{"id":521,"date":"2023-11-23T12:50:56","date_gmt":"2023-11-23T11:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=521"},"modified":"2026-01-21T10:08:04","modified_gmt":"2026-01-21T09:08:04","slug":"capitolo-xi-addestramento-formazione-criteri-di-sviluppo-professionale-e-di-carriera-valutazione-della-lavoratrice-lavoratore","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xi-addestramento-formazione-criteri-di-sviluppo-professionale-e-di-carriera-valutazione-della-lavoratrice-lavoratore\/","title":{"rendered":"Capitolo XI \u2013 Addestramento \u2013 Formazione \u2013 Criteri di sviluppo professionale e di carriera \u2013 Valutazione della lavoratrice\/lavoratore"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo79\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 79 \u2013 Addestramento<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3\u00aa area professionale, 1\u00b0 livello retributivo ovvero inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nella 3\u00aa area professionale, 1\u00b0 livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Durante l\u2019addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, \u00e8 data facolt\u00e0 ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l\u2019orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell\u2019impresa, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l\u2019ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, \u00e8 riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz\u2019ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo80\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 80 \u2013 Formazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell\u2019ambito di Enbicredito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua \u2013 il cui testo si riporta in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-8-dichiarazione-congiunta-delle-parti-sociali-europee-del-settore-bancario-sulla-formazione-continua-del-dicembre-2002\/\">appendice n. 8<\/a> al presente contratto \u2013 e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d\u2019ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">rappresenta strumento essenziale per la tutela dell\u2019occupazione, la mobilit\u00e0, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;<\/li>\n<li>assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Pertanto, l\u2019impresa promuove corsi di formazione professionale \u2013 nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine \u2013 secondo criteri di trasparenza e di pari opportunit\u00e0, nel rispetto, a far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2000, delle seguenti previsioni:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un \u201cpacchetto formativo\u201d non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;<\/li>\n<li>un ulteriore \u201cpacchetto\u201d di 26 ore annuali, di cui 13 retribuite (8 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere in orario di lavoro e le residue 13 non retribuite (18 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,<\/li>\n<\/ol>\n<p>la formazione di cui alle lett. a) e b) potr\u00e0 essere svolta anche tramite autoformazione, con l\u2019ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> A ciascuna lavoratrice\/lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall\u2019impresa, su richiesta delle lavoratrici\/lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e\/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l\u2019effettuazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La formazione al di fuori dell\u2019orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell\u2019ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potr\u00e0 essere, in tutto o in parte, retribuita.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice\/lavoratore nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Programmi, criteri, finalit\u00e0, tempi e modalit\u00e0 dei corsi, nonch\u00e9 l\u2019eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell\u2019anno qualora l\u2019impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell\u2019ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalit\u00e0 di partecipazione del personale ai corsi predetti. Nell\u2019ambito di tale valutazione verranno tenute in adeguato conto le esigenze del personale con disabilit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Tempi, modalit\u00e0 di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> All\u2019attuazione di quanto previsto dal presente articolo pu\u00f2 anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell\u2019ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l\u2019appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano \u2013 utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo \u2013 corsi di riqualificazione del personale interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione delle lavoratrici\/lavoratori invitati a frequentarli \u00e8 facoltativa.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONI DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> <em>Efficacia ed effettivit\u00e0 della formazione<\/em> \u2013 Considerato il valore strategico della formazione quale strumento per accompagnare la realizzazione delle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, nonch\u00e9 quale strumento essenziale per la tutela dell\u2019occupazione le Parti \u2013 ferma l\u2019importanza della formazione in aula \u2013 convengono sull\u2019opportunit\u00e0 di creare le condizioni organizzative e di contesto che ne favoriscano la diffusione e la piena fruibilit\u00e0, anche attraverso l\u2019utilizzo dei canali digitali, assicurando in tal modo l\u2019efficacia e l\u2019effettivit\u00e0 del processo formativo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> <em>Formazione flessibile (c.d. Smart Learning)<\/em> \u2013 Alla luce di quanto indicato in tema di diffusione, fruibilit\u00e0 ed efficacia della formazione, nonch\u00e9 al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti riconoscono l\u2019interesse all\u2019adozione di modalit\u00e0 innovative di fruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente ccnl o di ulteriori corsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunit\u00e0 offerte dalle moderne tecnologie.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Aziende e i Gruppi che non si siano gi\u00e0 dotati di una propria regolamentazione potranno realizzare anche a titolo sperimentale modalit\u00e0 di formazione flessibile, intesa quale modalit\u00e0 innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza, su base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l\u2019utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operativit\u00e0 delle unit\u00e0 di appartenenza delle lavoratrici\/lavoratori interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">A<\/span> tal fine, le Aziende e i Gruppi individueranno e illustreranno agli organismi sindacali aziendali, nell\u2019ambito dell\u2019incontro di cui al comma 8 del presente articolo, i contenuti, la durata massima e le modalit\u00e0 di fruizione della formazione flessibile, nonch\u00e9 il personale destinatario.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo81\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 81 \u2013 Formazione, innovazione tecnologica e bilateralit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti confermano la centralit\u00e0 delle persone e l\u2019importanza della formazione continua, quale strumento essenziale per garantire la crescita personale e l\u2019aggiornamento e lo sviluppo professionale, anche nell\u2019attuale fase sempre pi\u00f9 permeata dai processi di digitalizzazione e dall\u2019innovazione tecnologica. Tutto quanto precede attraverso significative azioni di riqualificazione e riconversione, finalizzate a garantire la tutela dell\u2019occupazione e dell\u2019occupabilit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> \u00c8 volont\u00e0 comune delle Parti individuare soluzioni per favorire la sostenibilit\u00e0 della formazione assicurando l\u2019accesso ai canali di finanziamento e valorizzando la bilateralit\u00e0 quale positiva realt\u00e0 nel settore ed espressione di una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Al fine di favorire l\u2019accesso alle risorse dedicate al finanziamento dei programmi formativi da parte dei fondi ed enti bilaterali di settore ed a ogni altra forma di finanziamento anche comunitaria, nazionale e territoriale, le Parti individuano la seguente procedura in alternativa alle modalit\u00e0 gi\u00e0 in essere di coinvolgimento degli organismi sindacali e fermo restando l\u2019esperimento delle procedure contrattuali ove previste:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nell\u2019ambito di un apposito incontro l\u2019impresa presenta agli organismi sindacali aziendali, anche nell\u2019ambito dell\u2019Organismo paritetico di cui all\u2019art. 19, i contenuti dei piani formativi redatti in conformit\u00e0 con lo schema generale di accordo, di cui al presente articolo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">gli organismi sindacali aziendali possono formulare proprie considerazioni e\/o proposte in particolare con riguardo ad eventuali profili che ritengano non coerenti con lo schema generale di cui sopra;<\/li>\n<li>trascorsi dieci giorni dalla presentazione dei piani formativi, qualora non sia stato raggiunto l\u2019accordo in particolare circa la loro conformit\u00e0 allo schema generale, la stessa proseguir\u00e0 con l\u2019assistenza di ABI su richiesta dell\u2019impresa e con l\u2019assistenza delle Segreterie nazionali interessate su richiesta degli organismi sindacali aziendali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019intera<\/span> procedura dovr\u00e0 durare complessivamente 20 giorni dal suo avvio e potr\u00e0 essere utilizzata dalle imprese presso le quali \u00e8 stato costituito l\u2019Organismo paritetico di cui all\u2019art. 19.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini di cui al primo alinea del comma 3, i contenuti dei piani formativi previsti anche nell\u2019ambito dei processi di riconversione e riqualificazione, sono i seguenti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le finalit\u00e0 e le aree tematiche del ricorso ad interventi formativi, con riferimento a titolo esemplificativo:\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">alle competenze\/conoscenze in connessione con processi di innovazione tecnologica\/digitalizzazione\/remotizzazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">alle competenze\/conoscenze in connessione con processi di transizione ambientale\/sostenibilit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">all\u2019aggiornamento professionale in connessione con l\u2019evoluzione del quadro normativo (es. mifid\/compliance ecc.);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">allo sviluppo e valorizzazione delle competenze nell\u2019ambito delle previsioni di cui all\u2019Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro di cui all\u2019art. 58 del presente contratto;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">allo sviluppo e diffusione di competenze e conoscenze orientate al benessere sui luoghi di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle politiche di inclusione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la platea dei destinatari, specificando il relativo numero;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la durata;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le modalit\u00e0 di erogazione del percorso formativo, favorendo il ricorso a tutti gli strumenti, anche valorizzando i canali digitali e le nuove tecnologie;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le modalit\u00e0 di verifica e attestazione dei risultati formativi;<\/li>\n<li>monitoraggio dell\u2019attivit\u00e0 e verifica dei piani formativi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">Nel<\/span> caso in cui l\u2019impresa intenda ripresentare progetti formativi, gi\u00e0 oggetto di condivisione in occasione di precedenti accordi, l\u2019informativa di cui al comma 3 \u00e8 costituita dall\u2019elenco di tali progetti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Tenuto altres\u00ec conto della rappresentativit\u00e0 delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl, le Parti si impegnano quindi ad individuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la partecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti (fondi interprofessionali, enti bilaterali) e sostenere l\u2019efficace impiego delle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le categorie di personale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo82\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 82 \u2013 Sviluppo professionale e di carriera<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le capacit\u00e0 professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per le lavoratrici\/lavoratori e per l\u2019efficienza e la competitivit\u00e0 delle imprese bancarie.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacit\u00e0 professionali, evitando ogni discriminazione diretta o indiretta che possa incidere sulle progressioni di carriera, secondo il principio delle pari opportunit\u00e0 ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle imprese stesse, tenendo anche conto dell\u2019evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">una formazione adeguata;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019esperienza pratica di lavoro;<\/li>\n<li>la mobilit\u00e0 su diverse posizioni di lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Detto sviluppo professionale terr\u00e0 conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l\u2019impresa pu\u00f2 prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3\u00aa area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive parti speciali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all\u2019art. 67 in tema di reinserimento di lavoratrici\/lavoratori assenti per maternit\u00e0, l\u2019esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che, ai fini dell\u2019esperienza pratica di lavoro di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo, ivi inclusa quella utile per i percorsi professionali ove definiti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">i periodi di congedo parentale (gi\u00e0 astensione facoltativa) sono utili per un massimo di 5 mesi;<\/li>\n<li>il cumulo dei medesimi periodi di congedo parentale con i congedi di maternit\u00e0 non pu\u00f2 comunque essere utile per pi\u00f9 del 50% del periodo di esperienza pratica di lavoro eventualmente previsto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti raccomandano alle imprese di rafforzare modalit\u00e0 di sviluppo idonee a promuovere le pari opportunit\u00e0 di genere in tutta l\u2019organizzazione aziendale, anche al fine di diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile con particolare riferimento alle posizioni pi\u00f9 elevate.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo83\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 83 \u2013 Criteri di valutazione professionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi di valutazione professionale \u2013 i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici \u2013 sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialit\u00e0 professionali, prestazioni.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo84\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 84 \u2013 Valutazione della lavoratrice\/lavoratore<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa attribuisce annualmente alla lavoratrice\/lavoratore un giudizio professionale complessivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice\/lavoratore entro il primo quadrimestre dell\u2019anno successivo a quello cui si riferisce.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall\u2019impresa e delle linee adottate dall\u2019impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunit\u00e0 di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e pu\u00f2 chiedere chiarimenti al riguardo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nei casi in cui le assenze della lavoratrice\/lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento \u2013 agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell\u2019ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato \u2013 all\u2019ultimo giudizio conseguito dall\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonch\u00e9 l\u2019elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lei\/lui svolta pu\u00f2 presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 farsi assistere da un dirigente dell\u2019organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> L\u2019impresa, sentita la lavoratrice\/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicher\u00e0 le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo pu\u00f2, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per s\u00e9 non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell\u2019art. 42, comma 2, del presente ccnl.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo85\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 85 \u2013 Coinvolgimento sindacale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunica agli stessi \u2013 nel corso di un apposito incontro \u2013 gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell\u2019ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l\u2019impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l\u2019impresa intendesse apportare successivamente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza delle lavoratrici\/lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le Parti aziendali concordano le modalit\u00e0 di verifica per l\u2019applicazione dei principi e criteri suindicati.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-x-missioni\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo X \u2013 Missioni<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xii-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo XII \u2013 Risoluzione del rapporto di lavoro<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700743856\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo XI \u2013 Addestramento \u2013 Formazione \u2013 Criteri di sviluppo professionale e di carriera \u2013 Valutazione della lavoratrice\/lavoratore\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 79 \u2013 Addestramento 1. Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3\u00aa area professionale, 1\u00b0 livello retributivo ovvero inquadrati nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolgono attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 92, comma 7, del ccnl 31 marzo 2015 (esclusi gli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-521","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=521"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/521\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1133,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/521\/revisions\/1133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}