{"id":473,"date":"2023-11-23T13:30:07","date_gmt":"2023-11-23T12:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=473"},"modified":"2026-01-21T10:06:52","modified_gmt":"2026-01-21T09:06:52","slug":"capitolo-iii-contrattazione-di-secondo-livello","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iii-contrattazione-di-secondo-livello\/","title":{"rendered":"Capitolo III \u2013 Contrattazione di secondo livello"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"articolo31\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 31 \u2013 Decorrenza e procedura di rinnovo \u2013 Materie demandate<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I contratti di secondo livello di cui all\u2019art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell\u2019autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l\u2019apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali n\u00e9 procederanno ad azioni dirette.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell\u2019impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Fermo quanto previsto dall\u2019accordo 21 marzo 2025, per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l\u2019impresa \u2013 che pu\u00f2 a tal fine richiedere l\u2019assistenza dell\u2019ABI \u2013 ed un\u2019apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell\u2019impresa;<\/li>\n<li>ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra \u2013 nel limite massimo di 3 \u2013 in proporzione alla rispettiva rappresentativit\u00e0 in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Della<\/span> delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all\u2019azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di pi\u00f9 componenti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell\u2019impresa ad opera delle organizzazioni stesse.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Nei casi in cui \u2013 per la contemporaneit\u00e0 delle trattative aziendali \u2013 dovessero emergere difficolt\u00e0 temporali nel fornire alle imprese e\/o alle delegazioni sindacali aziendali l\u2019assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all\u2019ABI e\/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori si impegnano affinch\u00e9 le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si dar\u00e0 corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformit\u00e0 delle richieste presentate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> La contrattazione potr\u00e0 avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all\u2019ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> In caso contrario la verifica verr\u00e0 compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell\u2019impresa interessata e delle relative strutture sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> La procedura per l\u2019esperimento della fase di verifica sulla conformit\u00e0 delle richieste sindacali ai demandi durer\u00e0 \u2013 nell\u2019ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 \u2013 un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> Le materie demandate sono le seguenti:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">premio aziendale, salvo quanto previsto all\u2019art. 56;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">garanzie volte alla sicurezza del lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">tutela delle condizioni igienico sanitarie nell\u2019ambiente di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assistenza sanitaria;<\/li>\n<li>previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilit\u00e0 dei contributi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">14.<\/span> Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1\u00b0 luglio 2024 e scadranno il 30 settembre 2026.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">16.<\/span> Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle lavoratrici\/lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.<\/p>\n<p>DICHIARAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">L\u2019adozione<\/span> di premi aziendali di produttivit\u00e0 effettivamente correlati ai risultati dell\u2019impresa in termini di reali incrementi di produttivit\u00e0 e\/o redditivit\u00e0, risultato, efficienza, qualit\u00e0 riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e\/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti confermano espressamente il proprio impegno affinch\u00e9 il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttivit\u00e0 aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti confermano la necessit\u00e0 che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivit\u00e0 nonch\u00e9 ai risultati legati all\u2019andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> attuazione di quanto previsto dall\u2019accordo quadro 24 ottobre 2011 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/\">appendice n. 11<\/a>), le Parti firmatarie definiscono, con particolare riguardo per le situazioni di difficolt\u00e0 economico produttiva, in 258,00 euro annui la misura dell\u2019elemento di garanzia retributiva, a favore delle lavoratrici\/lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo32\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 32 \u2013 Efficacia dei contratti di secondo livello<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell\u2019azienda\/e interessata\/e e vincolano tutte le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli organismi sindacali \u2013 legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti \u2013 che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza delle lavoratrici\/lavoratori ivi iscritti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La rappresentativit\u00e0 di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero delle lavoratrici\/lavoratori iscritti presso l\u2019azienda\/e interessata\/e rilevati ai sensi dell\u2019art. 4 dell\u2019accordo 21 marzo 2025.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti ribadiscono la necessit\u00e0 che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo33\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 33 \u2013 Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti \u2013 Controversie collettive aziendali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni pi\u00f9 favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati \u201cintuitu personae\u201d.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2008, la revoca della predetta opzione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> \u00c8 comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti pu\u00f2 chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l\u2019obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti dell\u2019impresa interessata e delle relative strutture sindacali.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-ii-sistema-di-relazioni-sindacali\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo II \u2013 Sistema di relazioni sindacali<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iv-politiche-attive-per-loccupazione\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo IV \u2013 Politiche attive per l\u2019occupazione<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700746207\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo III \u2013 Contrattazione di secondo livello\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 31 \u2013 Decorrenza e procedura di rinnovo \u2013 Materie demandate 1. 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