{"id":538,"date":"2023-11-23T12:40:33","date_gmt":"2023-11-23T11:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=538"},"modified":"2026-01-21T10:08:30","modified_gmt":"2026-01-21T09:08:30","slug":"capitolo-xiii-quadri-direttivi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xiii-quadri-direttivi\/","title":{"rendered":"Capitolo XIII \u2013 Quadri direttivi"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo91\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 91 \u2013 Definizione e inquadramento<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La categoria dei quadri direttivi \u00e8 articolata in quattro livelli retributivi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> <em>Declaratoria<\/em> \u2013 Sono quadri direttivi le lavoratrici\/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall\u2019impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilit\u00e0 funzionali ed elevata preparazione professionale e\/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell\u2019ambito di strutture centrali e\/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilit\u00e0 nella direzione, nel coordinamento e\/o controllo di altre lavoratrici\/lavoratori appartenenti alla presente categoria e\/o alla 3\u00aa area professionale, ivi comprese le responsabilit\u00e0 connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Tali funzioni e compiti possono prevedere l\u2019effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell\u2019impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalit\u00e0, in via generale, nell\u2019ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facolt\u00e0 di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nell\u2019ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">gli incaricati di svolgere attivit\u00e0 specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell\u2019ambito dei seguenti rami di attivit\u00e0: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e\/o di attivit\u00e0 di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;<\/li>\n<li>i preposti a succursale, comunque denominate, che \u2013 in una complessiva valutazione dell\u2019assetto organizzativo dell\u2019impresa \u2013 svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilit\u00e0 funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell\u2019impresa nei confronti dei terzi nell\u2019ambito dei poteri conferiti dall\u2019impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l\u2019erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell\u2019unit\u00e0 operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall\u2019impresa medesima.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1\u00b0 livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2\u00b0 livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3\u00b0 livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4\u00b0 livello retributivo da 10 addetti in poi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">A<\/span> tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3\u00aa area professionale e il personale inquadrato nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolge attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 7 (escluso l\u2019ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015.<br \/>\nRelativamente al computo delle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le Parti stipulanti valuteranno la possibilit\u00e0 di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attivit\u00e0 o a cambiamenti di organizzazione, nonch\u00e9 i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilit\u00e0 sia nelle attivit\u00e0 espletabili nell\u2019ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l\u2019attivit\u00e0 cui \u00e8 correlata l\u2019indennit\u00e0 di ruolo chiave per almeno 12 mesi \u2013 da computare a decorrere dall\u2019assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto \u2013 verr\u00e0 assicurato, in caso di revoca dell\u2019incarico cui \u00e8 correlata l\u2019indennit\u00e0 stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l\u2019impresa pu\u00f2 prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.<\/p>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti confermano che l\u2019assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 \u00e8 computabile ai fini dell\u2019eventuale ex premio di rendimento, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali. Tale assegno non \u00e8 riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo92\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 92 \u2013 Fungibilit\u00e0 \u2013 Sostituzioni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilit\u00e0 ed anche al fine di consentire conoscenze quanto pi\u00f9 complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti, si conferma la piena fungibilit\u00e0 nell\u2019ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1\u00b0 ed il 4\u00b0 livello retributivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019assegnazione della lavoratrice\/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici\/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all\u2019attribuzione del livello o al rientro dell\u2019assente ai sensi dei precedenti comma, l\u2019assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice\/lavoratore \u00e8 stato chiamato ad esplicare.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo93\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 93 \u2013 Trattamento economico<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Fermo quanto previsto al <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vi-trattamento-economico\/\">Cap. VI<\/a> del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">stipendio,<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">scatti di anzianit\u00e0,<\/li>\n<li>importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianit\u00e0,<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">e,<\/span> ove spettino:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u201cassegno ex intesa 8 dicembre 2007\u201d di cui al comma 3 dell\u2019art. 94;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u201cassegno ex intesa 11 luglio 1999\u201d di cui alla norma transitoria in calce all\u2019art. 94;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indennit\u00e0 varie (ad es., indennit\u00e0 di rischio, sotterraneo);<\/li>\n<li>\u201cassegno ad personam\u201d derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo94\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 94 \u2013 Scatti di anzianit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 novembre 1999, gli scatti di anzianit\u00e0 vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonch\u00e9 in caso di passaggio al 3\u00b0 o 4\u00b0 livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1\u00b0 luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianit\u00e0 per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1\u00b0 ed al 2\u00b0 livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3\u00b0 e 4\u00b0 livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-2-tabelle-economiche\/\">all. n. 2<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Qualora in caso di passaggio al 3\u00b0 livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l\u2019interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a \u20ac 3.000, l\u2019impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di \u201cassegno ex intesa 8 dicembre 2007\u201d. L\u2019assegno in parola \u00e8 riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L\u2019assorbimento per effetto degli scatti di anzianit\u00e0 avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3\u00b0 livello retributivo e quella prevista per il 2\u00b0 livello retributivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2\u00b0 livello con pari anzianit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nel periodo 1\u00b0 gennaio 2013 \u2013 31 luglio 2014 non matura l\u2019anzianit\u00e0 delle lavoratrici\/lavoratori ai fini degli scatti di anzianit\u00e0 e dell\u2019importo ex ristrutturazione tabellare.<\/p>\n<p>NORMA TRANSITORIA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> i passaggi dal 2\u00b0 al 3\u00b0 livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione relativa all\u2019\u201cassegno ex intesa 11 luglio 1999\u201d, di cui all\u2019art. 76, comma 3, del ccnl 12 febbraio 2005.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo95\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 95 \u2013 Formazione e sviluppo professionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Lo sviluppo professionale in questa area \u00e8 finalizzato alla individuazione da parte dell\u2019impresa di figure professionali \u2013 correlate ai diversi livelli di responsabilit\u00e0 \u2013 sia nelle attivit\u00e0 espletabili nell\u2019ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l\u2019art. 85 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019impresa definisce \u2013 fatto salvo quanto previsto dall\u2019art. 91 \u2013 ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e\/o coordinamento e\/o controllo di risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e\/o organizzativi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo96\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 96 \u2013 Prestazione lavorativa<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell\u2019ambito di un rapporto fiduciario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l\u2019orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3\u00aa area professionale addetto all\u2019unit\u00e0 di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilit\u00e0 temporale proprie di tale categoria e criteri di \u201cautogestione\u201d individuale che tengano conto delle esigenze operative.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa valuta la possibilit\u00e0 di corrispondere al quadro direttivo un\u2019apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l\u2019anno. Tale valutazione avviene nell\u2019ambito di quanto previsto dagli artt. 83 e 84. Nel corso dell\u2019incontro annuale di cui all\u2019art. 14 l\u2019impresa fornisce un\u2019informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La predetta erogazione pu\u00f2 essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l\u2019erogazione del premio aziendale o del premio variabile di risultato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonch\u00e9 di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l\u2019interessato \u00e8 addetto risulti normalmente operante dal luned\u00ec al venerd\u00ec) o luned\u00ec (nel caso che il nucleo operativo cui l\u2019interessato \u00e8 addetto risulti normalmente operante dal marted\u00ec al sabato) nonch\u00e9 di sabato pomeriggio e luned\u00ec mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l\u2019interessato \u00e8 addetto risulti normalmente operante dal luned\u00ec pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l\u2019impresa esenter\u00e0, correlativamente, l\u2019interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all\u2019<a href=\"#allegato3\">allegato n. 3<\/a>. Ai quadri direttivi che svolgono attivit\u00e0 di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in localit\u00e0 turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal luned\u00ec pomeriggio al sabato mattina o dal marted\u00ec al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">all. n. 3<\/a>) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> L\u2019indennit\u00e0 di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione \u00e8 compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla met\u00e0 se la prestazione notturna \u00e8 di durata fino a 2 ore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che \u00e8 lo spirito della presente norma, la questione potr\u00e0 formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e l\u2019ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.<\/p>\n<p>CHIARIMENTI A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell\u2019autogestione della prestazione lavorativa \u2013 il rigido controllo della quale non \u00e8 compatibile con le caratteristiche della categoria \u2013 anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i \u201ctempi\u201d della propria attivit\u00e0 di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti condividono, altres\u00ec, che una corretta applicazione della presente disciplina non pu\u00f2 prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l\u2019autogestione della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici\/lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficolt\u00e0. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici\/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di \u201cperiodo notturno\u201d e di \u201clavoratore notturno\u201d di cui all\u2019art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo97\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 97 \u2013 Trasferimenti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, pu\u00f2 trasferire il quadro direttivo ad unit\u00e0 produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l\u2019impresa terr\u00e0 conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei confronti dei quadri direttivi di 1\u00b0 e 2\u00b0 livello, che abbiano compiuto 52 anni di et\u00e0 ed abbiano maturato almeno 23 anni di servizio, il trasferimento non pu\u00f2 essere disposto senza il consenso della lavoratrice\/lavoratore stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unit\u00e0 produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d\u2019urgenza non lo consentano, viene disposto dall\u2019impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all\u2019obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per le altre lavoratrici\/lavoratori, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini \u2013 restando il trasferimento operativo \u2013 il quadro direttivo beneficer\u00e0 di un\u2019erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Se il trasferimento comporta l\u2019effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennit\u00e0 di seguito indicate:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">&#8211; al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all\u2019obbligo degli alimenti:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell\u2019art. 78;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la diaria nella misura prevista in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-7-missioni-e-diarie\/\">allegato n. 7<\/a> \u2013 o, in alternativa, il trattamento a pi\u00e8 di lista di cui all\u2019art. 78 \u2013 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">&#8211; al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all\u2019obbligo degli alimenti:\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive di viaggio per s\u00e9 e per le persone di famiglia conviventi, compresa l\u2019eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell\u2019art. 78;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso dell\u2019eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;<\/li>\n<li>la diaria nella misura prevista in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-7-missioni-e-diarie\/\">allegato n. 7<\/a> \u2013 o, in alternativa, il trattamento a pi\u00e8 di lista di cui all\u2019art. 78 \u2013 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, pi\u00f9 tante diarie \u2013 pari al 60% della misura prevista in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-7-missioni-e-diarie\/\">allegato n. 7<\/a> \u2013 quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l\u2019alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell\u2019art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sar\u00e0 rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> L\u2019alloggio in parola dovr\u00e0 avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> L\u2019impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che \u00e8 tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell\u2019art. 86, a lasciare libero l\u2019immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti gi\u00e0 conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non \u00e8 cumulabile con quelle dei comma 11 e 12.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Sempre a condizione che il trasferimento comporti l\u2019effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennit\u00e0 una tantum pari a:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">una mensilit\u00e0 e mezza, qualora l\u2019effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennit\u00e0 \u00e8 pari a due mensilit\u00e0 se la distanza della piazza (comune) di destinazione \u00e8 superiore ai 100 km, secondo il percorso pi\u00f9 diretto effettuabile con mezzo pubblico;<\/li>\n<li>quattro mensilit\u00e0, qualora l\u2019effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l\u2019interessato abbia l\u2019obbligo degli alimenti. Detta indennit\u00e0 \u00e8 pari a cinque mensilit\u00e0 se la distanza della piazza (comune) di destinazione \u00e8 superiore ai 100 km, secondo il percorso pi\u00f9 diretto effettuabile con mezzo pubblico.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Ai fini di cui al comma precedente la mensilit\u00e0 da prendere a riferimento \u00e8 quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento della lavoratrice\/lavoratore ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 1\u00b0 e 2 \u00b0 livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 3\u00b0 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell\u2019eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell\u2019eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 4\u00b0 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell\u2019eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;<\/li>\n<li>per quanto di competenza degli scatti di anzianit\u00e0, andr\u00e0 corrisposta la sola voce \u201cscatti di anzianit\u00e0\u201d, per ogni scatto maturato, con l\u2019omissione quindi dell\u2019\u201cimporto ex ristrutturazione tabellare\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell\u2019art. 86, l\u2019impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell\u2019ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra localit\u00e0 del territorio nazionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari gi\u00e0 conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un\u2019unica localit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessit\u00e0 del medesimo, l\u2019impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro dell\u2019interessato nella piazza d\u2019origine.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONI DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1\u00b0 alinea del comma 9 trovano applicazione anche nei confronti dell\u2019interessato che, pur prendendo dimora nella localit\u00e0 in cui \u00e8 stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella localit\u00e0 di provenienza il proprio nucleo familiare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> imprese \u2013 compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo \u2013 continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La disciplina di cui al presente articolo potr\u00e0 formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019ABI<\/span> raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> tal caso, in considerazione della transitoriet\u00e0 della situazione, trover\u00e0 applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto comma 4, ferma restando l\u2019eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) \u2013 limitatamente alle diarie per i familiari \u2013 di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall\u2019avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l\u2019una tantum eventualmente gi\u00e0 percepita nella misura di cui al 1\u00b0 alinea del comma 9 verr\u00e0 integrata alla misura dell\u2019alinea successivo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo98\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 98 \u2013 Legge n. 223\/1991<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Resta<\/span> chiarita l\u2019applicabilit\u00e0 della legge n. 223 del 1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1\u00b0 al 4\u00b0 livello retributivo).<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xii-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo XII \u2013 Risoluzione del rapporto di lavoro<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xiv-aree-professionali\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo XIV \u2013 Aree professionali<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700743233\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo XIII \u2013 Quadri direttivi\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 91 \u2013 Definizione e inquadramento 1. La categoria dei quadri direttivi \u00e8 articolata in quattro livelli retributivi. 2. Declaratoria \u2013 Sono quadri direttivi le lavoratrici\/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall\u2019impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilit\u00e0 funzionali ed elevata preparazione professionale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-538","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=538"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/538\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1155,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/538\/revisions\/1155"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}