{"id":498,"date":"2023-11-23T13:10:27","date_gmt":"2023-11-23T12:10:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=498"},"modified":"2026-01-21T10:07:32","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:32","slug":"capitolo-vii-riposo-settimanale-festivita-e-ferie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vii-riposo-settimanale-festivita-e-ferie\/","title":{"rendered":"Capitolo VII \u2013 Riposo settimanale, festivit\u00e0 e ferie"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo59\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 59 &#8211; Riposo settimanale \u2013 Festivit\u00e0 \u2013 Semifestivit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonch\u00e9, in ciascuna localit\u00e0, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, \u00e8 altres\u00ec considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratrici\/lavoratori che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza \u2013 compatibilmente con le necessit\u00e0 operative \u2013 al personale che si sia dichiarato disponibile.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festivit\u00e0 del 25 aprile, del 1\u00b0 maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di riconoscere, d\u2019intesa con la lavoratrice\/lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo60\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 60 \u2013 Ferie<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> <em>Aree professionali<\/em>: La durata delle ferie del personale \u00e8 stabilita come segue:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">con oltre 10 anni di anzianit\u00e0 giorni 25 lavorativi;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianit\u00e0 giorni 22 lavorativi;<\/li>\n<li>dall\u2019anno successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta l\u2019assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nella 3\u00aa area professionale, 4\u00b0 livello retributivo).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Durante<\/span> l\u2019anno in cui \u00e8 avvenuta l\u2019assunzione la lavoratrice\/lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell\u2019anno, considerando come mese intero l\u2019eventuale frazione di mese; per le lavoratrici\/lavoratori con disabilit\u00e0 rientranti nelle categorie di cui all\u2019art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non pu\u00f2 comunque essere inferiore a 6 giorni se l\u2019assunzione \u00e8 avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa \u00e8 avvenuta nel primo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> <em>Quadri direttivi<\/em>: A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie \u00e8 fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall\u2019impresa con tale inquadramento, durante l\u2019anno in cui \u00e8 avvenuta l\u2019assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l\u2019eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Alle lavoratrici\/lavoratori con disabilit\u00e0 rientranti nelle categorie di cui all\u2019art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l\u2019anno in cui \u00e8 avvenuta l\u2019assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l\u2019assunzione \u00e8 avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall\u2019impresa, confermati alla lavoratrice\/lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019impresa, solo per particolari esigenze di servizio, pu\u00f2 dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza alle lavoratrici\/lavoratori con disabilit\u00e0 rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> L\u2019impresa pu\u00f2 richiamare l\u2019assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessit\u00e0 di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall\u2019interruzione che la lavoratrice\/lavoratore dimostri di aver sostenuto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell\u2019impresa, nonch\u00e9 per l\u2019eventuale ritorno nella localit\u00e0 in cui la lavoratrice\/lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessit\u00e0 di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal luned\u00ec al venerd\u00ec, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro \u00e8 distribuito su quattro o sei giorni anzich\u00e9 su cinque.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale \u00e8 ripartito su sei giorni invece che su cinque, l\u2019impresa valuta la possibilit\u00e0 di consentire alla lavoratrice\/lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerd\u00ec, di riprendere il lavoro nella giornata del luned\u00ec successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice\/lavoratore che non abbia gi\u00e0 usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell\u2019anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1\u00b0 gennaio dello stesso anno (1\/360 della retribuzione annua per ogni giornata).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l\u2019assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l\u2019assenza duri l\u2019intero anno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla lavoratrice\/lavoratore immediatamente denunciati all\u2019impresa.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo61\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 61 \u2013 Permessi per ex festivit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (gi\u00e0 indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano pi\u00f9, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">che dette ex festivit\u00e0 ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l\u2019interessato, secondo l\u2019orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;<\/li>\n<li>che la lavoratrice\/lavoratore abbia diritto per quei giorni all\u2019intero trattamento economico.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio \u2013 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove la lavoratrice\/lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero \u2013 anche se disgiuntamente dalle ferie medesime \u2013 in tre o pi\u00f9 giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L\u2019utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell\u2019anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell\u2019ultima mensilit\u00e0 percepita nell\u2019anno di competenza secondo il comune criterio (1\/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell\u2019anno successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festivit\u00e0 dell\u2019Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell\u2019entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cio\u00e8, rispettivamente, il 39\u00b0 ed il 60\u00b0 giorno dopo la domenica di Pasqua).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> In via transitoria, per gli anni 2012-2026 il numero di permessi per ex festivit\u00e0 dei quadri direttivi \u00e8 ridotto di una giornata e il relativo ammontare \u00e8 destinato a finanziare il Fondo per l\u2019occupazione.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti firmatarie, nel condividere l\u2019obiettivo della coincidenza tra l\u2019orario contrattuale e l\u2019orario di fatto, sottolineano la necessit\u00e0 di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell\u2019impresa, la completa fruizione nell\u2019anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festivit\u00e0 e ferie, evitando l\u2019accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalit\u00e0 di cui sopra.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vi-trattamento-economico\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VI \u2013 Trattamento economico<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-viii-pari-opportunita-e-inclusione\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VIII \u2013 Pari opportunit\u00e0 e inclusione<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700745027\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo VII \u2013 Riposo settimanale, festivit\u00e0 e ferie\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 59 &#8211; Riposo settimanale \u2013 Festivit\u00e0 \u2013 Semifestivit\u00e0 1. 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