{"id":488,"date":"2023-11-23T13:20:16","date_gmt":"2023-11-23T12:20:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=488"},"modified":"2026-01-21T10:07:15","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:15","slug":"capitolo-v-doveri-e-diritti-del-personale-provvedimenti-disciplinari","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-v-doveri-e-diritti-del-personale-provvedimenti-disciplinari\/","title":{"rendered":"Capitolo V \u2013 Doveri e diritti del personale \u2013 Provvedimenti disciplinari"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo42\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 42 \u2013 Obblighi delle Parti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il personale, nell\u2019esplicazione della propria attivit\u00e0 di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignit\u00e0 e di moralit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il personale ha il dovere di dare all\u2019impresa, nella esplicazione della propria attivit\u00e0 di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell\u2019impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa deve porre la lavoratrice\/lavoratore in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall\u2019impresa stessa con riferimento specifico alle mansioni che la lavoratrice\/lavoratore medesimo \u00e8, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l\u2019addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto. Le relative comunicazioni aziendali (circolari, ordini di servizio) devono essere redatte in lingua italiana, ferme restando le previsioni in materia di bilinguismo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ci\u00f2 avverr\u00e0 durante l\u2019orario di lavoro (con esclusione dell\u2019orario di sportello) mediante apposite riunioni nell\u2019ambito dei servizi o uffici alle cui attivit\u00e0 le procedure stesse si riferiscono.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le assenze debbono essere giustificate all\u2019impresa senza ritardo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il personale deve comunicare con sollecitudine all\u2019impresa ogni mutamento di residenza e domicilio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Al personale \u00e8 vietato in particolare di:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratrice\/lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">allontanarsi arbitrariamente dal servizio;<\/li>\n<li>entrare o trattenersi nei locali dell\u2019impresa fuori dell\u2019orario normale, salvo che ci\u00f2 avvenga per ragioni di servizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">8.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornisce preventivamente all\u2019impresa le informazioni utili a consentire la valutazione dell\u2019assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate alla lavoratrice\/lavoratore nei successivi 15 giorni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> L\u2019impresa pu\u00f2 disporre che il personale inquadrato nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) di cui all\u2019art. 100, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l\u2019impresa stessa fornisce all\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Per l\u2019assunzione l\u2019impresa pu\u00f2 chiedere all\u2019interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei carichi pendenti.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo43\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 43 \u2013 Servizio di cassa e gestione di valori<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l\u2019estrazione dei valori all\u2019apertura dello sportello.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l\u2019obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, alla Fondazione Prosolidar ente filantropico \u2013 ente del Terzo settore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall\u2019impresa che, dopo aver sentito l\u2019interessato, valuta i singoli casi anche in rapporto all\u2019entit\u00e0 di tali deficienze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilit\u00e0 individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l\u2019impresa non abbia messo a disposizione dell\u2019interessato; in mancanza di tali strumenti l\u2019interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d\u2019Italia o della Banca Centrale Europea.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo44\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 44 \u2013 Reperibilit\u00e0 e intervento<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa ha facolt\u00e0 di chiedere la reperibilit\u00e0 ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l\u2019estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all\u2019utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilit\u00e0 e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Al personale di cui al comma che precede spettano:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d\u2019intervento;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 30,68 ragguagliate ad una reperibilit\u00e0 per 24 ore, con un minimo di \u20ac 13,95;<\/li>\n<li>limitatamente al personale appartenente alle 2 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell\u2019intervento medesimo, con un minimo di \u20ac 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell\u2019autogestione della prestazione lavorativa di cui all\u2019art. 96.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. L\u2019impresa provveder\u00e0 a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell\u2019ambito delle lavoratrici\/lavoratori designati dall\u2019impresa stessa verr\u00e0 data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo45\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 45 \u2013 Disconnessione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la vita privata della lavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della lavoratrice\/lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei periodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u00e8 opportuno che le comunicazioni tramite strumentazione telematica risultino di contenuto sintetico e chiaro, evitando l\u2019inoltro massivo a soggetti non direttamente interessati dalle comunicazioni medesime;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le comunicazioni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccezionali esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;<\/li>\n<li>fuori dell\u2019orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non \u00e8 richiesto alla lavoratrice\/lavoratore l\u2019accesso e connessione al sistema informativo aziendale; la lavoratrice\/lavoratore potr\u00e0 disattivare i propri dispositivi di connessione evitando cos\u00ec la ricezione di comunicazioni aziendali. L\u2019eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la lavoratrice\/lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. Restano ferme eventuali specifiche esigenze.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo46\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 46 \u2013 Lavoratrice\/lavoratore sottoposto a procedimento penale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero \u00e8 stata esercitata l\u2019azione penale per reato che comporti l\u2019applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all\u2019impresa. Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice\/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Qualora l\u2019impresa in relazione a quanto previsto dall\u2019art. 86, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ci\u00f2 comunicazione per iscritto alla lavoratrice\/lavoratore interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa pu\u00f2 anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l\u2019allontanamento dal servizio della lavoratrice\/lavoratore interessato per motivi cautelari.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto alla lavoratrice\/lavoratore interessato e pu\u00f2 essere mantenuto dall\u2019impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> L\u2019impresa \u00e8 tenuta ad effettuare un colloquio su richiesta della lavoratrice\/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari a seguito di procedimento penale per fatti estranei all\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nel rispetto del quadro normativo vigente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La circostanza che la lavoratrice\/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall\u2019impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all\u2019intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice\/lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, cos\u00ec per l\u2019impresa che per la lavoratrice\/ lavoratore medesimo, le facolt\u00e0 di recesso dal rapporto di cui all\u2019art. 86.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo47\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 47 \u2013 Tutele per fatti commessi nell\u2019esercizio delle funzioni<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Qualora nei confronti della lavoratrice\/lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell\u2019esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell\u2019impresa, fermo restando il diritto dell\u2019interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall\u2019azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento della lavoratrice\/lavoratore sia in conflitto con l\u2019azienda stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice\/lavoratore che sia privato della libert\u00e0 personale verr\u00e0 conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della lavoratrice\/lavoratore, l\u2019onere dell\u2019eventuale risarcimento \u00e8 a carico dell\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilit\u00e0 delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 8 dell\u2019art. 46.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La lavoratrice\/lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano alla lavoratrice\/lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto, semprech\u00e9 si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari gi\u00e0 vigenti sulla materia stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> In coerenza con quanto previsto nell\u2019accordo nazionale 8 febbraio 2017 in tema di politiche commerciali e organizzazione del lavoro di cui all\u2019art. 58 del presente contratto, tutte le spese legali saranno anticipate dalle imprese nelle situazioni caratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i gradi di giudizio. In tali ipotesi, ai fini di quanto previsto dall\u2019art. 86, comma 1, lett. c) e d) ogni valutazione in merito alla rilevanza disciplinare del capo di imputazione, in s\u00e9 considerato, sar\u00e0 effettuata solo all\u2019esito, anche non definitivo, del procedimento penale. Ci\u00f2 ferme restando le prerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro rilevanza penale.<\/p>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni per l\u2019adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all\u2019usura, MiFID e privacy.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo48\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 48 \u2013 Responsabilit\u00e0 civile verso terzi<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">In<\/span> relazione a quanto previsto dall\u2019art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l\u2019onere per la copertura della responsabilit\u00e0 civile verso terzi \u2013 ivi comprese le eventuali connesse spese legali \u2013 conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e delle altre lavoratrici\/lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo49\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 49 \u2013 Provvedimenti disciplinari<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravit\u00e0 o recidivit\u00e0 della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto, sono:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimprovero verbale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il rimprovero scritto;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);<\/li>\n<li>il licenziamento per una mancanza cos\u00ec grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessit\u00e0 di accertamenti in conseguenza della medesima, l\u2019impresa \u2013 in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare \u2013 pu\u00f2 disporre l\u2019allontanamento temporaneo della lavoratrice\/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Resta fermo quanto previsto dall\u2019accordo sull\u2019esercizio del diritto di sciopero.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il termine di cui all\u2019art. 7, comma 5, l. n. 300 del 1970 \u00e8 fissato in 7 giorni lavorativi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Entro il termine di cui al comma che precede, la lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 chiedere per iscritto l\u2019accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine \u00e8 conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui l\u2019impresa d\u00e0 riscontro alla lavoratrice\/lavoratore.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">ABI<\/span> invita le imprese ad informare ad un principio di efficienza e brevit\u00e0 l\u2019intero iter procedimentale, circoscrivendo lo stesso al tempo necessario in relazione alle singole fattispecie e alla struttura organizzativa aziendale.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> relazione alle richieste sindacali in tema di licenziamenti disciplinari illegittimi contenute nella piattaforma per il rinnovo contrattuale anche in considerazione delle peculiarit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 bancaria, le Parti hanno approfondito i recenti orientamenti giurisprudenziali (tra cui, Cass. n. 12174 del 2019). Tenuto conto altres\u00ec che in giurisprudenza sull\u2019ambito di applicazione della reintegrazione permangono incertezze, anche in ordine alla legislazione europea, sulla coerenza del complessivo assetto normativo, le Parti auspicano che nelle sedi competenti si realizzino gli opportuni interventi legislativi a tutela delle lavoratrici\/lavoratori con riferimento agli aspetti collegati ai casi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto contestato o per sua irrilevanza disciplinare.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iv-politiche-attive-per-loccupazione\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo IV \u2013 Politiche attive per l\u2019occupazione<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-vi-trattamento-economico\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo VI \u2013 Trattamento economico<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700745616\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo V \u2013 Doveri e diritti del personale \u2013 Provvedimenti disciplinari\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 42 \u2013 Obblighi delle Parti 1. 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