{"id":510,"date":"2023-11-23T13:00:40","date_gmt":"2023-11-23T12:00:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=510"},"modified":"2026-01-21T10:07:08","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:08","slug":"capitolo-ix-politiche-sociali-e-di-salute-e-sicurezza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-ix-politiche-sociali-e-di-salute-e-sicurezza\/","title":{"rendered":"Capitolo IX \u2013 Politiche sociali e di salute e sicurezza"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"premessa3\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Premessa<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell\u2019ambiente e concordano sulla necessit\u00e0 di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un\u2019attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell\u2019ambito delle relative norme di legge e contrattuali.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo64\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 64 \u2013 Permessi per motivi personali o familiari \u2013 Aspettativa non retribuita \u2013 Congedo matrimoniale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le assenze per brevi permessi retribuiti che l\u2019impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l\u2019impresa pu\u00f2 accordare adeguati periodi di congedo, determinando se \u2013 e per quale durata \u2013 debba corrispondere il trattamento economico.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce alla lavoratrice\/lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attivit\u00e0 di volontariato ai sensi del comma 1 dell\u2019art. 77 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non pi\u00f9 di due periodi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessit\u00e0 di assistenza del figlio, di et\u00e0 compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravit\u00e0, idoneamente certificate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravit\u00e0 (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessit\u00e0 di cura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> I 3 giorni di permesso di cui all\u2019art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, spettano alle lavoratrici\/lavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le imprese valuteranno con particolare attenzione, ai fini della concessione di permessi, periodi di congedo, aspettativa non retribuita di cui al presente articolo, le situazioni familiari che comportino la necessit\u00e0 di assistenza di figli in condizioni di disagio (es.: bullismo, tossicodipendenza, anoressia\/bulimia).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> I permessi per l\u2019assistenza ai figli affetti da patologie legate all\u2019apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) accordati durante l\u2019anno scolastico ai sensi di quanto previsto all\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-4-verbale-di-accordo-in-tema-di-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-lavoro-pari-opportunita-e-responsabilita-sociale-dimpresa\/\">appendice n. 4<\/a>, sono retribuiti.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONI DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti raccomandano alle imprese di favorire la fruizione delle flessibilit\u00e0 previste dal presente articolo e dall\u2019art. 116 da parte delle lavoratrici\/lavoratori che prestano assistenza a familiari ai sensi della Direttiva (UE) 2019\/1158 del 20 giugno 2019, relativa all\u2019equilibrio tra attivit\u00e0 professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti raccomandano alle imprese, ai fini della concessione di permessi o periodi di congedo di cui al presente articolo, di valutare con particolare attenzione le esigenze connesse ai percorsi di adozione (inclusa la fase di riconoscimento dell\u2019idoneit\u00e0), affido e tutela di minori.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo65\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 65 \u2013 Banca del tempo<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> \u00c8 volont\u00e0 comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidariet\u00e0 sociale, in particolare a favore delle lavoratrici\/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera pi\u00f9 intensa in determinati momenti della loro vita.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A tal fine, le Parti \u2013 alla luce delle previsioni di cui all\u2019art. 24 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nonch\u00e9 delle positive esperienze realizzate nel settore \u2013 definiscono le seguenti linee guida per l\u2019istituzione della \u201cBanca del tempo\u201d nelle aziende\/ gruppi che non si siano gi\u00e0 dotati di una propria regolamentazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> La \u201cBanca del tempo\u201d costituisce un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore delle lavoratrici\/lavoratori che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e\/o familiari, abbiano necessit\u00e0 di un\u2019ulteriore dotazione di permessi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La \u201cBanca del tempo\u201d \u00e8 alimentata tramite il versamento volontario da parte delle lavoratrici\/lavoratori di giornate di ferie dell\u2019anno di competenza eccedenti i limiti di legge, di permessi ex festivit\u00e0 e banca delle ore nonch\u00e9 di eventuali ulteriori permessi contrattuali e potr\u00e0 altres\u00ec essere integrata da ulteriori dotazioni a carico delle Aziende, sulla base di quanto definito negli Accordi aziendali e di gruppo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> La donazione di ferie e\/o permessi da parte delle lavoratrici\/lavoratori a favore della \u201cBanca del tempo\u201d avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge\/contratto in capo alle lavoratrici\/lavoratori donanti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le dotazioni della \u201cBanca del tempo\u201d vengono messe a disposizione delle lavoratrici\/lavoratori richiedenti secondo criteri di priorit\u00e0 che tengono conto della rilevanza delle situazioni personali e\/o familiari nonch\u00e9 nel rispetto di limiti individuali di fruizione definiti negli accordi aziendali e di gruppo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le dotazioni della \u201cBanca del tempo\u201d hanno natura esclusiva di permesso retribuito e non possono in nessun caso dar luogo a monetizzazione alcuna.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le predette dotazioni scadranno il 31 dicembre dell\u2019anno di riferimento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> La richiesta da parte delle lavoratrici\/lavoratori di fruizione dei permessi \u201cBanca del tempo\u201d potr\u00e0 avvenire, di norma, subordinatamente all\u2019esaurimento delle proprie dotazioni personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti, nonch\u00e9 dietro presentazione di adeguata documentazione attestante i motivi della richiesta, nel rispetto della normativa in tema di privacy.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La fruizione dei permessi \u201cBanca del tempo\u201d potr\u00e0 avvenire \u2013 salvo diverse previsioni contenute negli accordi aziendali\/di gruppo \u2013 a giornate intere, mezze giornate nonch\u00e9 per frazioni orarie, di norma non inferiori a 60 minuti.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo66\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 66 \u2013 Malattie e infortuni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l\u2019impresa conserva il posto e l\u2019intero trattamento economico alla lavoratrice\/lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:<\/p>\n<div class=\"first-table-wrapper4\" style=\"overflow-x:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch; width:100%; line-height:1.8\">\n<table class=\"first-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"text-align: center; width: 50%; min-width:180px;\">Anzianit\u00e0<\/th>\n<th style=\"text-align: center; width: 50%; min-width:180px;\">Mesi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">a) fino a 5 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">12<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">15<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">18<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">f) oltre i 25 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">22<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall\u2019impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l\u2019ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:<\/p>\n<div class=\"first-table-wrapper4\" style=\"overflow-x:auto; -webkit-overflow-scrolling:touch; width:100%; line-height:1.8\">\n<table class=\"first-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"text-align: center; width: 50%; min-width:180px;\">Anzianit\u00e0<\/th>\n<th style=\"text-align: center; width: 50%; min-width:180px;\">Mesi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">a) fino a 5 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">14<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">18<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">22<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\">f) oltre i 25 anni<\/td>\n<td style=\"text-align: center;\">24<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In ogni caso, per l\u2019ultimo periodo, non pu\u00f2 essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessit\u00e0 di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonch\u00e9 nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilit\u00e0 riconosciuta ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell\u2019intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terr\u00e0 conto delle assenze per il tempo strettamente necessario alla lavoratrice\/lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e\/o che si sottopongano a terapie salvavita spettano flessibilit\u00e0 di orario in entrata con correlativo spostamento dell\u2019orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non pu\u00f2 comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la lavoratrice\/lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo \u00e8 corrisposto dall\u2019impresa con deduzione di tutte le somme che la lavoratrice\/lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell\u2019Istituto assicuratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, alle lavoratrici\/lavoratori interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Se la malattia o l\u2019infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice\/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, pu\u00f2 chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell\u2019anzianit\u00e0. La durata di pi\u00f9 periodi di aspettativa non pu\u00f2 tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravit\u00e0, la durata massima dell\u2019aspettativa di cui al presente comma \u00e8 elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Il collocamento in aspettativa non pu\u00f2 venire richiesto dalla lavoratrice\/lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non pu\u00f2 durare oltre la data in cui l\u2019interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un\u2019aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l\u2019ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare alla lavoratrice\/lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Quanto<\/span> sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Esempi<\/span> a verbale:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Una lavoratrice\/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito pi\u00f9 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha gi\u00e0 fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all\u2019aspettativa, avr\u00e0 diritto, per l\u2019ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.<\/li>\n<li>Una lavoratrice\/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito pi\u00f9 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha gi\u00e0 fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all\u2019aspettativa, avr\u00e0 diritto, per l\u2019ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.<\/li>\n<\/ol>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">ABI<\/span> raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravit\u00e0.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo67\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 67 \u2013 Maternit\u00e0 e Paternit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Durante il congedo di maternit\u00e0 dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice\/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l\u2019erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l\u2019articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternit\u00e0, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e\/o di nuove attivit\u00e0 nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che \u2013 nell\u2019ambito delle previsioni contrattuali in essere \u2013 facilitino il reinserimento nell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> In occasione della paternit\u00e0, ai lavoratori spettano 7 giorni di permesso retribuito fruibili fino al 5\u00b0 mese dalla nascita, dall\u2019adozione o dall\u2019affidamento del figlio. Tale dotazione \u00e8 assorbita, fino a concorrenza, da eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di legge.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Compatibilmente con le esigenze di servizio, l\u2019impresa pu\u00f2 accordare durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici\/lavoratori che ne facciano richiesta, una riduzione della durata dell\u2019intervallo di cui all\u2019art. 112, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti chiariscono che l\u2019estensione della previsione contrattuale (prima contenuta \u201cnel limite massimo di cinque mesi\u201d) \u201canche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio)\u201d, trova applicazione per i periodi di congedo di maternit\u00e0 successivi al 23 novembre 2023, anche se iniziati precedentemente.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo68\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 68 \u2013 Obblighi di leva<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianit\u00e0, nonch\u00e9 della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall\u2019impresa al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall\u2019invio in licenza illimitata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore \u00e8 considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilit\u00e0 dell\u2019ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 1\u00b0 ed il 2\u00b0 livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 3\u00b0 livello dei quadri direttivi:\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">89,00% della voce stipendio e dell\u2019eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">86,96% dell\u2019eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per il 4\u00b0 livello dei quadri direttivi:\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">89,00% della voce stipendio;<\/li>\n<li>86,96% dell\u2019eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianit\u00e0, andr\u00e0 corrisposta, per ogni scatto maturato, l\u2019omonima voce \u201cscatti di anzianit\u00e0\u201d, con l\u2019esclusione pertanto dell\u2019\u201cimporto ex ristrutturazione tabellare\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono sospesi a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2005, in virt\u00f9 di quanto previsto dall\u2019art. 1929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo69\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 69 \u2013 Lavoratrici\/lavoratori studenti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In attuazione di quanto previsto dall\u2019art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle lavoratrici\/lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti \u2013 oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame \u2013 anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la localit\u00e0 sede di esami qualora \u2013 per mancanza di scuola od universit\u00e0 del tipo prescelto nel luogo di residenza \u2013 frequentino corsi di studio in localit\u00e0 diversa. Inoltre, alle lavoratrici\/lavoratori iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta \u2013 una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolt\u00e0 \u2013 un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui \u00e8 prevista la prova di esame.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso \u00e8 usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell\u2019esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalit\u00e0, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali \u2013 con esclusione di quelle a carattere artistico \u2013 oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all\u2019anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni \u2013 pi\u00f9 due \u2013 di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni \u2013 pi\u00f9 uno \u2013 di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> \u00c8 inoltre in facolt\u00e0 delle lavoratrici\/lavoratori di cui al precedente comma di ottenere \u2013 una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, universit\u00e0: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte \u2013 un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non pi\u00f9 di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneit\u00e0 di richieste da parte di pi\u00f9 lavoratrici\/lavoratori appartenenti alla stessa unit\u00e0 produttiva l\u2019azienda \u00e8 tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze \u2013 per motivi di studio \u2013 pari al 5% del numero di lavoratrici\/lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all\u2019unit\u00e0 produttiva medesima, dando la precedenza alle lavoratrici\/lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, alle lavoratrici\/lavoratori con maggiore anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori che conseguono dopo l\u2019assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di \u20ac 133,51.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori non laureati che conseguono dopo l\u2019assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 136,35 al conseguimento della laurea;<\/li>\n<li>\u20ac 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all\u2019esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti chiariscono che quanto previsto nel 2\u00b0, 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 e 8\u00b0 comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianit\u00e0 convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54, 1\u00b0 comma, lett. d) e 32, 1\u00b0 comma, lett. d) dei ccnl ABI 19 dicembre 1994 e 22 giugno 1995, nonch\u00e9 negli artt. 98, 3\u00b0 comma, e 58, 3\u00b0 comma, dei ccnl Acri 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995, abrogate dall\u2019art. 37 del ccnl 11 luglio 1999.<\/p>\n<p>IMPEGNO DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l\u2019impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell\u2019ordinamento universitario.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo70\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 70 \u2013 Borse di studio<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ai figli o persone equiparate \u2013 a carico delle lavoratrici\/lavoratori secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari \u2013 iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facolt\u00e0 legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;<\/li>\n<li>\u20ac 216,91 agli studenti universitari.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di \u20ac 51,65 e di \u20ac 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che \u2013 per mancanza di scuola od universit\u00e0 del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia \u2013 frequentano corsi di studio in localit\u00e0 diversa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facolt\u00e0 universitaria, spettano:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l\u2019anno scolastico di riferimento;<\/li>\n<li>agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d\u2019esami dell\u2019anno accademico di riferimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente \u2013 secondo i suesposti criteri \u2013 a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> La corresponsione delle provvidenze \u2013 che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio \u2013 viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell\u2019anno in cui termina l\u2019anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell\u2019anno successivo a quello accademico di riferimento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell\u2019anno di iscrizione, un importo pari a \u20ac 116,20.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto \u2013 entro il mese di marzo dell\u2019anno successivo a quello accademico di riferimento \u2013 un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> La corresponsione \u00e8 subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.<\/p>\n<p>IMPEGNO DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l\u2019impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell\u2019ordinamento universitario.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo71\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 71 \u2013 Assistenza sanitaria<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per i quadri direttivi di 3\u00b0 e 4\u00b0 livello, la spesa annua complessiva a carico dell\u2019impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, \u00e8 fissata in \u20ac 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L\u2019utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Resta fermo quanto previsto in materia dall\u2019art. 5 dell\u2019accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l\u2019adeguamento dell\u2019importo all\u2019uopo destinato ove inferiore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell\u2019ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il presente articolo non si applica presso le imprese gi\u00e0 destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo72\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 72 \u2013 Long term care<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2008 \u00e8 prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all\u2019insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell\u2019individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Detta copertura \u00e8 garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2012, a \u20ac 100 pro capite a carico dell\u2019impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (\u20ac 50 fino al 31 dicembre 2011).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell\u2019istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalit\u00e0 anche temporali del versamento).<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo73\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 73 \u2013 Modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Nell\u2019adottare l\u2019orario di lavoro extra standard le imprese terranno conto dell\u2019eventuale richiesta \u2013 derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a \u201cpendolarismo\u201d, a menomazioni fisiche o a necessit\u00e0 di assistenza a familiari con disabilit\u00e0, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione \u2013 della lavoratrice\/lavoratore interessato a:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non modificare il suo precedente orario di lavoro;<\/li>\n<li>essere adibito alle prestazioni per le quali \u00e8 stato adottato il predetto orario extra standard, purch\u00e9 ci\u00f2 risulti compatibile con le esigenze dei servizi e semprech\u00e9 l\u2019interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l\u2019inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xiv-aree-professionali\/\">Capitolo XIV<\/a>.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo74\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 74 \u2013 Videoterminali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d\u2019ora.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata \u2013 in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo \u2013 a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell\u2019art. 110.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In caso di accertata inidoneit\u00e0 della lavoratrice\/lavoratore all\u2019adibizione ai videoterminali, l\u2019impresa adotter\u00e0 gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall\u2019art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.<\/p>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini dell\u2019applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali la lavoratrice\/lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall\u2019applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo75\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 75 \u2013 Pausa per addetti ai centralini<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall\u2019impresa una pausa di mezz\u2019ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti pi\u00f9 operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino \u00e8 adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell\u2019interessato nelle anzidette mansioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero gi\u00e0 in atto in sede aziendale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo76\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 76 \u2013 Indennit\u00e0 per centralinisti non vedenti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019indennit\u00e0<\/span> giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985 \u00e8 fissata in \u20ac 6, elevata ad \u20ac 7 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo76\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 77 \u2013 Iniziative sociali<\/b><\/div>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Volontariato<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Considerato il valore sociale e la funzione dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato come espressione di partecipazione, solidariet\u00e0 e pluralismo, le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall\u2019art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attivit\u00e0 di volontariato, secondo le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 di cui alla sopra citata legge, nella fruizione \u2013 su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio \u2013 delle forme di flessibilit\u00e0 degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Tutela della dignit\u00e0 delle donne e degli uomini e unioni di fatto<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell\u2019Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonch\u00e9 dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l\u2019Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignit\u00e0 delle donne e degli uomini sul lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilit\u00e0 nell\u2019organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">comportamenti offensivi a connotazione sessuale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">altri atti e\/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;<\/li>\n<li>qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignit\u00e0 della persona.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all\u2019emanazione dei provvedimenti di legge in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Con riferimento all\u2019impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono \u2013 considerato il carattere non settoriale della tematica \u2013 di seguire con attenzione l\u2019evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Rispetto delle convinzioni religiose<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le imprese cureranno, nell\u2019applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle lavoratrici\/lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Mobilit\u00e0 nelle aree urbane<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la materia alla luce della complessiva normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui all\u2019art. 229, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Inclusione e provvidenze per le persone con disabilit\u00e0<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti riconoscono il valore dell\u2019inclusione delle diversit\u00e0 e confermano l\u2019impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone con disabilit\u00e0. A tal fine le Parti invitano le Aziende a favorire l\u2019adozione di una organizzazione aziendale \u201cdisability friendly\u201d, anche eliminando ostacoli e barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Fatte salve le eventuali condizioni aziendali pi\u00f9 favorevoli gi\u00e0 in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico \u2013 secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari \u2013 che risulti persona con disabilit\u00e0 ai fini dell\u2019apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di \u20ac 103,29.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di et\u00e0 della persona con disabilit\u00e0, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l\u2019anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Nell\u2019ambito delle misure organizzative di sostegno, le imprese comunicheranno al proprio interno le figure competenti per la gestione del tema, quale ad esempio il disability manager.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Le imprese garantiscono un\u2019adeguata dotazione di postazioni e di presidi a supporto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Le imprese, nel corso di un incontro, informano gli organismi sindacali aziendali circa le azioni poste in essere con riferimento alle previsioni del presente paragrafo e sugli sviluppi delle iniziative eventualmente condivise. Tale informativa pu\u00f2 essere resa nell\u2019ambito di quanto previsto dall\u2019art. 14, lettera D).<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>Unioni civili<\/em><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Al fine di assicurare l\u2019effettivit\u00e0 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso, si considerano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-viii-pari-opportunita-e-inclusione\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VIII \u2013 Pari opportunit\u00e0 e inclusione<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-x-missioni\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo X \u2013 Missioni<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700744440\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo IX \u2013 Politiche sociali e di salute e sicurezza\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell\u2019ambiente e concordano sulla necessit\u00e0 di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un\u2019attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell\u2019ambito delle relative [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-510","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=510"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/510\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1555,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/510\/revisions\/1555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}