{"id":479,"date":"2023-11-23T13:25:37","date_gmt":"2023-11-23T12:25:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=479"},"modified":"2026-01-21T10:07:01","modified_gmt":"2026-01-21T09:07:01","slug":"capitolo-iv-politiche-attive-per-loccupazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iv-politiche-attive-per-loccupazione\/","title":{"rendered":"Capitolo IV \u2013 Politiche attive per l\u2019occupazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo34\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 34 \u2013 Impegni per l\u2019occupazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l\u2019occupazione \u00e8 finalizzata:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a non disperdere il patrimonio umano e professionale delle lavoratrici\/lavoratori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">a favorire l\u2019occupazione stabile;<\/li>\n<li>a favorire le esigenze di flessibilit\u00e0 delle imprese che operano in un mercato aperto e competitivo, anche internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima disponibilit\u00e0 la possibilit\u00e0 di confermare in servizio, alla scadenza, le lavoratrici\/lavoratori assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente. Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilit\u00e0 nell\u2019accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le Parti si danno atto che, nei casi di \u201ccessioni\u201d individuali e collettive dei contratti di lavoro, nonch\u00e9 nei processi di riorganizzazione e\/o ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d\u2019azienda, NewCo) che comportino il passaggio di personale e attivit\u00e0 ad altro datore di lavoro, sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure contrattuali e\/o di legge, da cui deriva per il personale interessato la continuit\u00e0 del rapporto ai conseguenti effetti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le imprese, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le \u201cposizioni\u201d delle lavoratrici\/lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del \u201cFondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito\u201d nonch\u00e9 delle lavoratrici\/lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall\u2019impresa.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\nLe Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino, nell\u2019elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d\u2019Italia.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo35\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 35 \u2013 Fondo per l\u2019occupazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, il 1\u00b0 gennaio 2012 \u00e8 stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno dell\u2019occupazione nel settore del credito, con l\u2019intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La gestione del Fondo \u00e8 assicurata per il tramite dell\u2019Ente bilaterale nazionale Enbicredito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-10-fondo-nazionale-per-il-sostegno-delloccupazione-nel-settore-del-credito-f-o-c-regolamento-e-altri-accordi\/\">appendice n. 10<\/a> \u00e8 riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l\u2019occupazione, le modalit\u00e0 di funzionamento e di finanziamento dello stesso sono prorogate sino alla data di scadenza del presente ccnl, fermo l\u2019espletamento delle residue attivit\u00e0 connesse all\u2019operativit\u00e0 del Fondo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il Fondo \u00e8 alimentato, con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2026, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo<br \/>\nindeterminato, ivi compresi gli apprendisti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il contributo dei dipendenti \u00e8 fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d\u2019orario di cui all\u2019art. 108, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festivit\u00e0 di cui all\u2019art. 61.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. in caso di assunzioni\/stabilizzazioni a tempo indeterminato<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2024, il Fondo provveder\u00e0 ad erogare alle imprese di cui al comma 5, per un periodo di 3 anni \u2013 e comunque in funzione delle disponibilit\u00e0 del Fondo \u2013 un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascuna lavoratrice\/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l\u2019apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">giovani disoccupati fino a 36 anni di et\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">disoccupati di lungo periodo di qualsiasi et\u00e0, cassaintegrati e lavoratrici\/lavoratori in mobilit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">donne;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">persone con disabilit\u00e0;<\/li>\n<li>lavoratrici\/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con pi\u00f9 elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Nel<\/span> caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo \u00e8 maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all\u2019ultimo alinea, il predetto importo annuo \u00e8 pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice\/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> L\u2019importo di cui sopra verr\u00e0 erogato anche nei casi di stabilizzazione di lavoratrici\/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di somministrazione).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> L\u2019importo di cui al comma 7 verr\u00e0 erogato dal Fondo direttamente all\u2019impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della lavoratrice\/lavoratore assunto.<\/p>\n<p>NORMA TRANSITORIA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> le domande di prestazione relative ad assunzioni\/stabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, trova applicazione quanto previsto dall\u2019art. 34, comma 6 del ccnl 19 dicembre 2019.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. per favorire incrementi di occupazione stabile<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Allo scopo di favorire incrementi di occupazione stabile, il F.O.C. erogher\u00e0 per ogni assunzione\/stabilizzazione a tempo indeterminato che incrementi il numero delle lavoratrici\/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, un importo pari a 3.500 euro; l\u2019importo \u00e8 erogato alle imprese ed \u00e8 condizionato alla non attivazione di riduzioni di organico e all\u2019assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi successivi all\u2019assunzione; tale prestazione \u00e8 aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 7.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidariet\u00e0 in caso di assunzione dalla Sezione emergenziale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Il F.O.C. provvede ad erogare all\u2019impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del presente ccnl, le lavoratrici\/lavoratori destinatari dell\u2019assegno emergenziale di cui all\u2019art. 12, comma 1, lett. a) del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, un importo (cosiddetto \u201cpremio all\u2019assunzione\u201d) di:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 60.000, laddove l\u2019assunzione intervenga nei primi 12 mesi dall\u2019ingresso nella Sezione emergenziale;<\/li>\n<li>\u20ac 30.000, laddove l\u2019assunzione intervenga nel successivo periodo di permanenza nella Sezione emergenziale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Per l\u2019accesso alle prestazioni di cui al comma 11, l\u2019impresa deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. entro 30 giorni dalla data di superamento del periodo di prova dell\u2019interessato \u2013 attraverso modalit\u00e0 informatiche segnalate da Enbicredito \u2013 fornendo le seguenti informazioni per ciascuna lavoratrice\/lavoratore assunto:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nome, cognome e codice fiscale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">data di assunzione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">documentazione attestante la titolarit\u00e0 dell\u2019assegno emergenziale;<\/li>\n<li>codice IBAN del c\/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l\u2019istruttoria formale delle domande verificando la regolarit\u00e0 delle stesse e comunica alle imprese interessate l\u2019accoglimento o meno della domanda. \u00c8 in facolt\u00e0 del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> La prestazione di cui al comma 11 assorbe quella prevista dal comma 7 del presente articolo ed \u00e8 erogata dal Fondo in tre tranches di pari importo, secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall\u2019assunzione per la quale la domanda \u00e8 stata accolta, ferma la permanenza in servizio della lavoratrice\/lavoratore;<\/li>\n<li>i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio della lavoratrice\/lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini di cui sopra, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al F.O.C. l\u2019eventuale cessazione del rapporto di lavoro con gli interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> Il premio all\u2019assunzione di cui al comma 11 compete \u2013 nelle misure e con le cadenze temporali sopra previste \u2013 anche all\u2019impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del presente ccnl, lavoratrici\/lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. per assicurare una copertura al termine del periodo di percezione delle prestazioni della Sezione emergenziale del Fondo di solidariet\u00e0<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Nei confronti dei soggetti destinatari dell\u2019assegno emergenziale del Fondo di solidariet\u00e0, che abbiano fruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all\u2019art. 12, lettera b) del D.M. 83486\/2014 e non abbiano occupazione \u201cstabile\u201d al termine del periodo di permanenza nella Sezione emergenziale, il F.O.C. eroga ai soggetti stessi le seguenti prestazioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 2.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all\u2019art. 12, comma 3, lett. a), del D.M.e 83486\/2014;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">\u20ac 2.500 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all\u2019art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. 83486\/2014;<\/li>\n<li>\u20ac 3.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all\u2019art. 12, comma 3, lett. c), del D.M. 83486\/2014.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">L\u2019importo<\/span> della prestazione mensile di cui sopra non pu\u00f2 comunque risultare superiore all\u2019importo complessivo, comprensivo dell\u2019indennit\u00e0 NASpI, percepito dall\u2019interessato nell\u2019ultimo mese di spettanza dell\u2019assegno emergenziale. La predetta prestazione, permanendo lo stato di disoccupazione, viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi con riguardo ai soggetti che, alla data del 23 novembre 2023, siano destinatari dell\u2019assegno emergenziale del Fondo di solidariet\u00e0 ovvero della prestazione di cui al presente comma o lo divengano successivamente.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">17.<\/span> Per l\u2019accesso alla prestazione di cui al comma che precede, il soggetto interessato deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. \u2013 attraverso modalit\u00e0 informatiche segnalate da Enbicredito \u2013 entro 30 giorni dal venir meno del diritto all\u2019assegno emergenziale, fornendo le seguenti informazioni:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e codice fiscale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">documentazione attestante la titolarit\u00e0, la misura dell\u2019assegno emergenziale e il termine di percezione dello stesso;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">documentazione attestante la fruizione di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all\u2019art. 12, lettera b) del D.M. 83486\/2014;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">documentazione comprovante lo stato di disoccupazione;<\/li>\n<li>codice IBAN del c\/c sul quale effettuare il versamento della prestazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">18.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l\u2019istruttoria formale delle domande verificando la regolarit\u00e0 delle stesse e comunica agli interessati, entro il medesimo termine, l\u2019accoglimento o meno della domanda. \u00c8 in facolt\u00e0 del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">19.<\/span> Il F.O.C. eroga le prestazioni di cui al comma 16 con cadenza trimestrale, previa attestazione da parte dell\u2019interessato della permanenza dello stato di disoccupazione nel periodo di riferimento. In caso di inadempimento dell\u2019obbligo in questione, l\u2019interessato decade dal diritto alla prestazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">20.<\/span> Nel caso in cui, durante i 18 mesi di cui al comma 16, gli interessati percepiscano redditi da lavoro, autonomo o dipendente, tali da far venire meno il diritto alla NASpI o ad altre forme pubbliche di sostegno al reddito per una durata inferiore al periodo residuo di prestazione erogabile, la prestazione F.O.C. si sospende per il periodo corrispondente. Laddove l\u2019interessato dovesse trovarsi nuovamente in stato di disoccupazione, la prestazione F.O.C. \u2013 su richiesta dello stesso \u2013 riprende per il periodo residuo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">21.<\/span> Il F.O.C. provvede ad erogare all\u2019impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del presente ccnl, lavoratrici\/lavoratori destinatari della prestazione di cui al comma 16, un \u201cpremio all\u2019assunzione\u201d nella misura di \u20ac 15.000, da riconoscere in un\u2019unica soluzione trascorsi 12 mesi dall\u2019assunzione per la quale la domanda \u00e8 stata accolta, ferma la permanenza in servizio della lavoratrice\/lavoratore. A tali fini, si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi 12 e 13.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">22.<\/span> Il premio all\u2019assunzione di cui al comma 21 che precede compete \u2013 nella misura e con la cadenza temporale ivi previste \u2013 anche all\u2019impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del presente ccnl, lavoratrici\/lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">23.<\/span> Per le prestazioni di cui ai commi 11, 15, 16, 21 e 22 le Parti stimano un utilizzo delle dotazioni del F.O.C. non superiore al 15% delle giacenze al 30 novembre 2023, fermo restando che, considerate le finalit\u00e0 delle norme, il Comitato di Gestione di Enbicredito potr\u00e0 autorizzare prestazioni anche eccedenti tale misura.<\/p>\n<p><em>Piattaforma per favorire l\u2019incontro tra la domanda e l\u2019offerta di lavoro<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">24.<\/span> A far tempo dal 30 luglio 2018, Enbicredito ha reso operativa una piattaforma informatica per favorire l\u2019incontro fra la domanda e l\u2019offerta di lavoro nell\u2019ambito delle imprese del settore bancario, dedicata \u2013 in fase di prima applicazione ed in via sperimentale \u2013 alle lavoratrici\/lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidariet\u00e0 ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">25.<\/span> La piattaforma, denominata \u201cFOClavoro\u201d, \u00e8 gestita per il tramite del sito internet <a href=\"https:\/\/www.foclavoro.org\/login\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.foclavoro.org<\/a>. Il Comitato di Gestione di Enbicredito stabilisce modalit\u00e0 e criteri di inserimento dei curricula trasmessi dai soggetti interessati, di comunicazione delle modifiche che dovessero tempo per tempo intervenire e di consultazione delle informazioni presenti in piattaforma. Alla piattaforma possono accedere, con modalit\u00e0<br \/>\ndefinite da parte del Comitato di Gestione dell\u2019Ente, i componenti del Comitato stesso, le lavoratrici e i lavoratori e le imprese di cui al comma che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">26.<\/span> L\u2019impresa, ferma l\u2019autonomia della stessa nelle politiche di recruiting e nella definizione dei profili professionali ricercati, comunica (anche tramite link al proprio portale) a FOClavoro \u2013 utilizzando i canali informatici indicati da Enbicredito \u2013 ricerche di personale di potenziale interesse per i soggetti inseriti nella piattaforma.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">27.<\/span> Resta comunque fermo quanto previsto dall\u2019art. 34, comma 5, del presente contratto, secondo cui \u201cle imprese, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le \u00abposizioni\u00bb delle lavoratrici\/lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del \u00abFondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito\u00bb nonch\u00e9 delle lavoratrici\/lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall\u2019impresa\u201d.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. in caso di staffetta generazionale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">28.<\/span> Nei casi di cosiddetta staffetta generazionale prevista nell\u2019ambito del Fondo di Solidariet\u00e0 ed il cui regolamento le Parti si impegnano ad adeguare, il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, alla lavoratrice\/lavoratore interessato da una riduzione dell\u2019orario di lavoro, un importo pari al 25% della retribuzione persa. Tale prestazione \u00e8 riconosciuta fino alla maturazione del primo requisito di pensione anticipata o di vecchiaia e comunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione \u00e8 da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno. Al fine di garantire alla lavoratrice\/lavoratore la prestazione di cui al presente comma, il F.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo. Il F.O.C. rimborsa altres\u00ec al datore di lavoro un importo corrispondente all\u2019onere a suo carico per la contribuzione previdenziale correlata in favore degli interessati. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 10% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">29.<\/span> Il F.O.C. provvede ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell\u2019organizzazione del lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">30.<\/span> La prestazione di cui al comma che precede riguarda le ore destinate alle attivit\u00e0 di formazione, per le quali \u00e8 riconosciuta la normale retribuzione, delle lavoratrici\/lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell\u2019organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalit\u00e0 di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l\u2019acquisizione delle relative conoscenze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">31.<\/span> A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2024, tale prestazione \u00e8 riconosciuta nella misura di \u20ac 90 per giornata\/uomo (\u20ac 80 fino al 31 dicembre 2023), al ricorrere delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">insussistenza di altri finanziamenti riconosciuti all\u2019impresa al medesimo titolo di cui al comma 30, fermo il Chiarimento delle Parti in calce al comma 36;<\/li>\n<li>sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o di gruppo che prevedano programmi di riconversione e riqualificazione professionale \u2013 coerenti con le Linee guida riportate in calce al comma 36 \u2013 stipulati nell\u2019ambito delle procedure contrattualmente previste rispettivamente dagli articoli 20, 23 e 24 del presente contratto collettivo per i processi che comportino mutamenti nell\u2019organizzazione del lavoro, ferme le finalit\u00e0 di cui al comma 29. A far tempo dal 1\u00b0 gennaio 2024, i menzionati accordi possono essere stipulati anche al di fuori dei processi di ristrutturazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">32.<\/span> Per l\u2019accesso alla prestazione di cui al comma 29, l\u2019impresa presenta domanda al F.O.C. entro il 31 dicembre di ciascun anno \u2013 attraverso modalit\u00e0 informatiche segnalate da Enbicredito \u2013 corredata da una copia dell\u2019accordo medesimo e del programma di formazione concordato, contenente le seguenti informazioni:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">numero delle lavoratrici\/lavoratori coinvolti nei programmi di formazione;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">numero di giornate\/uomo di formazione previste;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dichiarazione di conformit\u00e0 a quanto previsto dai commi 30 e 31, primo alinea;<\/li>\n<li>codice IBAN del c\/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">33.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l\u2019istruttoria formale della domanda verificando la regolarit\u00e0 della stessa e comunica all\u2019impresa interessata l\u2019accoglimento o meno della domanda. \u00c8 in facolt\u00e0 del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, con particolare riguardo alla registrazione da parte delle imprese delle ore\/giornate di formazione effettuate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">34.<\/span> Le domande inoltrate dalle imprese sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l\u2019ordine di presentazione delle stesse. La prestazione viene erogata dal F.O.C. entro 30 giorni dal ricevimento di un\u2019attestazione da parte dell\u2019impresa interessata relativa all\u2019avvenuta realizzazione dei programmi di formazione da esaurirsi entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale attestazione dovr\u00e0 indicare nome, cognome e codice fiscale delle lavoratrici\/lavoratori interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">35.<\/span> Per la prestazione di cui al comma 29 le Parti convengono di destinare, dalla data di decorrenza del presente contratto, il 15% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023. Il Comitato di Gestione di Enbicredito definisce il plafond massimo che ciascuna impresa\/gruppo potr\u00e0 utilizzare a tali fini.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">36.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito ha altres\u00ec facolt\u00e0 di esaminare situazioni aziendali legate a condizioni di particolare criticit\u00e0 occupazionale per stabilire, per tali casi, criteri di precedenza per l\u2019accesso alle prestazioni di cui al comma 29 nonch\u00e9 il superamento delle percentuali di cui al comma 35.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti chiariscono che, nel caso di altri finanziamenti riconosciuti all\u2019impresa al medesimo titolo di cui al comma 30 per importi inferiori all\u2019importo definito dal comma 31, la prestazione di cui al comma 29 \u00e8 riconosciuta fino a concorrenza con il predetto importo. In tal caso, la domanda di cui al comma 32, o l\u2019attestazione di cui al comma 34, \u00e8 integrata con l\u2019indicazione dell\u2019entit\u00e0 del finanziamento riconosciuto. Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti a carico di FBA e Fondir si prende in considerazione l\u2019importo derivante dall\u2019avvenuta approvazione, da parte dei relativi organismi preposti, dei piani formativi successivamente all\u2019emanazione dei bandi.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center;\">PROGRAMMI DI FORMAZIONE<br \/>\nLINEE GUIDA<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini dell\u2019accesso alla prestazione di cui al comma 29 del presente articolo, i programmi di formazione condivisi nell\u2019ambito degli accordi collettivi aziendali o di gruppo:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l\u2019occupabilit\u00e0 del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalit\u00e0 di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l\u2019acquisizione delle relative conoscenze;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sono valutati preventivamente nell\u2019ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">prevedono, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da erogare, una opportuna modulazione tra formazione \u201cin aula\u201d e altre modalit\u00e0 di formazione con l\u2019ausilio di adeguata strumentazione, anche informatica;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall\u2019addestramento per i neoassunti e dalla formazione cosiddetta obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di mansioni;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">prevedono la registrazione da parte delle imprese delle ore\/giornate di formazione effettuate;<\/li>\n<li>prevedono, in sede aziendale\/di gruppo, una verifica di quanto stabilito dagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalit\u00e0 di cui al punto 3.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Intervento del F.O.C. per agevolare l\u2019ingresso dei giovani nel mondo del lavoro<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">37.<\/span> Le Parti, alla luce di quanto affermato dalla Commissione Europea e dal MIUR, con particolare riguardo al Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 2017, n. 195, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscono il valore di una pi\u00f9 stretta integrazione tra il mondo della scuola e delle imprese e l\u2019importanza dell\u2019istruzione e della formazione anche ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">38.<\/span> In tale prospettiva, le Parti ritengono importante contribuire allo sviluppo delle abilit\u00e0 delle persone, favorendo scelte consapevoli degli studenti nella prosecuzione degli studi e per la futura occupabilit\u00e0, coerentemente con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell\u2019indirizzo di studi frequentato. In particolare, si richiama quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 1, della predetta Carta che prevede di dare agli studenti \u201cl\u2019opportunit\u00e0 di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell\u2019ingresso nel mondo del lavoro\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">39.<\/span> Ci\u00f2 posto, le Parti intendono agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro da parte degli studenti, anche con l\u2019inserimento nei progetti formativi delle tematiche relative all\u2019educazione finanziaria in coerenza con l\u2019art. 24-bis del d.l. n. 237 del 2016, alla responsabilit\u00e0 sociale di impresa, riservando uno spazio all\u2019approfondimento congiunto circa il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">40.<\/span> In considerazione e nel rispetto dei commi che precedono, nel caso di percorsi per le competenze trasversali e per l\u2019orientamento (PCTO), previsti dalla normativa vigente, di cui le imprese\/gruppi abbiano informato, anche con riferimento alle relative modalit\u00e0 di realizzazione, gli organismi sindacali aziendali\/di gruppo o, ove presenti, gli organismi paritetici sulla formazione, il F.O.C. eroga all\u2019impresa interessata un importo pari a \u20ac 100 per ciascuno studente coinvolto nel progetto, quale contributo alla determinazione di un \u201ctutoraggio di qualit\u00e0\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">41.<\/span> Per l\u2019accesso alla prestazione di cui al comma 40, l\u2019impresa presenta domanda al F.O.C. attraverso modalit\u00e0 informatiche segnalate da Enbicredito, fornendo la seguente documentazione:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">copia della convenzione stipulata dall\u2019impresa con indicazione delle finalit\u00e0 e della durata del percorso per le competenze trasversali e per l\u2019orientamento e delle attivit\u00e0 da svolgere durante l\u2019esperienza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">documentazione attestante il numero degli studenti coinvolti nel percorso per le competenze trasversali e per l\u2019orientamento;<\/li>\n<li>codice IBAN del c\/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">42.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l\u2019istruttoria formale della domanda verificando la regolarit\u00e0 della stessa e comunica all\u2019impresa interessata l\u2019accoglimento o meno della domanda. \u00c8 in facolt\u00e0 del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">43.<\/span> La prestazione di cui al comma 40 \u00e8 erogata dal Fondo in un\u2019unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di un\u2019attestazione da parte dell\u2019impresa interessata relativa all\u2019avvenuta realizzazione del percorso per le competenze trasversali e per l\u2019orientamento.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">44.<\/span> Per la prestazione di cui al comma 40 le Parti convengono di destinare, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, l\u20191,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti, nell\u2019adottare la disciplina di cui ai commi 40 e seguenti, hanno tenuto in considerazione che i percorsi per le competenze trasversali e per l\u2019orientamento, alla luce delle finalit\u00e0 degli stessi, non possono comportare attivit\u00e0 lavorativa in senso proprio, tenuto conto dei chiarimenti del MIUR del marzo 2017.<\/p>\n<p><em>Intervento del F.O.C. per il finanziamento della quota a carico dell\u2019impresa dei programmi di outplacement (OTP)<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">45.<\/span> Nelle ipotesi di cui all\u2019art. 12, comma 7, del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\u2019amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell\u2019attivit\u00e0 non sia disposta o sia cessata, il F.O.C. pu\u00f2 provvedere \u2013 nei casi di impossibilit\u00e0 da parte dell\u2019impresa \u2013 a finanziare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b). Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare 200.000 euro delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.<\/p>\n<div style=\"width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;\">* * *<\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">46.<\/span> Il Comitato di Gestione di Enbicredito \u00e8 incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo, presidiandone la realizzazione.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo36\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 36 \u2013 Apprendistato professionalizzante<\/b><\/div>\n<p>PREMESSA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare prioritariamente l\u2019apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (\u201cTesto Unico dell\u2019apprendistato\u201d), quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all\u2019occupazione dei giovani.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">A<\/span> tal fine, l\u2019art. 11 dell\u2019accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, ha previsto l\u2019istituzione fra le Parti firmatarie di una Commissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale dell\u2019istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti del personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 26 aprile 2012.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> disciplina \u00e8 stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive modifiche legislative.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> <em>Inquadramento<\/em> \u2013 L\u2019apprendistato professionalizzante \u00e8 finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3\u00aa area professionale di cui all\u2019art. 101 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di cui all\u2019art. 31.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Alla<\/span> lavoratrice\/lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante \u2013 inquadrato ai sensi dell\u2019art. 42, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma precedente \u2013 trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito il trattamento economico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento \u00e8 finalizzato il contratto stesso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> <em>Durata<\/em> \u2013 Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell\u2019apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l\u2019impresa pu\u00f2 disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> <em>Costituzione<\/em> \u2013 Il rapporto di apprendistato pu\u00f2 essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non pu\u00f2 avere durata inferiore a 25 ore settimanali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> <em>Anzianit\u00e0<\/em> \u2013 Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facolt\u00e0 di recesso ai sensi dell\u2019art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato \u00e8 computato integralmente nella maturazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio e, limitatamente alla met\u00e0, per la maturazione degli scatti di anzianit\u00e0 e degli automatismi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> <em>Malattia e infortunio<\/em> \u2013 In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l\u2019impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennit\u00e0 erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore della lavoratrice\/lavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">6 mesi in caso di comporto cosiddetto secco,<\/li>\n<li>8 mesi in caso di comporto cosiddetto per sommatoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">ABI<\/span> invita le imprese a valutare con la massima disponibilit\u00e0 la possibilit\u00e0 di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravit\u00e0, la previsione di cui all\u2019art. 66.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> <em>Formazione<\/em> \u2013 Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall\u2019art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 in tema di formazione di base e trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">nei confronti di ciascun apprendista l\u2019impresa \u00e8 tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-8-profili-formativi-e-standard-professionali-per-lapprendistato-professionalizzante\/\">allegato n. 8<\/a>.<br \/>\nLa formazione pu\u00f2 essere erogata, in tutto o in parte, all\u2019interno dell\u2019impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell\u2019art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalit\u00e0 e-learning od on the job;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il percorso formativo sar\u00e0 declinato nel \u201cpiano formativo individuale\u201d. Per l\u2019intera durata del \u201cpiano formativo individuale\u201d dovr\u00e0 essere garantita \u2013 ai sensi dell\u2019art. 42, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2015 \u2013 la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-9-il-tutore-aziendale\/\">allegato n. 9<\/a>, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la \u201ccapacit\u00e0 formativa interna\u201d di un\u2019impresa;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attivit\u00e0 formative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione alla qualificazione professionale da acquisire.<br \/>\nIn assenza di regolamentazioni regionali relative all\u2019offerta formativa pubblica di cui all\u2019art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attivit\u00e0 formative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio, dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">competenze relazionali:<br \/>\n\u2013 saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;<br \/>\n\u2013 saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\/o esterna);<br \/>\n\u2013 saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;<br \/>\n\u2013 saper definire la propria collocazione nell\u2019ambito di una struttura organizzativa;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">competenze in materia di organizzazione ed economia:<br \/>\n\u2013 conoscere i principi e le modalit\u00e0 di organizzazione del lavoro nell\u2019impresa;<br \/>\n\u2013 conoscere i principali elementi economici e commerciali dell\u2019impresa;<br \/>\n\u2013 conoscere le condizioni e i fattori di redditivit\u00e0 dell\u2019impresa (produttivit\u00e0, efficacia e efficienza);<br \/>\n\u2013 conoscere il contesto di riferimento dell\u2019impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:<br \/>\n\u2013 conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;<br \/>\n\u2013 conoscere i diritti e i doveri delle lavoratrici\/lavoratori;<br \/>\n\u2013 conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">competenze in materia di sicurezza sul lavoro:<br \/>\n\u2013 conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;<br \/>\n\u2013 conoscere i principali fattori di rischio;<br \/>\n\u2013 conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sar\u00e0 \u2013 di massima \u2013 effettuata nel primo anno.<br \/>\nLe attivit\u00e0 formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie per anno, e le competenze da conseguire mediante l\u2019esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:<\/p>\n<ol class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;<\/li>\n<li>conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;<\/li>\n<li>conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il recupero eventuale di conoscenze linguistico\/matematiche viene effettuato all\u2019interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall\u2019impresa.<br \/>\nPer ciascun profilo e standard professionale l\u2019<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-8-profili-formativi-e-standard-professionali-per-lapprendistato-professionalizzante\/\">allegato n. 8<\/a> elenca le relative competenze tecnico-professionali \u2013 generali e specifiche \u2013 che l\u2019apprendista dovr\u00e0 acquisire nel corso del rapporto con le imprese creditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto 7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-7-protocollo-sullo-sviluppo-sostenibile-e-compatibile-del-sistema-bancario\/\">appendice n. 7<\/a>), secondo il quale: \u201c(&#8230;) vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l\u2019azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ci\u00f2 che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all\u2019esercizio della propria attivit\u00e0\u201d;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le modalit\u00e0 definite dalla normativa in materia;<\/li>\n<li>al fine di consentire all\u2019interessato conoscenze quanto pi\u00f9 complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del ccnl in tema di fungibilit\u00e0, l\u2019impresa pu\u00f2 disporre il passaggio dell\u2019apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilit\u00e0 della formazione gi\u00e0 effettuata.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">8.<\/span> <em>Preavviso<\/em> \u2013 In caso di risoluzione del rapporto da parte dell\u2019impresa al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell\u2019art. 2118 c.c., spetta alla lavoratrice\/lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennit\u00e0 sostitutiva.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> <em>Documentazione<\/em> \u2013 Al termine del contratto di apprendistato, l\u2019impresa rilascia alle lavoratrici\/lavoratori la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> <em>Criteri di computo degli apprendisti<\/em> \u2013 Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall\u2019accordo 21 marzo 2025 sulle libert\u00e0 sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> <em>Rinvii<\/em> \u2013 Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-xi-addestramento-formazione-criteri-di-sviluppo-professionale-e-di-carriera-valutazione-della-lavoratrice-lavoratore\/\">Capitolo XI<\/a> e di quant\u2019altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato professionalizzante pu\u00f2 essere stipulato anche per la qualificazione o riqualificazione professionale delle lavoratrici\/lavoratori beneficiari di indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 o di un trattamento di disoccupazione, ivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all\u2019art. 12, comma 1, lett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Agli apprendisti \u00e8 data facolt\u00e0 di partecipare a riunioni promosse, durante l\u2019orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 79, commi 4 e 5.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell\u2019ambito di un apposito incontro, l\u2019impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l\u2019espletamento della formazione, nonch\u00e9 circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la \u201ccapacit\u00e0 formativa interna\u201d dell\u2019impresa stessa.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo37\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 37 \u2013 Somministrazione di lavoro<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il numero delle lavoratrici\/lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall\u2019impresa non pu\u00f2 superare il 5% del personale dipendente dall\u2019impresa medesima con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale \u00e8 pari all\u20198% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalit\u00e0 per la determinazione e la corresponsione alle lavoratrici\/lavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all\u2019andamento economico dell\u2019impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo38\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 38 \u2013 Lavoro a tempo parziale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l\u2019occupazione e la flessibilit\u00e0 del lavoro, anche sotto un profilo sociale.<\/p>\n<p><em>Normativa applicabile<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialit\u00e0 del rapporto:<\/p>\n<p><em>a) Assenze e ferie<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> confronti delle lavoratrici\/lavoratori il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell\u2019anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell\u2019interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell\u2019anno, rispetto alla normale distribuzione dell\u2019orario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> confronti della lavoratrice\/lavoratore che nel corso dell\u2019anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell\u2019anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.<br \/>\nPer i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la lavoratrice\/lavoratore interessato continuer\u00e0 ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> disciplina dei permessi per ex festivit\u00e0 \u00e8 quella prevista dall\u2019art. 61.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nelle<\/span> giornate semifestive, le lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale osservano l\u2019orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d\u2019orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non pu\u00f2 eccedere le 5 ore nella giornata.<\/p>\n<p><em>b) Addestramento per i neo assunti<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> imprese provvedono ad un addestramento delle lavoratrici\/lavoratori, appartenenti alle 2 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nel<\/span>\u00a0caso in cui la durata giornaliera dell\u2019addestramento superi il limite dell\u2019orario ordinario dell\u2019interessato, la parte eccedente verr\u00e0 compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all\u2019art. 114 del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai comma 15 e 16 che seguono.<\/p>\n<p><em>c) Anzianit\u00e0<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianit\u00e0 previste dalle singole norme contrattuali.<\/p>\n<p>NORMA TRANSITORIA<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l\u2019impresa dovr\u00e0 riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrr\u00e0 i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1\u00b0 agosto 1999.<\/p>\n<p><em>d) Agevolazioni per motivi di studio<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Alle<\/span> lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale si applicano, con l\u2019esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l\u2019art. 69 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">alle lavoratrici\/lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>e) Formazione professionale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Alle<\/span> lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale si applica l\u2019art. 80 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro la lavoratrice\/lavoratore ha facolt\u00e0 di parteciparvi senza alcun onere a carico dell\u2019impresa.<\/p>\n<p><em>Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore, a tempo indeterminato ovvero a termine.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, pu\u00f2 accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell\u2019art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A loro richiesta il rapporto di lavoro a tempo parziale \u00e8 trasformato di diritto in rapporto di lavoro a tempo pieno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> L\u2019impresa \u2013 purch\u00e9 ci\u00f2 risulti compatibile con le esigenze di cui sopra \u2013 accoglie prioritariamente le domande di quelle lavoratrici\/lavoratori in servizio con l\u2019inquadramento necessario che, appartenendo all\u2019unit\u00e0 produttiva in cui si \u00e8 manifestata l\u2019esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si \u00e8 determinata; ove ci\u00f2 non avvenga, l\u2019interessato pu\u00f2 chiedere all\u2019impresa che gli vengano forniti chiarimenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Le imprese favoriranno \u2013 ai fini della precedenza nell\u2019accoglimento \u2013 le domande avanzate da lavoratrici\/lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravit\u00e0. In tale ambito \u00e8 riconosciuta la priorit\u00e0 nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori della lavoratrice\/lavoratore, nonch\u00e9 alla lavoratrice\/lavoratore che assista coniuge o genitore convivente con totale e permanente inabilit\u00e0 lavorativa con connotazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonch\u00e9 nei casi di lavoratrice\/lavoratore il cui coniuge, figlia o genitore sia una donna vittima di molestie e violenze di genere.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l\u2019informativa in caso di variazioni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il numero dei rapporti a tempo parziale non pu\u00f2 superare la seguente percentuale, fermo quanto previsto al comma 25:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li>10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall\u2019esterno.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La percentuale di cui sopra si intende riferita al complesso del personale, comprensivo delle lavoratrici\/lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p><em>Prevalenza nelle mansioni<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> In deroga a quanto disposto dall\u2019art. 99, comma 7, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti della lavoratrice\/lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l\u2019utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla met\u00e0 dell\u2019orario mensile dell\u2019interessato.<\/p>\n<p><em>Trattamento economico<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennit\u00e0, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio variabile di risultato) contrattualmente prevista per la lavoratrice\/lavoratore ad orario intero con la stessa anzianit\u00e0 e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Se la lavoratrice\/lavoratore \u00e8 adibito ad attivit\u00e0 per la quale \u00e8 prevista l\u2019indennit\u00e0 di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell\u2019adibizione, con un minimo pari a 2\/5 del valore giornaliero dell\u2019indennit\u00e0 stessa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> L\u2019indennit\u00e0 per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta alla lavoratrice\/lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attivit\u00e0 superi mediamente nella settimana la met\u00e0 del normale orario giornaliero di una lavoratrice\/lavoratore a tempo pieno con il medesimo inquadramento.<\/p>\n<p><em>Prestazione lavorativa e orario di lavoro<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all\u2019art. 96.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Per le 2 aree professionali, l\u2019orario del personale a tempo parziale \u2013 fermo quanto previsto al comma 25 \u2013 viene fissato secondo i seguenti criteri:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la durata settimanale dell\u2019orario del personale a tempo parziale pu\u00f2 essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale inquadrato nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolge attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 91 del ccnl 31 marzo 2015, nonch\u00e9 per coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all\u2019art. 92 del ccnl 31 marzo 2015, pu\u00f2 risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l\u2019orario settimanale pu\u00f2 essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">le prestazioni lavorative sono concordate fra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">la distribuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e\/o domenica pu\u00f2 essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attivit\u00e0 lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione pu\u00f2 essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">alle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale appartenenti alle 2 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1\u00b0 gennaio 2000 e dal 1\u00b0 gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell\u2019orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d\u2019orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell\u2019anno, rispetto alla normale distribuzione dell\u2019orario;<\/li>\n<li>le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle 2 aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all\u2019art. 114, del presente contratto:\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">operazioni di quadratura contabile e di chiusura;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;<\/li>\n<li>assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unit\u00e0 operativa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">In<\/span> alternativa al compenso per lavoro supplementare la lavoratrice\/lavoratore pu\u00f2 optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all\u2019art. 114 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">\u00c8<\/span> consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all\u2019art. 114 del presente contratto.<\/p>\n<p>CHIARIMENTO DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve corrispondere a quella della lavoratrice\/lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.<\/p>\n<p><em>Rotazioni<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">17.<\/span> Le lavoratrici\/lavoratori inquadrati nella 3\u00aa area professionale a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per le lavoratrici\/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell\u2019<a class=\"sottolink3\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-5-concorso-spese-tranviarie-12-mensilita\/\">allegato n. 5<\/a> al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano gi\u00e0 in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">18.<\/span> La Direzione aziendale valuter\u00e0 la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.<\/p>\n<p><em>Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">19.<\/span> Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, la lavoratrice\/lavoratore interessato viene assegnato \u2013 all\u2019atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno \u2013 alla stessa unit\u00e0 produttiva.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">20.<\/span> L\u2019impresa accoglier\u00e0, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste della lavoratrice\/lavoratore di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell\u2019eventuale disponibilit\u00e0 al trasferimento manifestata dall\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">21.<\/span> Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, la lavoratrice\/lavoratore \u2013 semprech\u00e9 la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni \u2013 pu\u00f2 chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">22.<\/span> Nell\u2019eventualit\u00e0 che l\u2019impresa \u2013 tenendo anche conto della manifestata disponibilit\u00e0 della lavoratrice\/lavoratore ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta \u2013 ritenga la domanda accoglibile, comunicher\u00e0 all\u2019interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l\u2019interessato ha facolt\u00e0 di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facolt\u00e0 del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">23.<\/span> Comunque, le imprese considereranno l\u2019opportunit\u00e0 di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dalle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all\u2019adibizione di altra lavoratrice\/lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dalla lavoratrice\/lavoratore a tempo parziale e nella stessa unit\u00e0 produttiva.<\/p>\n<p><em>Assemblee<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">24.<\/span> Qualora si presenti la necessit\u00e0 di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l\u2019impresa le modalit\u00e0, l\u2019ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.<\/p>\n<p><em>Intese aziendali<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">25.<\/span> Fermo quant\u2019altro previsto nel presente articolo, fra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">superamento della percentuale massima stabilita in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fissazione della durata settimanale dell\u2019orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 15 e 16;<\/li>\n<li>ulteriori specifiche esigenze organizzative per l\u2019effettuazione di prestazioni supplementari.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">26.<\/span> La prestazione di lavoro a tempo parziale non pu\u00f2 costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Considerato<\/span> che il lavoro a tempo parziale costituisce uno strumento che riveste una importante valenza sociale in quanto misura di effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ABI e Organizzazioni sindacali invitano le imprese ad accogliere le domande di passaggio a tempo parziale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo39\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 39 \u2013 Telelavoro<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilit\u00e0 nel lavoro e pu\u00f2 favorire l\u2019efficienza e la produttivit\u00e0 delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell\u2019ambiente, il miglioramento della qualit\u00e0 delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una pi\u00f9 efficace integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilit\u00e0.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il telelavoro costituisce una diversa modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall\u2019adozione di strumenti informatici e\/o telematici.<\/p>\n<p><em>Tipologie<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il telelavoro pu\u00f2 configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il telelavoro pu\u00f2 svolgersi, a titolo esemplificativo:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">presso il domicilio della lavoratrice\/lavoratore;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">in centri di telelavoro o in postazioni satellite;<\/li>\n<li>sotto forma di telelavoro mobile.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Costituzione del rapporto di lavoro<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le imprese possono assumere lavoratrici\/lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente \u2013 a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato \u2013 rapporti di lavoro gi\u00e0 in essere.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nel primo caso l\u2019impresa deve precisare, all\u2019atto dell\u2019assunzione, l\u2019unit\u00e0 produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell\u2019unit\u00e0 produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nell\u2019ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice\/lavoratore ha facolt\u00e0 di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalit\u00e0 tradizionali. L\u2019impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.<\/p>\n<p><em>Prestazione lavorativa \u2013 Trattamento economico<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> La prestazione lavorativa della telelavoratrice\/lavoratore si svolge nel rispetto dell\u2019orario di lavoro e\/o con le relative flessibilit\u00e0 temporali che l\u2019impresa \u00e8 tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d\u2019intesa tra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> La telelavoratrice\/lavoratore ha l\u2019obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall\u2019impresa, d\u2019intesa con l\u2019interessato. In caso di impossibilit\u00e0 la telelavoratrice\/lavoratore \u00e8 tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Il rapporto di telelavoro non pu\u00f2 costituire pregiudizio per la lavoratrice\/lavoratore nelle opportunit\u00e0 di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> L\u2019impresa deve far conoscere alla telelavoratrice\/lavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalit\u00e0 della prestazione. L\u2019interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> La telelavoratrice\/lavoratore ha diritto, a parit\u00e0 di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attivit\u00e0 con le modalit\u00e0 tradizionali.<\/p>\n<p><em>Rientri in azienda &#8211; formazione<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> L\u2019impresa, per esigenze di servizio, pu\u00f2 chiamare la telelavoratrice\/lavoratore presso l\u2019unit\u00e0 produttiva di appartenenza per il tempo necessario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Devono concordarsi fra l\u2019impresa e la lavoratrice\/lavoratore rientri periodici in azienda.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> L\u2019impresa fornisce alla telelavoratrice\/lavoratore, una formazione adeguata alle specificit\u00e0 del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione delle telelavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalit\u00e0 di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l\u2019impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell\u2019ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.<\/p>\n<p><em>Diritti sindacali \u2013 Valutazioni e informative<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">17.<\/span> Le telelavoratrici\/lavoratori hanno gli stessi diritti sindacali delle lavoratrici\/lavoratori che prestano la propria attivit\u00e0 con modalit\u00e0 tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalit\u00e0 particolari per consentire la partecipazione delle telelavoratrici\/lavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono un\u2019apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell\u2019art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell\u2019orario di lavoro prestabilito.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">18.<\/span> I dati raccolti dall\u2019impresa per verificare il rispetto dei doveri della telelavoratrice\/lavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e\/o telematici, non costituiscono violazione dell\u2019art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">19.<\/span> L\u2019impresa deve informare preventivamente l\u2019interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">20.<\/span> Nel caso di telelavoro domiciliare, l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l\u2019interessato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">21.<\/span> Nell\u2019ambito dell\u2019incontro annuale l\u2019impresa fornisce un\u2019informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attivit\u00e0 interessate, orari, modalit\u00e0 di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell\u2019applicazione della presente disciplina.<\/p>\n<p><em>Postazioni ed attrezzature di lavoro \u2013 Sicurezza del lavoro<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">22.<\/span> Nel caso di telelavoro domiciliare, l\u2019impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessit\u00e0 di lavoro; negli altri casi di telelavoro l\u2019impresa provvede comunque a dotare la lavoratrice\/lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l\u2019acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all\u2019impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonch\u00e9 di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell\u2019installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa della lavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">23.<\/span> Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice\/lavoratore in comodato d\u2019uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">24.<\/span> Nei confronti della telelavoratrice\/lavoratore e del locale specifico nel quale ella\/egli presta la sua attivit\u00e0 di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81\/2008, tenendo conto delle specificit\u00e0 della prestazione.<\/p>\n<p><em>Verifica della disciplina<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">25.<\/span> La presente disciplina sar\u00e0 sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell\u2019emanazione di un\u2019eventuale legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo40\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 40 \u2013 Lavoro agile<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilit\u00e0 della prestazione lavorativa capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttivit\u00e0 delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> \u00c8 intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altres\u00ec favorevoli impatti ambientali e sulla mobilit\u00e0 delle persone.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. 18 \u2013 24) e s.m.i., intendono promuovere e regolamentare il lavoro agile (c.d. Smart working).<\/p>\n<p><em>Definizione<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l\u2019utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di lavoro.<\/p>\n<p><em>Costituzione del rapporto e Modalit\u00e0 di svolgimento<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Il<\/span> ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e ferme le priorit\u00e0 previste dalla legge, tenuto altres\u00ec conto delle condizioni personali e familiari delle lavoratrici\/lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019impresa<\/span> metter\u00e0 a disposizione delle lavoratrici\/lavoratori la strumentazione \u201cinformatica\u201d necessaria a rendere possibile l\u2019esecuzione della prestazione in modalit\u00e0 agile.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Salvo<\/span> quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale, l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile pu\u00f2 essere prestata presso:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">altra sede\/hub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare la dignit\u00e0, la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">residenza privata\/domicilio della lavoratrice\/lavoratore;<\/li>\n<li>altro luogo stabilito dalle parti collettive, o indicato dalla lavoratrice\/lavoratore e preventivamente autorizzato dall\u2019azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">La<\/span> prestazione lavorativa in modalit\u00e0 agile si effettua entro i limiti di durata dell\u2019orario giornaliero e settimanale previsti dal ccnl, nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale con l\u2019orario normale applicabile alla struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilit\u00e0 temporale della categoria di appartenenza e fermo quanto previsto in tema di disconnessione dal presente ccnl.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> lavoratrice\/lavoratore, nel corso della prestazione in lavoro agile, dovr\u00e0 essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile dovranno essere tempestivamente comunicati all\u2019azienda che indicher\u00e0 le soluzioni operative da adottare.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Gli<\/span> accordi aziendali\/di gruppo stabiliscono la durata (a tempo determinato o indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalit\u00e0 di adesione, revoca e recesso; il numero delle giornate di tale prestazione \u00e8 stabilito nel limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali\/di gruppo.<\/p>\n<p><em>Diritti e doveri<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Lo<\/span> svolgimento del lavoro agile:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici\/lavoratori dalla normativa tempo per tempo vigente;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile \u00e8 prestata presso altra sede\/hub aziendale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, n\u00e9 dell\u2019orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilit\u00e0 eventualmente in essere;<\/li>\n<li>non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Salute e sicurezza<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nei<\/span> confronti della lavoratrice\/lavoratore agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81\/2008 e successive modificazioni. A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice\/lavoratore, con cadenza almeno annuale, un\u2019informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Per<\/span> la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, nell\u2019attuazione delle norme prevenzionali, si terr\u00e0 conto dell\u2019assenza di una postazione fissa di lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 23 della l. n. 81\/2017, nonch\u00e9 dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.<\/p>\n<p><em>Privacy<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Durante<\/span> lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile, la lavoratrice\/lavoratore dovr\u00e0 osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La lavoratrice\/lavoratore, a norma di legge e contratto, \u00e8 tenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e\/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare i provvedimenti stabiliti dalle direttive aziendali atti a garantire tale riservatezza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> sensi di quanto previsto dall\u2019art. 115 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro \u00e8 tenuto a garantire alla lavoratrice\/lavoratore il rispetto della sua personalit\u00e0 e della sua libert\u00e0 morale.<\/p>\n<p><em>Formazione<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019adesione<\/span> al lavoro agile sar\u00e0 accompagnata da specifici interventi formativi rivolti alle lavoratrici\/lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa in modalit\u00e0 agile.<\/p>\n<p><em>Informativa alle Organizzazioni sindacali<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Nell\u2019ambito<\/span> dell\u2019incontro annuale, art. 14, l\u2019impresa fornisce un\u2019informativa sul numero delle lavoratrici\/lavoratori coinvolti e sulle diverse modalit\u00e0 di svolgimento.<\/p>\n<p><em>Diritti sindacali<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Alle<\/span> lavoratrici\/lavoratori in modalit\u00e0 agile vanno garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall\u2019accordo sulle libert\u00e0 sindacali del 21 marzo 2025.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo41\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 41 \u2013 Periodo di prova<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019assunzione pu\u00f2 avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per il personale inquadrato nell\u2019Area unificata (ex 1\u00aa e 2\u00aa area professionale) che svolge attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 91 del ccnl 31 marzo 2015, nonch\u00e9 per il personale addetto a mansioni operaie).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti pu\u00f2 recedere senza preavviso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice\/lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l\u2019eventuale frazione dello stesso. Nell\u2019ipotesi di recesso ad iniziativa dell\u2019impresa dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano gi\u00e0 prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Non \u00e8 ammessa l\u2019assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iii-contrattazione-di-secondo-livello\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo III \u2013 Contrattazione di secondo livello<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-v-doveri-e-diritti-del-personale-provvedimenti-disciplinari\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo V \u2013 Doveri e diritti del personale \u2013 Provvedimenti disciplinari<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700745937\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo IV \u2013 Politiche attive per l\u2019occupazione\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 34 \u2013 Impegni per l\u2019occupazione 1. 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