{"id":504,"date":"2023-11-23T13:05:50","date_gmt":"2023-11-23T12:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=504"},"modified":"2026-01-21T10:07:43","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:43","slug":"capitolo-viii-pari-opportunita-e-inclusione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-viii-pari-opportunita-e-inclusione\/","title":{"rendered":"Capitolo VIII \u2013 Pari opportunit\u00e0 e inclusione"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo62\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 62 &#8211; Pari opportunit\u00e0 e inclusione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti stipulanti condividono che il contratto nazionale costituisce un efficace strumento per promuovere un\u2019organizzazione del lavoro attenta all\u2019inclusione, al rispetto e alle diversit\u00e0 delle persone, per riconoscere e rispettare le differenze e per attribuire rilievo all\u2019apporto personale di ciascuna persona inserita nell\u2019organizzazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Inclusione e valorizzazione delle diversit\u00e0 si configurano come elementi abilitanti per creare un clima collaborativo e costruttivo sui luoghi di lavoro, contribuendo a migliorare la soddisfazione delle persone che lavorano, a sviluppare un diffuso senso di appartenenza e a realizzare un contesto con relazioni lavorative positive.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le relazioni sindacali nel settore hanno permesso nel tempo di individuare importanti convergenze, consentendo di sviluppare e\/o consolidare buone pratiche a supporto del benessere sui luoghi di lavoro e a sostegno di una cultura positiva del lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La contrattazione nazionale contribuisce a quanto sopra con un articolato insieme di previsioni che permea i diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro e favorisce un\u2019impresa inclusiva, attenta alle persone e alla conciliazione vita-lavoro: le Parti intendono valorizzare tali previsioni per favorirne l\u2019efficacia e la crescita nei luoghi di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Queste previsioni sono inoltre arricchite da significative iniziative maturate a livello aziendale e di gruppo con soluzioni coerenti con i diversi contesti organizzativi e produttivi di riferimento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le Parti, nell\u2019ottica di dare ulteriore impulso alla diffusione di una cultura della valorizzazione delle diversit\u00e0 e dell\u2019inclusione, introducono nel contratto collettivo nazionale di lavoro due specifici ambiti, rubricati \u201cPari opportunit\u00e0\u201d e \u201cInclusione\u201d, nei quali richiamano le disposizioni contrattuali e le correlate opportunit\u00e0 afferenti dette tematiche, tra cui:<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>PARI OPPORTUNIT\u00c0<\/em><\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Commissione nazionale sulle pari opportunit\u00e0 (art. 16) e pari opportunit\u00e0 (art. 17);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art. 35, comma 7 e 8);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro (Dichiarazione congiunta 12 febbraio 2019, di cui all\u2019art. 63);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">maternit\u00e0 e paternit\u00e0 (art. 67);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">pari opportunit\u00e0 e divieto di discriminazione nello sviluppo professionale e di carriera (art. 82);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fruizione oraria dei congedi parentali (Verbale di accordo 19 aprile 2013, e Verbale di accordo 15 dicembre 2015, in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-4-verbale-di-accordo-in-tema-di-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-lavoro-pari-opportunita-e-responsabilita-sociale-dimpresa\/\">appendice n. 4<\/a>);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di accordo 8 marzo 2017, in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-13-verbale-di-accordo-sul-congedo-per-le-donne-vittime-di-violenze-di-genere\/\">appendice n. 13<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\"><em>INCLUSIONE<\/em><\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali (art. 11, comma 1, lett. o);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">interventi in favore delle persone con disabilit\u00e0 e altri interventi specifici oggetto dell\u2019incontro annuale (art. 14, lett. D);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Commissione politiche per l\u2019inclusione (art. 18);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art. 35, comma 7 e 8);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">permessi e aspettative per motivi personali o familiari (art. 64);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">banca del tempo (art. 65);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">malattia e infortuni (art. 66);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assistenza sanitaria (art. 71);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">flessibilit\u00e0 di orario nei casi di disagio sociale (art. 73);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">iniziative sociali (art. 77);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">flessibilit\u00e0 nella fruizione della formazione (art. 80);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">pari opportunit\u00e0 e divieto di discriminazione nello sviluppo professionale e di carriera (art. 82);<\/li>\n<li>aspettativa e flessibilit\u00e0 d\u2019orario per l\u2019assistenza ai figli affetti da patologie legate all\u2019apprendimento (Verbale di accordo 19 aprile 2013, in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-4-verbale-di-accordo-in-tema-di-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-lavoro-pari-opportunita-e-responsabilita-sociale-dimpresa\/\">appendice n. 4<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le Parti condividono di valorizzare dette tematiche attraverso un proficuo lavoro della Commissione nazionale pari opportunit\u00e0 di cui all\u2019art. 16 e della Commissione politiche per l\u2019inclusione di cui all\u2019art. 18.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo63\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 63 \u2013 Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro del 12 febbraio 2019<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti confermano l\u2019impegno alla lotta contro la violenza di genere attraverso l\u2019inserimento nel contratto nazionale della seguente \u201cDichiarazione congiunta in materia di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro\u201d, in cui \u00e8 riconosciuto il principio di tutela da ritorsioni o penalizzazioni in caso di segnalazioni.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>(Omissis)<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">Considerato che:<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario le Parti si sono impegnate ad adoperarsi attivamente affinch\u00e9 \u2013 in un mercato globale \u2013 vengano rispettati, ovunque si esplichi l\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalit\u00e0, sesso, et\u00e0, disabilit\u00e0, opinioni politiche e sindacali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con l\u2019art. 69 del ccnl 31 marzo 2015 le Parti, confermando l\u2019attenzione per la \u201c<em>Tutela della dignit\u00e0 delle donne e degli uomini e unioni di fatto<\/em>\u201d, hanno convenuto che, ai diversi livelli di responsabilit\u00e0 nell\u2019organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;\">comportamenti offensivi a connotazione sessuale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">altri atti e\/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con il verbale di Accordo 8 marzo 2017 le Parti hanno dato attuazione al demando contenuto nell\u2019art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di \u201c<em>misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro<\/em>\u201d, convenendo pi\u00f9 favorevoli modalit\u00e0 di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di genere;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ABI richiama la diffusione di codici etici adottati da imprese e gruppi bancari che \u2013 rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano sia all\u2019insieme delle persone (fornitori, clienti, etc.) con cui l\u2019impresa entra in relazione nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 \u2013 dedicano particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le Organizzazioni sindacali firmatarie richiamano i principi dell\u2019Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;<\/li>\n<li>ferme le previsioni di legge, in particolare l\u2019art. 26 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna), le Parti intendono proseguire sulla strada intrapresa, definendo azioni mirate e confermando il proprio impegno sul tema delle pari opportunit\u00e0 e della dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per contribuire alla sensibilizzazione in atto nella societ\u00e0 sul tema della lotta contro la violenza di genere;<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">condiviso altres\u00ec che:<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per \u201cviolenza di genere\u201d si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per \u201cmolestie di genere\u201d si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per \u201cmolestie sessuali\u201d si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sono altres\u00ec oggetto della presente Dichiarazione congiunta i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di \u201cmolestia di genere\u201d o di \u201cmolestia sessuale\u201d o di esservisi sottomessi;<\/li>\n<li>con riguardo ai \u201cluoghi di lavoro\u201d si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa (lavoratori, lavoratrici, clienti, fornitori, etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati comportamenti;<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">al<\/span> fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nelle aziende, nelle persone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull\u2019importanza di prevenire, contrastare e non tollerare i citati comportamenti e il loro ripetersi, anche nei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull\u2019importanza di un\u2019attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o molestie di genere;<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">convengono su quanto segue:<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione \u00e8 inaccettabile. \u00c8 importante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono le forme di molestie\/violenze di genere che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono essere di natura fisica o psicologica, costituire incidenti isolati o comportamenti pi\u00f9 sistematici;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rispetto della dignit\u00e0 e della professionalit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto di genere. In particolare, la dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori non pu\u00f2 essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di genere;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le lavoratrici, i lavoratori, le imprese e i loro rappresentanti sono impegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignit\u00e0 di ciascuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a tal fine \u2013 nel confermare la sensibilit\u00e0 ed attenzione del settore \u2013 nella consapevolezza dell\u2019efficacia degli strumenti di prevenzione, le aziende bancarie si impegnano a proseguire nell\u2019adozione di idonee misure di prevenzione, tra cui rientrano momenti qualificati e dedicati nell\u2019ambito dei percorsi di informazione\/formazione\/sensibilizzazione di tutto il personale, utili a promuovere, all\u2019interno dell\u2019organizzazione aziendale, una cultura improntata al rispetto della dignit\u00e0 delle persone, anche attraverso l\u2019eventuale utilizzo della formazione finanziata mediante percorsi formativi condivisi con le Osl;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nella medesima prospettiva le Parti valorizzano le Commissioni aziendali sulle pari opportunit\u00e0, quali sedi in cui ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori che le Parti stesse condividono con la presente Dichiarazione congiunta;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le aziende si impegnano a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati e accertati, valutando in tali ipotesi specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">al fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti sottolineano l\u2019importanza dell\u2019emersione del disagio e di evitare l\u2019isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a cui possono anche contribuire positivamente colleghe\/colleghi di fiducia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le aziende assicurano che le eventuali segnalazioni siano gestite dalla funzione Risorse Umane, o dalla diversa funzione centrale individuata dall\u2019azienda, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell\u2019interessata\/o e tutelando naturalmente la\/o stessa\/o da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con attenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;<\/li>\n<li>nella radicata consapevolezza dell\u2019importanza della prevenzione attraverso il rafforzamento della cultura del rispetto di genere, le aziende daranno diffusione alla presente Dichiarazione congiunta.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori, nonch\u00e9 a prevenire e contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Alla<\/span> luce di quanto previsto dall\u2019art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, \u00e8 contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> predetto impegno delle Parti nazionali potr\u00e0 essere realizzato anche attraverso gli opportuni approfondimenti e le attivit\u00e0 di monitoraggio demandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunit\u00e0 dall\u2019art. 14 del ccnl 31 marzo 2015.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Potranno<\/span> essere valutate opportune iniziative nell\u2019ambito della bilateralit\u00e0 di settore, ad esempio Prosolidar ente filantropico ets ed Enbicredito, anche per favorire una formazione mirata e a sostegno di specifici progetti di solidariet\u00e0.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti concordano che, ad integrazione di quanto previsto dal Verbale di accordo dell\u20198 marzo 2017, il congedo di cui all\u2019articolo 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, \u00e8 elevato a 4 mesi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vii-riposo-settimanale-festivita-e-ferie\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VII \u2013 Riposo settimanale, festivit\u00e0 e ferie<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-ix-politiche-sociali-e-di-salute-e-sicurezza\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo IX \u2013 Politiche sociali e di salute e sicurezza<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700744750\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo VIII \u2013 Pari opportunit\u00e0 e inclusione\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 62 &#8211; 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