{"id":493,"date":"2023-11-23T13:15:45","date_gmt":"2023-11-23T12:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=493"},"modified":"2026-01-21T10:07:23","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:23","slug":"capitolo-vi-trattamento-economico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vi-trattamento-economico\/","title":{"rendered":"Capitolo VI \u2013 Trattamento economico"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo50\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 50 \u2013 Tabelle retributive e struttura della retribuzione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianit\u00e0 ed importo ex ristrutturazione tabellare, le tabelle in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-2-tabelle-economiche\/\">allegato n. 2<\/a>.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le indennit\u00e0 e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell\u2019Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> La struttura della retribuzione in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2000 \u00e8 stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma \u00e8 stata realizzata \u201ca costo zero\u201d, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilit\u00e0, sulle quali \u00e8 stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la cosiddetta impresa tipo per il personale delle quattro aree<br \/>\nprofessionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3\u00b0 e 4\u00b0 livello).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell\u2019importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, denominate \u201cex premio di rendimento\u201d:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalit\u00e0 di corresponsione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1\u00b0 novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonch\u00e9 delle lavoratrici\/lavoratori assunti successivamente all\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;<\/li>\n<li>non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>NORMA TRANSITORIA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data di stipulazione del ccnl 19 dicembre 2019, compete un importo denominato \u201cIntegrazione ex F.O.C. 2019\u201d a decorrere dalla data di entrata in vigore del ccnl 19 dicembre 2019 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale di cui all\u2019art. 46 del ccnl 31 marzo 2015.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019\u201cIntegrazione ex F.O.C. 2019\u201d \u00e8 pari, per tredici mensilit\u00e0, a:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">euro 225,91 lordi mensili;<\/li>\n<li>euro 90,62 lordi mensili, fino al 18\u00b0 mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del ccnl 19 dicembre 2019, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18\u00b0 mese di servizio effettivo in apprendistato, all\u2019apprendista spetta l\u2019importo di cui all\u2019alinea che precede.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Tale importo:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non \u00e8 computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;<\/li>\n<li>compete <em>pro quota<\/em>, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e\/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> A fronte dell\u2019erogazione dell\u2019importo a titolo di \u201cIntegrazione ex F.O.C. 2019\u201d, il F.O.C. riconosce all\u2019azienda le seguenti prestazioni:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">3.930,15 euro annui per ciascuna lavoratrice\/lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">3.499,32 euro annui per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo superiore a 18 mesi;<\/li>\n<li>1.403,69 euro annui, fino al 18\u00b0 mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18\u00b0 mese di servizio effettivo in apprendistato, spetta l\u2019importo di cui alla lettera b) che precede.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le prestazioni di cui al comma che precede sono determinate tenendo conto dell\u2019importo \u201cIntegrazione ex F.O.C. 2019\u201d di cui al comma 2, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell\u2019abrogazione dell\u2019art. 46, ccnl 31 marzo 2015, le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti delle lavoratrici\/lavoratori di cui alla presente norma transitoria che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, la contribuzione datoriale in base all\u2019aliquota ordinaria prevista per il personale con le medesime caratteristiche. Ove tale aliquota ordinaria risulti pari o superiore al 4%, le imprese interessate dovranno darne comunicazione \u2013 unitamente ai conseguenti oneri \u2013 al F.O.C. che provveder\u00e0 a integrare le prestazioni di cui al comma 4 che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui al comma 3, secondo alinea, della presente norma transitoria e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall\u2019azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e\/o recuperare da soggetti terzi. A tali fini, l\u2019impresa \u00e8 tenuta a comunicare al F.O.C. la fruizione di eventuali sgravi contributivi\/indennit\u00e0 connessi all\u2019assunzione delle lavoratrici\/lavoratori interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al comma 4 della presente norma transitoria, si applica \u2013 per quanto compatibile \u2013 quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del verbale di accordo 25 novembre 2015 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-10-fondo-nazionale-per-il-sostegno-delloccupazione-nel-settore-del-credito-f-o-c-regolamento-e-altri-accordi\/\">appendice n. 10<\/a>). Per coloro che erano destinatari del livello retributivo di inserimento professionale anche al 31 marzo 2015, gli importi di cui all\u2019art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, 1\u00b0 e 3\u00b0 alinea del verbale di accordo 25 novembre 2015 si sommano, rispettivamente, ai corrispondenti importi di cui al presente articolo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo51\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 51 \u2013 Tredicesima mensilit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l\u2019erogazione per tredici mensilit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell\u2019anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l\u2019eventuale frazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali \u00e8 stato corrisposto il trattamento stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale gi\u00e0 destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1\u00b0 novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1\u00b0 dicembre dell\u2019anno precedente al 30 novembre dell\u2019anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo52\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 52 \u2013 Premio aziendale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all\u2019art. 31 presso ciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell\u2019art. 25, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttivit\u00e0 del lavoro, della qualit\u00e0 ed altri elementi di competitivit\u00e0 di cui le imprese dispongano, nonch\u00e9 ad un migliore andamento dei risultati economici dell\u2019impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verr\u00e0 parametrato in base all\u2019inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attivit\u00e0 svolte e della funzione ricoperta.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell\u2019anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l\u2019ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti dell\u2019impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o pi\u00f9 parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indicatori di redditivit\u00e0 (ad es.: ROE, ROA, utile attivit\u00e0 ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi\/margine di intermediazione, costi operativi\/attivit\u00e0 fruttifere, costo del lavoro\/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. \u2013 le voci di redditivit\u00e0 lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria \u2013);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indicatori di produttivit\u00e0 (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. \u2013 le voci di redditivit\u00e0 lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria \u2013);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indicatori di qualit\u00e0 definiti a livello aziendale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indicatori di rischiosit\u00e0 (ad es.: sofferenze\/impieghi, etc.);<\/li>\n<li>indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta\/raccolta diretta, gestioni patrimoniali\/raccolta, etc.).<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019attribuzione del premio aziendale pu\u00f2 essere determinata attraverso un indicatore complessivo che pu\u00f2 valutarsi, tra l\u2019altro, in termini di:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">scostamenti rispetto a valori predeterminati;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">variazioni rispetto all\u2019anno o a periodi precedenti;<\/li>\n<li>percentuali di indici o di valori predeterminati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nel caso di utilizzo di pi\u00f9 indicatori e\/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalit\u00e0 definite a livello aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le imprese che presentino un risultato delle attivit\u00e0 ordinarie negativo \u2013 al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario \u2013 non daranno luogo all\u2019erogazione del premio aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Il premio aziendale pu\u00f2 essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e\/o della capogruppo per le societ\u00e0 controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o impresa del gruppo, svolgano per esse attivit\u00e0 prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perci\u00f2 carenti di autonomia economica.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilit\u00e0 o meno nel trattamento di fine rapporto \u2013 nell\u2019ambito dell\u2019ammontare complessivo del medesimo \u2013 viene definita a livello aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l\u2019assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l\u2019assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie e per congedo di maternit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.<\/p>\n<p>NORMA TRANSITORIA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti si incontreranno entro e non oltre il 30 novembre 2025 per valutare gli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui principi contabili.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo53\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 53 \u2013 Indennit\u00e0 modali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019indennit\u00e0 di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-5-concorso-spese-tranviarie-12-mensilita\/\">all. n. 5<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019indennit\u00e0 di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Alle lavoratrici\/lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l\u2019attribuzione dell\u2019indennit\u00e0 di rischio, l\u2019indennit\u00e0 stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per la lavoratrice\/lavoratore sostituito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cio\u00e8 per oltre met\u00e0 dell\u2019altezza) al di sotto del livello stradale spetta un\u2019indennit\u00e0 nella misura indicata nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-3-indennita-e-compensi-vari\/\">allegato n. 3<\/a>.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> A ciascuna lavoratrice\/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3\u00b0 e 4\u00b0 livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-4-concorso-spese-tranviarie-12-mensilita\/\">all. n. 4<\/a>).<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo54\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 54 \u2013 Buono pasto<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> A ciascuna lavoratrice\/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3\u00b0 e 4\u00b0 livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l\u2019intervallo di cui all\u2019art. 112, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di \u20ac 4,00.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l\u2019effettiva consumazione del pasto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo55\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 55 \u2013 Sistema incentivante<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa pu\u00f2 prevedere l\u2019istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all\u2019art. 52.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019impresa stabilisce l\u2019ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unit\u00e0 operative aventi caratteristiche omogenee).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nella determinazione dei premi l\u2019impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Gli anzidetti elementi \u2013 che devono risultare oggettivi e trasparenti \u2013 sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L\u2019impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell\u2019informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-7-protocollo-sullo-sviluppo-sostenibile-e-compatibile-del-sistema-bancario\/\">appendice n. 7<\/a>). Trascorsi 10 giorni dall\u2019inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potr\u00e0 chiedere che la procedura prosegua con l\u2019assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della durata complessiva di 20 giorni, l\u2019impresa pu\u00f2 comunque adottare i provvedimenti deliberati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e\/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati alle lavoratrici\/lavoratori interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Criteri di distribuzione e modalit\u00e0 complessivamente adottate dall\u2019impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l\u2019impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l\u2019ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell\u2019ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualit\u00e0 e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonch\u00e9 nelle disposizioni di Banca d\u2019Italia o dettati dalle competenti Autorit\u00e0 internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle cosiddette \u201ccampagne prodotto\u201d si ispirino ai medesimi principi adottati per il sistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo56\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 56 \u2013 Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Su iniziativa dell\u2019azienda o della capogruppo, le parti aziendali o di gruppo, nell\u2019ambito di quanto previsto dall\u2019art. 31 in tema di contrattazione di secondo livello, possono prevedere, in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 52 e 55, un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttivit\u00e0 e\/o redditivit\u00e0 aziendale e\/o di gruppo, nonch\u00e9 di altri obiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche degli apporti professionali individuali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Tale elemento retributivo dovr\u00e0 presentare i caratteri di variabilit\u00e0 e di effettiva correlazione ai risultati dell\u2019impresa in coerenza con quanto previsto dall\u2019art. 5 dell\u2019accordo quadro 24 ottobre 2011 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">appendice n. 11<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I criteri di determinazione dell\u2019elemento retributivo di cui sopra, dovranno altres\u00ec rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca d\u2019Italia o dettati dalle competenti Autorit\u00e0 internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori raccomandano l\u2019adozione dell\u2019elemento retributivo denominato \u201cpremio variabile di risultato\u201d e la preventiva condivisione dei criteri distributivi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo57\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 57 \u2013 Politiche commerciali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-7-protocollo-sullo-sviluppo-sostenibile-e-compatibile-del-sistema-bancario\/\">appendice n. 7<\/a>), che qui si intende integralmente richiamato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere \u2013 nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico \u2013 misure idonee a:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignit\u00e0, la responsabilit\u00e0, la fiducia, l\u2019integrit\u00e0 e la trasparenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attivit\u00e0 di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un\u2019adeguata attivit\u00e0 di informazione, formazione e sensibilizzazione;<\/li>\n<li>ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">3.<\/span> A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce all\u2019art. 55, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificit\u00e0 della clientela di riferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le Parti confermano che l\u2019Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro \u00e8 parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed \u00e8 riportato all\u2019art. 58 che segue ai fini dell\u2019unitaria applicazione.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo58\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 58 \u2013 Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell\u20198 febbraio 2017<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le <\/span> Parti confermano che l\u2019Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro \u00e8 parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed \u00e8 di seguito riportato ai fini dell\u2019unitaria applicazione.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\"><em>(Omissis)<\/em><\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">premesso che<\/div>\n<ul class=\"lista-trattinoaa1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le Parti stipulanti il presente Accordo intendono valorizzare, implementare, diffondere e rendere quanto pi\u00f9 effettiva ed efficace l\u2019applicazione dei principi del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 e dell\u2019articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 2015, attraverso l\u2019individuazione di azioni e comportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili, rispettose della dignit\u00e0 dei lavoratori e delle esigenze della clientela, secondo gli impegni ivi declinati:\n<ol style=\"list-style-type: disc;\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;\">favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignit\u00e0, la responsabilit\u00e0, la fiducia, l\u2019integrit\u00e0 e la trasparenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attivit\u00e0 di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un\u2019adeguata attivit\u00e0 di informazione, formazione e sensibilizzazione;<\/li>\n<li>ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">A<\/span> tali principi, considerando anche il Chiarimento a verbale e la Raccomandazione delle Osl in calce all\u2019art. 51 del ccnl citato, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il ccnl medesimo, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificit\u00e0 della clientela di riferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale;<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">in occasione della definizione del testo coordinato del richiamato ccnl, le Organizzazioni sindacali, anche in considerazione di quanto realizzato presso taluni gruppi bancari e imprese del settore, hanno chiesto ad ABI di sviluppare un confronto allo scopo di definire un Accordo nazionale in materia di politiche commerciali e di organizzazione del lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">ABI si \u00e8 dichiarata disponibile in tal senso, sottolineando l\u2019importanza di individuare possibili iniziative che riaffermino i valori etici cui ispirare i rapporti tra le imprese bancarie, il personale e la clientela;<\/li>\n<li>al riguardo, si \u00e8 svolto tra le Parti nazionali un ampio ed intenso confronto, anche tramite un\u2019apposita Commissione costituita pariteticamente tra le stesse, volto a condividere principi e criteri di comportamento il pi\u00f9 possibile comuni e condivisi da parte delle imprese del settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Tutto<\/span> ci\u00f2 premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">1. Ambito di applicazione<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo si applica alle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Fermo<\/span> quanto sopra:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali non siano gi\u00e0 stati definiti specifici accordi in materia, nel rispetto della relativa autonomia, sar\u00e0 valutata la definizione di accordi;<\/li>\n<li>nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali siano gi\u00e0 stati sottoscritti specifici accordi in materia si proceder\u00e0, nel rispetto della relativa autonomia, a valutare i raccordi che si rendessero necessari con il presente Accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini di cui ai precedenti alinea, si proceder\u00e0, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ad un incontro in sede aziendale o di gruppo con gli organismi sindacali competenti.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">2. Quadro normativo eteronomo di riferimento<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo deve avere a riferimento puntuale il quadro legislativo e normativo applicabile che costituisce un sistema di regole, provenienti dalle competenti Istituzioni europee e nazionali, particolarmente ampio e complesso, in continua evoluzione e quindi soggetto a successive modificazioni da parte delle predette Autorit\u00e0.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">3. Obiettivi, principi e valori<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti intendono:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">riaffermare la centralit\u00e0 del settore bancario ed il suo fondamentale ruolo a sostegno dell\u2019economia del Paese ed a tutela del risparmio, nell\u2019interesse delle famiglie, delle imprese e dei territori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">rafforzare la reputazione complessiva e la fiducia verso le imprese del settore e valorizzare il ruolo fondamentale dei lavoratori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">individuare principi e valori che risultino di indirizzo e prevenzione per il miglioramento costante della qualit\u00e0 dei rapporti fra banche, personale e clientela e del clima lavorativo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">affermare la necessit\u00e0 di un\u2019organizzazione del lavoro trasparente e sostenibile, che individui con chiarezza le responsabilit\u00e0 operative ai vari livelli e che sia coerente con le finalit\u00e0 del presente Accordo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">diffondere, quali valori positivi nei confronti di tutti i portatori di interesse, la cultura delle regole e della prevenzione dei comportamenti eventualmente non conformi, individuando, in tale ambito, misure che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori in tema di clima aziendale e relazioni interne, tenendo altres\u00ec presente che i processi di vendita dipendono anche dal modello di servizio scelto da ciascuna banca;<\/li>\n<li>orientare l\u2019evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Posto<\/span> quanto sopra, le Parti si riconoscono nei seguenti principi e valori:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le imprese, nel perseguire i propri obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitivit\u00e0 e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all\u2019eccellenza delle performance, in termini di \u201cqualit\u00e0 e valore\u201d dei prodotti e servizi offerti, avendo a riferimento il ruolo fondamentale di tutela del risparmio e di sostegno dell\u2019economia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con i valori etici e di integrit\u00e0 fondamentali, favoriscono il raggiungimento nelle imprese degli obiettivi di produttivit\u00e0\/redditivit\u00e0 anche nel medio\/lungo periodo, nell\u2019interesse comune di imprese, lavoratori e clientela;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la centralit\u00e0 dei clienti e la qualit\u00e0 dei prodotti offerti, la trasparenza delle condizioni ed una adeguata consulenza, nel pieno rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e delle regolamentazioni aziendali, sono elementi necessari per lo sviluppo di una azione commerciale sostenibile;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il ruolo centrale delle risorse umane e l\u2019obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo sostenibile delle banche, anche al fine di consentire alle stesse di continuare a svolgere efficacemente il proprio ruolo a sostegno dell\u2019economia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rispetto della persona quale principio imprescindibile e condiviso cui orientare l\u2019azione commerciale, da perseguire a ogni livello dell\u2019organizzazione, attraverso soluzioni e modalit\u00e0 di lavoro finalizzate a favorire un clima aziendale positivo in cui, fermo il rigoroso rispetto di tutte le normative regolamentari, di legge e di contratto vigenti, si rafforzino il rispetto e la professionalit\u00e0 e si migliori la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 delle imprese del settore e la relativa organizzazione del lavoro assumono a riferimento valori e principi fondamentali quali: onest\u00e0, lealt\u00e0, trasparenza, equit\u00e0, rispetto, libert\u00e0, fiducia e professionalit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Pertanto,<\/span> le Parti ritengono opportuno che le imprese destinatarie del presente Accordo, nella definizione delle politiche commerciali, tengano in considerazione i seguenti profili generali:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">tutela del risparmio e diffusione della cultura finanziaria anche attraverso strumenti che, nel rispetto delle norme, favoriscano le migliori condizioni di chiarezza, trasparenza e di conoscenza della clientela in campo finanziario;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">compatibilit\u00e0 con le strategie di medio e lungo periodo volte alla fidelizzazione e allo sviluppo della clientela;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">peculiarit\u00e0 di mercato in cui operano le diverse imprese e le relative aree di business;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">aspetti qualitativi relativi alla soddisfazione della clientela;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">rispetto della dignit\u00e0 dei lavoratori e valorizzazione della loro professionalit\u00e0;<\/li>\n<li>coerenza dell\u2019organizzazione del lavoro con i principi declinati nel presente Accordo.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">4. Informazione, formazione e comunicazione<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo si prefigge lo scopo di:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">favorire una diffusa cultura sul tema delle politiche commerciali sostenibili attraverso l\u2019informazione, la formazione e la comunicazione, a sostegno di un\u2019adeguata conoscenza della normativa vigente in materia, dei principi e dei valori etici e di integrit\u00e0 condivisi, curando l\u2019informazione, la formazione (anche con accordi specifici), il costante aggiornamento del personale \u2013 con particolare riferimento a quello impegnato nelle attivit\u00e0 di vendita, di coordinamento e di direzione \u2013 e i criteri di comunicazione;<\/li>\n<li>mirare a sviluppare, tramite un\u2019adeguata formazione e secondo i vari livelli di responsabilit\u00e0, le competenze necessarie di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico\/giuridica al fine di favorire l\u2019adozione di comportamenti professionali, rispettosi delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Accordo e dagli accordi aziendali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Pertanto,<\/span> le Parti convengono che le imprese e i gruppi:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">si impegnino alla pi\u00f9 ampia diffusione della conoscenza della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia, con istruzioni chiare ed esaurienti anche sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">si impegnino alla pi\u00f9 ampia diffusione della conoscenza dei principi generali di responsabilit\u00e0 sociale e di sostenibilit\u00e0, dei codici etici, nonch\u00e9 alla puntuale divulgazione dei contenuti del presente Accordo e degli accordi aziendali in materia, in particolare nei confronti dei ruoli di coordinamento;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dedichino, per il personale impegnato nella rete in attivit\u00e0 di vendita, specifica attenzione alla formazione ai fini di una corretta attivit\u00e0 di valutazione, nel caso di prodotti finanziari, della \u201cpropensione al rischio\u201d del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dedichino al medesimo personale una formazione continua, specifica e specialistica nell\u2019ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl, sul presupposto che la formazione rappresenta un elemento di imprescindibile importanza per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze di natura relazionale, manageriale e gestionale delle figure coinvolte nei processi di carattere commerciale e per accrescere la capacit\u00e0 competitiva delle banche;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sviluppino una consapevole partecipazione di tutti i lavoratori alla vita aziendale anche per favorire un positivo clima aziendale di rispetto, fiducia e coesione, favorendo la collaborazione tra colleghi nella logica di alimentare lo spirito di squadra ed eventualmente prevedendo appositi momenti di comunicazione interna per dare opportuna evidenza al canale dell\u2019\u201cascolto attivo\u201d;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sviluppino una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell\u2019azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalit\u00e0 e competenze;<\/li>\n<li>sviluppino l\u2019adozione di comportamenti positivi attraverso l\u2019analisi di \u201cbuone pratiche\u201d coerenti con il presente Accordo nell\u2019ambito di casistiche lavorative specifiche e con il coinvolgimento attivo dei lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si attiveranno affinch\u00e9 la formazione sulle tematiche previste dal presente Accordo sia finanziata da parte dei Fondi Interprofessionali (FBA e FONDIR) e del Fondo di solidariet\u00e0 di settore.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">5. Comunicazione interna, monitoraggio e analisi dei dati commerciali<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo mira a indirizzare verso modalit\u00e0 razionali e trasparenti il monitoraggio e l\u2019analisi dei dati commerciali allo scopo di raggiungere gli obiettivi perseguiti con lo stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Pertanto,<\/span> le Parti convengono che nelle imprese destinatarie del presente Accordo:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto della normativa vigente, senza messaggi che possano risultare fuorvianti o vessatori nei confronti dei lavoratori e lesivi della loro dignit\u00e0 e professionalit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le riunioni di orientamento commerciale siano effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il monitoraggio per la verifica degli andamenti commerciali sia attuato tramite modalit\u00e0 strutturate, al fine di inibire, ai vari livelli, condotte improprie ed indebite pressioni, contrarie ai principi, alle norme e alle regolamentazioni aziendali e lesive della dignit\u00e0 e professionalit\u00e0 dei lavoratori;<\/li>\n<li>la rilevazione dei dati commerciali, finalizzata anche a dare riscontro al personale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati, sia effettuata, di norma, attraverso l\u2019utilizzo degli strumenti approntati e messi a disposizione dall\u2019azienda, evitando gli abusi, l\u2019eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">6. Segnalazioni interne<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo intende sostenere e diffondere, fermo il quadro normativo di riferimento in tema di segnalazioni interne, modalit\u00e0 di \u201cascolto attivo\u201d di miglioramento del clima aziendale, anche con riferimento alle segnalazioni di eventuali comportamenti non conformi con i principi ed i valori condivisi con l\u2019Accordo medesimo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per i segnalanti.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">7. Responsabilit\u00e0 e tutele<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo ha l\u2019obiettivo di favorire la migliore applicazione di quanto disciplinato dal ccnl in materia di responsabilit\u00e0 e tutele, assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a sostegno, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Pertanto,<\/span> nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 42 e 43 del ccnl 31 marzo 2015 \u2013 rispettivamente in materia di tutele per fatti commessi nell\u2019esercizio delle funzioni e responsabilit\u00e0 civile verso terzi, che costituisce un quadro di tutele ampio ed esauriente \u2013 le Parti raccomandano alle imprese di anticipare \u2013 con la massima ampiezza possibile, nelle situazioni caratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i gradi di giudizio \u2013 le spese legali ai lavoratori chiamati in causa nei casi riconducibili alle citate norme contrattuali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per s\u00e9 non determina una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 75 e 38, comma 2, del ccnl 31 marzo 2015.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">8. Retribuzione variabile \u2013 Sistemi incentivanti e iniziative commerciali<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo mira a far si che le prassi ed i comportamenti operativi aziendali, anche per quanto concerne i sistemi incentivanti e le iniziative commerciali, siano pienamente aderenti al quadro normativo applicabile di cui al Punto 2. che precede, nonch\u00e9 al ccnl ed a quanto previsto dal presente Accordo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti ribadiscono che, per la loro importanza ai fini di orientare i comportamenti dei lavoratori verso la clientela e le relazioni interne, le disposizioni di cui agli articoli 48 (Premio aziendale), 51 (Sistema incentivante) e 52 (Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante) del ccnl 31 marzo 2015 trovino piena e puntuale applicazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> particolare, le Parti richiamano quanto stabilito dal Chiarimento a verbale in calce all\u2019art. 51 del ccnl 31 marzo 2015 secondo cui \u201c<em>Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell\u2019ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualit\u00e0 e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonch\u00e9 nelle disposizioni di Banca d\u2019Italia o dettati dalle competenti Autorit\u00e0 internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione<\/em>\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Inoltre,<\/span> in tema di premio variabile di risultato, l\u2019art. 52, comma 3, del medesimo ccnl prevede che \u201c<em>I criteri di determinazione dell\u2019elemento retributivo di cui sopra, dovranno altres\u00ec rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca d\u2019Italia o dettati dalle competenti Autorit\u00e0 internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione<\/em>\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti sottolineano che i sistemi incentivanti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">devono essere fondati su criteri \u201crealistici\u201d, equi e trasparenti, basati sul medio e lungo termine cos\u00ec come su obiettivi sostenibili, sia di carattere quantitativo che qualitativo, ponendo, in particolare, la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi e di eventuale variazione degli stessi;<\/li>\n<li>dovranno prevedere un\u2019assegnazione chiara degli obiettivi da parte delle competenti funzioni aziendali, sia per quanto riguarda le regole che gli strumenti messi a disposizione, valorizzando il lavoro di squadra e la professionalit\u00e0 dei singoli lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti raccomandano alle imprese di rendere un\u2019informativa annuale di sintesi agli organismi sindacali aziendali o di gruppo sulle iniziative commerciali effettuate nel periodo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nell\u2019ambito<\/span> del prossimo rinnovo contrattuale nazionale le Parti affronteranno la tematica del sistema incentivante alla luce della prima fase applicativa di quanto previsto dal presente Accordo.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">9. Commissione nazionale e organismi bilaterali aziendali o di gruppo<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Con<\/span> il presente Accordo si intende istituire una Commissione bilaterale nazionale definendone struttura, regole di funzionamento e compiti con l\u2019obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l\u2019attuazione coerente di quanto previsto dall\u2019Accordo \u2013 anche attraverso una opportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti \u2013 acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in materia di:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">politiche commerciali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">informazione, formazione e comunicazione;<\/li>\n<li>sistemi di incentivazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti provvederanno a definire congiuntamente il Regolamento della Commissione nazionale la cui attivit\u00e0 verr\u00e0 avviata entro il 31 maggio 2017. Le Organizzazioni sindacali procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel numero massimo di 2 per ciascuna Sigla. La Commissione si riunir\u00e0 con cadenza almeno annuale per l\u2019espletamento dei compiti ad essa attribuiti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nell\u2019ambito<\/span> della medesima Commissione nazionale, le Parti avvieranno una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto del presente Accordo, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull\u2019informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull\u2019ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalit\u00e0 di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un\u2019ottica prioritaria di prevenzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> Commissione nazionale sar\u00e0 anche sede per lo svolgimento di momenti di confronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di rilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi \u2013 da prospettare in forma aggregata e anonima \u2013 che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo, in merito all\u2019applicazione del presente Accordo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> Commissione nazionale rediger\u00e0 una relazione annuale relativa alla propria attivit\u00e0 ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone pratiche.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Presso<\/span> le imprese o gruppi \u2013 che non vi abbiano gi\u00e0 provveduto \u2013 verr\u00e0 avviato il confronto per la costituzione, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, di commissioni o organismi bilaterali di confronto in sede aziendale o di gruppo e di interlocuzione con la Commissione nazionale sui temi dell\u2019Accordo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Presso<\/span> le imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti e che non facciano parte di gruppi bancari, ovvero in quelle in cui non si raggiunga l\u2019intesa per la costituzione delle predette commissioni\/organismi bilaterali aziendali\/di gruppo, in luogo delle medesime si proceder\u00e0 a momenti di confronto, con cadenza almeno annuale, sulle tematiche del presente Accordo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Negli<\/span> ambiti di cui sopra verranno esaminate le segnalazioni provenienti dai lavoratori, tramite gli organismi sindacali, con le modalit\u00e0 definite in sede aziendale o di gruppo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> imprese o la capogruppo provvederanno ad informare, con le modalit\u00e0 definite in sede aziendale o di gruppo, gli organismi sindacali circa le eventuali misure adottate relativamente alle tematiche oggetto di segnalazioni, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla rimozione di comportamenti difformi o anomali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Al<\/span> fine di favorire l\u2019interlocuzione sulle tematiche del presente Accordo, ciascuna impresa o capogruppo individuer\u00e0 un referente \u2013 dotato delle facolt\u00e0 proprie del ruolo \u2013 nell\u2019ambito della funzione risorse umane\/relazioni sindacali, che potr\u00e0 farsi supportare, di volta in volta, dalle funzioni competenti che, per le materie cui sono preposte, siano necessarie a garantire l\u2019efficacia del presente Accordo.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">10. Benessere sui luoghi di lavoro<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Il<\/span> presente Accordo mira a favorire un clima collaborativo e costruttivo nei luoghi di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti avvieranno, con criteri e modalit\u00e0 da concordare nell\u2019ambito della Commissione nazionale di cui al Punto 9, un\u2019indagine di clima settoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti esamineranno in un apposito gruppo di lavoro eventuali fenomeni che possano assumere rilievo in connessione con il tema del benessere sui luoghi di lavoro.<\/p>\n<div style=\"margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\">11. Norma finale<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Trascorso<\/span> un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, che sar\u00e0 allegato al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, ciascuna delle Parti potr\u00e0 chiedere di tenere un incontro di verifica sullo stato di attuazione dell\u2019Accordo stesso.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-v-doveri-e-diritti-del-personale-provvedimenti-disciplinari\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo V \u2013 Doveri e diritti del personale \u2013 Provvedimenti disciplinari<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vii-riposo-settimanale-festivita-e-ferie\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VII \u2013 Riposo settimanale, festivit\u00e0 e ferie<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700745345\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo VI \u2013 Trattamento economico\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 50 \u2013 Tabelle retributive e struttura della retribuzione 1. Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianit\u00e0 ed importo ex ristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2. 2. Le indennit\u00e0 e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (allegato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-493","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=493"}],"version-history":[{"count":42,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/493\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1092,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/493\/revisions\/1092"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}