridurre e\/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo;<\/li>\n<li>con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di orario di cui al comma 3, la disponibilit\u00e0 delle lavoratrici\/lavoratori che siano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo112\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 112 \u2013 Intervallo<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il personale \u2013 tranne che nei giorni semifestivi \u2013 ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La durata dell\u2019intervallo pu\u00f2 essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz\u2019ora e fino a 2 ore, con intesa fra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonch\u00e9 laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio \u2013 in particolare quelle connesse all\u2019orario di sportello \u2013 l\u2019intervallo per la colazione pu\u00f2 essere attuato (anche mediante l\u2019adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo113\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 113 \u2013 Orario multiperiodale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di distribuire l\u2019orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell\u2019anno, l\u2019orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, 37 ore a far tempo dal 1\u00ba luglio 2024 (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell\u2019anno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> In ogni caso:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la prestazione della singola lavoratrice\/lavoratore non pu\u00f2 superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non pu\u00f2 risultare inferiore nei periodi di \u201cminor lavoro\u201d a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;<\/li>\n<li>nei periodi di \u201cmaggior lavoro\u201d \u2013 che non possono superare i 4 mesi nell\u2019anno \u2013 \u00e8 esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all\u2019orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell\u2019orario contrattuale stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019impresa deve comunicare alle lavoratrici\/lavoratori con congruo anticipo, l\u2019articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l\u2019intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall\u2019impresa d\u2019intesa con l\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l\u2019impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attivit\u00e0 e al numero delle lavoratrici\/lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> In ogni caso, l\u2019orario multiperiodale pu\u00f2 essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> L\u2019impresa, ove possibile, d\u00e0 la precedenza alle lavoratrici\/lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall\u2019interessato. Il lavoro multiperiodale non pu\u00f2 essere effettuato dal personale a tempo parziale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attivit\u00e0 per la quale non \u00e8 previsto l\u2019orario multiperiodale, alla lavoratrice\/lavoratore viene corrisposto \u2013 per le ore eventualmente prestate oltre l\u2019orario settimanale medio di riferimento \u2013 un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l\u2019interessato pu\u00f2 optare, d\u2019intesa con l\u2019impresa, per il meccanismo della banca delle ore).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> La presente disciplina sar\u00e0 sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo114\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 114 \u2013 Banca delle ore \u2013 Lavoro straordinario<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa ha facolt\u00e0 di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all\u2019orario giornaliero normale della lavoratrice\/lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> <em>Flessibilit\u00e0<\/em>. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell\u2019anno, rappresentano uno strumento di flessibilit\u00e0 e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera \u2013 d\u2019intesa fra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore \u2013 anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all\u2019orario di lavoro normale dell\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale la lavoratrice\/lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, pu\u00f2 scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> <em>Lavoro straordinario<\/em>. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Comunque il lavoro straordinario pu\u00f2 essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Il lavoro straordinario non pu\u00f2 essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di luned\u00ec nei casi di distribuzione dell\u2019orario settimanale dal marted\u00ec al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> <em>Criteri di recupero<\/em>. Nei primi 6 mesi dall\u2019espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero pu\u00f2 essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratrice\/lavoratore. Trascorso tale termine, la lavoratrice\/lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all\u2019impresa di almeno:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;<\/li>\n<li>10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Resta fermo che il recupero dovr\u00e0 comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l\u2019impresa, nei successivi 6 mesi, fisser\u00e0 \u2013 previo accordo con la lavoratrice\/lavoratore \u2013 il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l\u2019impresa provveder\u00e0 ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Nei casi di prolungate assenze \u2013 quali malattie, infortuni, maternit\u00e0, aspettative retribuite e non \u2013 che abbiano impedito l\u2019effettuazione del recupero entro i predetti termini, la lavoratrice\/lavoratore interessato potr\u00e0 scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l\u2019impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altres\u00ec, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lei\/lui eseguite.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> L\u2019impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell\u2019ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero delle lavoratrici\/lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> \u00c8 in facolt\u00e0 di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall\u2019impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1\/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,4) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">25% nei giorni feriali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di luned\u00ec, nei casi in cui la settimana lavorativa \u00e8 distribuita dal marted\u00ec al sabato);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">55% di notte (fra le 22 e le ore 6);<\/li>\n<li>65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festivit\u00e0 infrasettimanali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">17.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l\u2019erogazione.<\/p>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti nazionali ribadiscono la necessit\u00e0 di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">adottare gli accorgimenti necessari affinch\u00e9 ciascuna lavoratrice\/lavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;<\/li>\n<li>porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi \u201ca recupero\u201d deve tenere conto, in particolari periodi dell\u2019anno, degli standard di operativit\u00e0.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti convengono sulla necessit\u00e0 di contenere il ricorso al lavoro straordinario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Laddove<\/span> tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entit\u00e0 e continuit\u00e0, in sede aziendale si dar\u00e0 luogo ad un apposito incontro nel corso dell\u2019anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo115\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 115 \u2013 Riposo settimanale \u2013 Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestivit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Se il lavoro \u00e8 limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo d\u00e0 diritto \u2013 oltre al riposo compensativo \u2013 ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all\u2019art. 114, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso), del ccnl 31 marzo 2015, quanto previsto dall\u2019art. 117, comma 12.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, alla lavoratrice\/lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, la lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all\u2019art. 114, maggiorata del 30%.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nei giorni semifestivi \u2013 fermo quant\u2019altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello \u2013 la prestazione di lavoro non pu\u00f2 superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennit\u00e0 pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nei giorni semifestivi l\u2019orario di sportello non pu\u00f2 superare le 4 ore e 30 minuti.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo116\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 116 \u2013 Flessibilit\u00e0 individuali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Compatibilmente con le esigenze di servizio l\u2019impresa pu\u00f2 accordare:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li>alla singola lavoratrice\/lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell\u2019orario di uscita;<\/li>\n<\/ul>\n<p>ovvero,<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">alle lavoratrici\/lavoratori, con esclusione di quelli indicati all\u2019alinea che segue, una elasticit\u00e0 di orario di entrata e di uscita posticipato nell\u2019ambito di 30 minuti;<\/li>\n<li>alle lavoratrici\/lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell\u2019orario di uscita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennit\u00e0.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo117\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 117 \u2013 Ausiliari \u2013 Vigilanza e custodia<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l\u2019orario di lavoro giornaliero delle lavoratrici\/lavoratori inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 91 del ccnl 31 marzo 2015, nonch\u00e9 di coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all\u2019art. 92 del ccnl 31 marzo 2015 viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall\u2019impresa in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d\u2019intesa con gli organismi sindacali aziendali, l\u2019orario pu\u00f2 essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Tra la fine dell\u2019ultimo periodo di lavoro e l\u2019inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni \u2013 i quali osservano comunque l\u2019orario di cui all\u2019art. 108, comma 1 (fatte salve le riduzioni d\u2019orario di cui all\u2019art. 108, comma 2, 3 e 7) \u2013 osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Al personale di cui al comma 1, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, \u00e8 corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il sostituto del guardiano notturno \u00e8 tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali pu\u00f2 essere incaricato il guardiano.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell\u2019orario di lavoro \u00e8 regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno \u2013 entro il limite delle ore 8.30 per notte \u2013 spetta il compenso indicato in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il personale addetto a mansioni operaie \u00e8, di norma, escluso dai predetti servizi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 3, del ccnl 31 marzo 2015 (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato \u2013 ovvero di luned\u00ec, nei casi in cui l\u2019orario settimanale sia distribuito dal marted\u00ec al sabato \u2013 \u00e8 corrisposto, per tale servizio, che non pu\u00f2 durare per pi\u00f9 di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell\u2019impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all\u2019art. 114.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Il medesimo personale pu\u00f2 anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell\u2019impresa in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non \u00e8 ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte delle suddette lavoratrici\/lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dalle medesime lavoratrici\/lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">17.<\/span> Il sostituto del guardiano notturno \u00e8 tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo118\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 118 \u2013 Automatismi<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">In<\/span> materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nei ccnl del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12 e 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo119\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 119 \u2013 Trasferimenti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il trasferimento della lavoratrice\/lavoratore ad unit\u00e0 produttiva situata in comune diverso, pu\u00f2 essere disposto dall\u2019impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l\u2019impresa terr\u00e0 conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei confronti della lavoratrice\/lavoratore che abbia compiuto 50 anni di et\u00e0 ed abbia maturato almeno 23 anni di servizio, il trasferimento non pu\u00f2 essere disposto senza il consenso della lavoratrice\/lavoratore stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unit\u00e0 produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Se il trasferimento comporta l\u2019effettivo cambio di residenza, la lavoratrice\/lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennit\u00e0 di seguito indicate:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">&#8211; Alla lavoratrice\/lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all\u2019obbligo degli alimenti:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell\u2019art. 78;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso dell\u2019eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;<\/li>\n<li>la diaria nella misura prevista nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-7-missioni-e-diarie\/\">allegato n. 7<\/a> per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">&#8211; Alla lavoratrice\/lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l\u2019obbligo degli alimenti:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive di viaggio per s\u00e9 e per le persone di famiglia conviventi, compresa l\u2019eventuale persona di servizio, come lettera a) dell\u2019art. 78;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso dell\u2019eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;<\/li>\n<li>la diaria nella misura prevista nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-7-missioni-e-diarie\/\">allegato n. 7<\/a> per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, pi\u00f9 tante diarie \u2013 nella misura del 60% \u2013 quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l\u2019ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l\u2019interessato pagher\u00e0 in quella nuova.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Tale contributo, la cui erogazione \u00e8 subordinata alla presentazione di idonea documentazione, \u00e8 garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Il trattamento di cui sopra \u00e8 subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all\u2019incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e pu\u00f2 essere soggetto a revisione \u2013 o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito \u2013 in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell\u2019attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> L\u2019impresa potr\u00e0 applicare, in sostituzione del meccanismo del \u201ccontributo alloggio\u201d di cui sopra, la disciplina della fornitura dell\u2019alloggio prevista dall\u2019art. 97.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell\u2019art. 86 mentre la lavoratrice\/lavoratore \u00e8 addetto a succursale esistente in localit\u00e0 diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l\u2019impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell\u2019ultimo trasferimento dell\u2019interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella localit\u00e0 in cui prestava servizio prima dell\u2019ultimo trasferimento, o nella localit\u00e0 in cui ha avuto luogo l\u2019assunzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Detta disposizione si applica, in caso di morte della lavoratrice\/lavoratore, nei riguardi dei familiari superstiti gi\u00e0 conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facolt\u00e0 per gli interessati \u2013 fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un\u2019unica localit\u00e0 \u2013 di optare per localit\u00e0, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell\u2019interessato nella piazza d\u2019origine.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> L\u2019impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, n\u00e9 al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda della lavoratrice\/lavoratore. Tuttavia, nel caso di comprovate necessit\u00e0 della lavoratrice\/lavoratore, l\u2019impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xiii-quadri-direttivi\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo XIII \u2013 Quadri direttivi<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-n-1-elenco-delle-imprese-cui-si-applica-il-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Allegato 1 \u2013 Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700742931\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo XIV \u2013 Aree professionali\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 99 \u2013 Inquadramento del personale 1. Le lavoratrici\/lavoratori destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono. 2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l\u2019inquadramento nell\u2019area professionale. 3. 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