{"id":467,"date":"2023-11-23T13:35:59","date_gmt":"2023-11-23T12:35:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/?page_id=467"},"modified":"2026-01-21T10:06:44","modified_gmt":"2026-01-21T09:06:44","slug":"capitolo-ii-sistema-di-relazioni-sindacali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-ii-sistema-di-relazioni-sindacali\/","title":{"rendered":"Capitolo II \u2013 Sistema di relazioni sindacali"},"content":{"rendered":"<div class=\"contenuto-first8\">\n<div id=\"premessa2\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Premessa<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall\u2019accordo quadro sugli assetti contrattuali \u2013 Regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011 (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/\">appendice n. 11<\/a>) e dall\u2019art. 6 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali \u00e8 strutturato secondo le previsioni che seguono.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo6\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 6 \u2013 Assetti della contrattazione collettiva \u2013 Decorrenze e scadenze<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Gli assetti contrattuali del settore prevedono:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici\/lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.<br \/>\nA far tempo dalla fase di rinnovo del ccnl 31 marzo 2015, e comunque dal 1\u00b0 gennaio 2019, sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni conseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ccnl che abbiano una rappresentativit\u00e0 superiore al 5% delle lavoratrici\/lavoratori iscritti. A tali fini, la rappresentativit\u00e0 di ciascuna organizzazione sindacale si determina sulla base dell\u2019ultima rilevazione effettuata ai sensi dell\u2019art. 4 dell\u2019accordo 21 marzo 2025 in materia di libert\u00e0 sindacali;<\/li>\n<li>un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalit\u00e0 e gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> I Contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all\u2019accordo 21 marzo 2025, possono in particolare prevedere norme e\/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l\u2019adattabilit\u00e0 delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I Contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e\/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell\u2019organizzazione del lavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadr\u00e0, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 marzo 2026.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il contratto si intender\u00e0 tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo7\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 7 \u2013 Procedure per il rinnovo del contratto nazionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l\u2019apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la \u201csaldatura\u201d tra un contratto in scadenza e quello successivo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali n\u00e9 procederanno ad azioni dirette.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si pu\u00f2 esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell\u2019azione messa in atto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Qualora l\u2019inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determiner\u00e0 \u2013 a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali \u2013 l\u2019applicazione delle misure previste dall\u2019art. 4, comma 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Al rispetto dei tempi e delle procedure definite \u00e8 condizionata l\u2019applicazione del meccanismo di cui all\u2019art. 8 che segue.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% delle lavoratrici\/lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> La rappresentativit\u00e0 di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero delle lavoratrici\/lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell\u2019art. 4 dell\u2019accordo 21 marzo 2025.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle lavoratrici\/lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l\u2019accordo per il rinnovo del contratto.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo8\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 8 \u2013 Apposito elemento della retribuzione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verr\u00e0 corrisposto alle lavoratrici\/lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Detto elemento non sar\u00e0 pi\u00f9 erogato dalla data di decorrenza dell\u2019accordo di rinnovo del contratto nazionale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo9\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 9 \u2013 Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull\u2019impatto delle nuove tecnologie\/digitalizzazione nell\u2019industria bancaria<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti firmatarie istituiscono il \u201cComitato nazionale bilaterale e paritetico sull\u2019impatto delle nuove tecnologie\/digitalizzazione nell\u2019industria bancaria\u201d, con funzioni di cabina di regia.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il Comitato monitora e analizza le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonch\u00e9 l\u2019evoluzione diversificata dei modelli organizzativi del lavoro, ivi compresa la cosiddetta banca digitale materia del secondo livello di contrattazione, ed i cambiamenti conseguenti alle transizioni strutturali, anche ai fini dell\u2019individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell\u2019attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti nazionali, sulla base delle soluzioni condivise individuate dal Comitato, definiranno intese che integreranno il ccnl.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti concordano di avviare un\u2019indagine di clima settoriale \u2013 tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte del Comitato stesso \u2013 con attenzione anche al benessere sui luoghi di lavoro, in coordinamento con quanto previsto al punto 10 dell\u2019Accordo 8 febbraio 2017 di cui all\u2019art. 58 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Il Comitato \u00e8 composto dal Segretario Generale e da due Segretari nazionali per ogni Organizzazione sindacale stipulante il ccnl ABI e da un uguale numero di rappresentanti designati da ABI nell\u2019ambito del Casl \u2013 ivi incluso il Presidente del Casl stesso \u2013 e, nello svolgimento della propria attivit\u00e0, potr\u00e0 avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di ricerca e universit\u00e0 per l\u2019approfondimento di profili specifici. Il Comitato si riunisce con cadenza bimestrale, nonch\u00e9 su richiesta di ABI o delle Organizzazioni sindacali anche singolarmente.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo10\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 10 \u2013 Partecipazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti riconoscono che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese\/gruppi nelle sue diverse forme contribuisce alla produttivit\u00e0 del lavoro, al miglioramento dell\u2019ambiente lavorativo, allo sviluppo anche sociale delle persone e all\u2019assunzione delle rispettive responsabilit\u00e0, quali fattori strategici di crescita per le imprese\/gruppi e per la valorizzazione delle persone che vi lavorano.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> In tale prospettiva, nelle imprese\/gruppi si potr\u00e0 congiuntamente valutare di adottare \u2013 anche in via sperimentale \u2013 forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla gestione del cambiamento e\/o per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro e un ambiente di lavoro inclusivo, anche funzionali per aumentare la competitivit\u00e0 delle imprese e la produttivit\u00e0 del lavoro e\/o per condividere i risultati d\u2019impresa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Ogni eventuale iniziativa verr\u00e0 adottata con modalit\u00e0 coerenti con i relativi contenuti ed i contesti di riferimento.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo11\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 11 \u2013 Osservatorio nazionale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> All\u2019Osservatorio nazionale \u2013 composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle lavoratrici\/lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per l\u2019ABI \u2013 sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dinamica dei modelli organizzativi, della produttivit\u00e0 e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalit\u00e0 individuate nel contratto, nell\u2019ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all\u2019occupazione giovanile e a quella femminile;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull\u2019occupazione e sull\u2019evoluzione delle figure professionali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall\u2019integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\" value=\"12\">ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">possibilit\u00e0 di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad esempio: problemi della scuola e dei giovani);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">assetto previdenziale del settore;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell\u2019ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilit\u00e0 di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">trattamento dei dati personali \u201csensibili\u201d ai fini della corretta applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni dell\u2019Autorit\u00e0 garante;<\/li>\n<li>elementi conoscitivi rivenienti dall\u2019informativa di cui all\u2019art. 14, comma 1, lett. c).<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l\u2019ABI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> I componenti dell\u2019Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nell\u2019ambito dei membri dell\u2019Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori, il Vice Presidente viene eletto dall\u2019ABI e viceversa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Il Presidente e il Vice Presidente dell\u2019Osservatorio nazionale costituiscono l\u2019ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Per il migliore funzionamento dell\u2019Osservatorio viene attivata una \u201cbanca dati\u201d gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l\u2019Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Attraverso la \u201cbanca dati\u201d si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l\u2019esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell\u2019Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> L\u2019Osservatorio sottopone, di volta in volta, all\u2019approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> L\u2019Osservatorio pu\u00f2 avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l\u2019anno.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Nell\u2019ambito dell\u2019Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo12\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 12 \u2013 Osservatorio nazionale sulla produttivit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> \u00c8 costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale paritetico sulla produttivit\u00e0 nel cui ambito verr\u00e0 effettuato un monitoraggio su:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">l\u2019andamento della produttivit\u00e0 e della redditivit\u00e0 del sistema nell\u2019ambito del contesto generale dell\u2019economia e dei mercati finanziari;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;<\/li>\n<li>l\u2019utilizzo presso le imprese della riduzione di orario, della banca delle ore, delle ex festivit\u00e0 e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento dell\u2019obiettivo della coincidenza tra l\u2019orario contrattuale e l\u2019orario di fatto.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019Osservatorio si riunir\u00e0 con cadenza almeno annuale.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo13\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 13 \u2013 Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione pi\u00f9 rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell\u2019art. 412 ter c.p.c.<\/p>\n<p><em>Conciliazione<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anzich\u00e9 adire la commissione di conciliazione amministrativa presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l\u2019assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalit\u00e0 e le procedure sottoindicate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La segreteria della Commissione ha sede presso l\u2019ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell\u2019Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l\u2019impresa interessata alla controversia. La Commissione potr\u00e0 anche svolgere le riunioni in modalit\u00e0 telematica secondo quanto stabilito dalle Parti nazionali all\u2019esito della pubblicazione del Decreto interministeriale di cui all\u2019art. 20, comma 2, della l. 13 dicembre 2024, n. 203.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> La predetta Commissione \u00e8 composta:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per le imprese, da un rappresentante dell\u2019ABI;<\/li>\n<li>per le lavoratrici\/lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">6.<\/span> La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l\u2019ABI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, \u00e8 inviata alla parte convenuta.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">10.<\/span> Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonch\u00e9 dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell\u2019art. 2113, comma 4, c.c.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">11.<\/span> Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso l\u2019Ispettorato territoriale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">12.<\/span> Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell\u2019art. 412 c.p.c.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">13.<\/span> A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni della lavoratrice\/lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell\u2019ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell\u2019art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">14.<\/span> La medesima Commissione paritetica \u00e8 altres\u00ec abilitata quale sede ove il datore di lavoro pu\u00f2 esercitare l\u2019offerta di conciliazione di cui all\u2019art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.<\/p>\n<p><em>Arbitrato<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">15.<\/span> Ai sensi dell\u2019art. 412 ter c.p.c. \u00e8 istituito un Collegio di arbitrato per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Il Collegio \u00e8 composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall\u2019ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dalla lavoratrice\/lavoratore ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall\u2019ABI.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest\u2019ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventiva mente concordata o, in mancanza di ci\u00f2, viene designato, su richiesta dell\u2019ABI o dell\u2019organizzazione sindacale adita dalla lavoratrice\/lavoratore, dal Presidente del Tribunale di Roma.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed \u00e8 rinnovabile.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni pu\u00f2 essere sostituito di volta in volta.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Ciascun componente il Collegio \u00e8 tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall\u2019art. 51 c.p.c.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell\u2019ABI.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria di cui al punto che precede.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">I ricorsi pendenti avanti il Collegio gi\u00e0 costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\" value=\"12\">Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell\u2019istanza.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Il Collegio provvede all\u2019espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell\u2019eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti pi\u00f9 opportuni.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Il Collegio pu\u00f2 assegnare alle parti un termine per l\u2019eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.<br \/>\nIl Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facolt\u00e0 del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessit\u00e0 inerenti lo svolgimento della procedura.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l\u2019efficacia, la validit\u00e0 o l\u2019interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Il lodo \u00e8 impugnabile ai sensi dell\u2019art. 808 ter c.p.c. Sulle controversie aventi ad oggetto le validit\u00e0 del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all\u2019art. 412 c.p.c.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.<\/li>\n<li>Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti concordano sulla necessit\u00e0 di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell\u2019arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo14\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 14 \u2013 Incontro annuale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l\u2019impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:<\/p>\n<p>A) PROSPETTIVE STRATEGICHE<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">andamento economico e produttivo con riferimento anche ai pi\u00f9 significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all\u2019anno successivo;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all\u2019innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunit\u00e0 di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualit\u00e0 dei servizi offerti);<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">modalit\u00e0 applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell\u2019ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;<\/li>\n<li>verifica delle ricadute derivanti dall\u2019applicazione degli accordi aziendali o di gruppo ex artt. 20, 23 e 24.<\/li>\n<\/ol>\n<p>B) PROFILO STRUTTURALE<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">numero delle lavoratrici\/lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unit\u00e0 produttive;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">andamento dell\u2019occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unit\u00e0 produttiva;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">trasferimenti effettuati ad unit\u00e0 produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unit\u00e0 produttive; rotazioni effettuate nell\u2019ambito di quanto previsto dall\u2019art. 105;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">andamento qualitativo e quantitativo dell\u2019utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unit\u00e0 produttive, ivi compresi gli stage;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unit\u00e0 produttiva, e fasce orarie delle lavoratrici\/lavoratori a tempo parziale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">previsioni di massima sull\u2019andamento occupazionale complessivo per l\u2019anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l\u2019incontro;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l\u2019anno in corso sull\u2019apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilit\u00e0 interna;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">elenco degli appalti in essere, con indicazione del nome delle societ\u00e0 appaltatrici, delle scadenze, delle attivit\u00e0 e dei ccnl di riferimento;<\/li>\n<li>numero delle lavoratrici\/lavoratori in lavoro agile e diverse modalit\u00e0 di svolgimento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>C) QUALIT\u00c0 DELLE RISORSE UMANE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> modalit\u00e0 applicative di quanto realizzato nell\u2019ambito di talune materie gi\u00e0 oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 26), formazione del personale (art. 80), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 85), sistema incentivante (art. 55);<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> modalit\u00e0 attuative delle flessibilit\u00e0 in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">La<\/span> valutazione delle parti sulla qualit\u00e0 delle risorse umane potr\u00e0 essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\/totale domande accolte;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di et\u00e0 e genere;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi\/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti;<\/li>\n<li>numero e tipologia dei provvedimenti disciplinari applicati.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> risultanze dell\u2019informativa di cui al comma 1 della presente lettera C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-7-protocollo-sullo-sviluppo-sostenibile-e-compatibile-del-sistema-bancario\/\">appendice n. 7<\/a>).<\/p>\n<p>D) INTERVENTI SPECIFICI<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">interventi effettuati o previsti per l\u2019eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all\u2019attivit\u00e0 bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l\u2019accesso nei luoghi di lavoro alle persone con disabilit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo livello di cui all\u2019art. 31 in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore delle lavoratrici\/lavoratori colpiti da eventi criminosi, nonch\u00e9 dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">misure tecniche o organizzative adottate \u2013 compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza \u2013 e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale alle persone con disabilit\u00e0, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e\/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all\u2019informazione delle persone con disabilit\u00e0, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;<\/li>\n<li>illustrazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalle commissioni\/organismi bilaterali di confronto, costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del punto 9 dell\u2019Accordo 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro di cui all\u2019art. 58 del presente contratto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> All\u2019incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano \u2013 su richiesta degli organismi sindacali aziendali \u2013 un incontro di verifica relativamente ai temi dell\u2019incontro annuale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell\u2019incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 15 (incontri semestrali), 22 (appalti), 26 (orari di lavoro), 80 (formazione), 85 (valutazione professionale del personale).<\/p>\n<p>NOTA A VERBALE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all\u2019anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5 e n. 9, l\u2019impresa suddivide le informazioni \u2013 che saranno fornite anche in formato elettronico \u2013 per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> In considerazione di quanto previsto all\u2019art. 96, comma 3, nel corso dell\u2019incontro annuale l\u2019impresa fornisce un\u2019informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all\u2019apposita erogazione ai quadri direttivi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo15\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 15 \u2013 Incontri semestrali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori le imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica delle lavoratrici\/lavoratori per l\u2019adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le imprese che abbiano succursali dislocate in non pi\u00f9 di 12 province. Per le altre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria organizzazione interna.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Gli incontri in parola devono tenersi \u2013 unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse \u2013 entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All\u2019inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell\u2019incontro medesimo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all\u2019impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che le lavoratrici\/lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unit\u00e0) che interverranno agli incontri stessi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale potr\u00e0 essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo e verr\u00e0 fornita una informativa in merito agli eventi criminosi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti organizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra l\u2019impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 16 dell\u2019accordo 21 marzo 2025.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo16\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 16 \u2013 Commissione nazionale sulle pari opportunit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunit\u00e0, regolata ai sensi dell\u2019accordo 19 aprile 2013 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-4-verbale-di-accordo-in-tema-di-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-lavoro-pari-opportunita-e-responsabilita-sociale-dimpresa\/\">appendice n. 4<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">stimolare nel settore la cultura delle pari opportunit\u00e0 anche acquisendo le pi\u00f9 significative esperienze maturate aziendalmente;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;<\/li>\n<li>sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo17\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 17 \u2013 Pari opportunit\u00e0<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l\u2019analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunit\u00e0, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l\u2019obiettivo di valorizzare le risorse femminili.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunit\u00e0 per il personale femminile.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunit\u00e0 di cui all\u2019articolo che precede.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti il presente contratto, pu\u00f2 sostituire fino a due dei suoi membri \u2013 anche ai fini dei permessi \u2013 con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti pu\u00f2, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l\u2019utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l\u2019utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali;<\/li>\n<li>sviluppo e diffusione di buone prassi.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo18\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 18 \u2013 Commissione politiche per l\u2019inclusione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione politiche per l\u2019inclusione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La Commissione ha i seguenti compiti:<\/p>\n<ul class=\"lista-trattinoaa\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">stimolare nel settore la cultura di pari opportunit\u00e0 e inclusione attraverso la promozione di iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria e nazionale;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale;<\/li>\n<li>promuovere piani di \u201cazioni positive\u201d finalizzate alla rimozione di tutto ci\u00f2 che ostacola la cultura delle diversit\u00e0 o impedisce l\u2019affermarsi delle pari opportunit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo19\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 19 \u2013 Organismo paritetico sulla formazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo20\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 20 \u2013 Ristrutturazioni e\/o riorganizzazioni \u2013 Trasferimenti di azienda<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e\/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l\u2019informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e\/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le lavoratrici\/lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell\u2019attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all\u2019informativa di cui al primo comma.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si d\u00e0 luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 35 giorni, trascorsi i quali l\u2019impresa pu\u00f2 attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l\u2019impresa pu\u00f2 farsi assistere dall\u2019ABI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Per le imprese fino a 1.000 dipendenti la procedura di cui al presente articolo si svolge direttamente nella seconda fase di cui al comma 5.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">7.<\/span> Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">8.<\/span> Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l\u2019impresa cedente e quella cessionaria, nonch\u00e9 quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell\u2019eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">9.<\/span> Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti raccomandano alle imprese di mantenere un\u2019adeguata correlazione temporale, nel rispetto delle normative di riferimento, tra la fase decisionale di cui al comma 1 e la successiva informazione di cui al comma 2.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo21\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 21 \u2013 Distacco del personale<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l\u2019impresa distaccante.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Alla lavoratrice\/lavoratore distaccato sar\u00e0 corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall\u2019impresa distaccante e l\u2019eventuale premio incentivante dell\u2019impresa distaccataria che ne comunicher\u00e0 criteri e modalit\u00e0. Alla lavoratrice\/lavoratore distaccato sar\u00e0, inoltre, garantita la complessiva continuit\u00e0 dello sviluppo professionale. Nell\u2019ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilir\u00e0 se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dall\u2019impresa distaccante o dall\u2019impresa distaccataria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratrici\/lavoratori, l\u2019impresa fornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 20, 23 e 24, una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell\u2019informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonch\u00e9, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Detta procedura \u00e8 altres\u00ec finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, delle modalit\u00e0 di rientro degli interessati, nonch\u00e9 della complessiva continuit\u00e0 dello sviluppo professionale della lavoratrice\/lavoratore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l\u2019impresa rende operativi i propri provvedimenti.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo22\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 22 \u2013 Appalti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> All\u2019atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l\u2019impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l\u2019impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> L\u2019impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell\u2019impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell\u2019impegno di cui sopra.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> L\u2019impresa che decide un appalto che riguarda attivit\u00e0 complementari e\/o accessorie ad imprese od enti esterni all\u2019area contrattuale, cos\u00ec come indicato all\u2019art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo bancario, con sede all\u2019estero, ne d\u00e0 comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali ex art. 27 del presente contratto, i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilit\u00e0, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Entro cinque giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all\u2019ABI di esaminare la questione in sede nazionale e il relativo incontro dovr\u00e0 tenersi entro i successivi 5 giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata complessiva di 20 giorni, al termine dei quali l\u2019impresa pu\u00f2 rendere operativa la decisione.<\/p>\n<p>RACCOMANDAZIONE DELLE PARTI<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">All\u2019atto<\/span> della stipulazione di un rinnovo di contratto di appalto con diversa societ\u00e0 appaltatrice, le imprese committenti promuoveranno in capo all\u2019appaltatore subentrante l\u2019introduzione nel contratto di appalto di una \u201cclausola sociale\u201d a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il personale gi\u00e0 impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo23\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 23 \u2013 Occupazione<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Prima di ricorrere all\u2019applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali \u2013 anche conseguenti a processi di ristrutturazione e\/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali \u2013 forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004 (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-7-protocollo-sullo-sviluppo-sostenibile-e-compatibile-del-sistema-bancario\/\">appendice n. 7<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A richiesta dei citati organismi si d\u00e0 quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell\u2019ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell\u2019impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al \u201cFondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito\u201d, l\u2019adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull\u2019eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all\u2019esodo anticipato volontario, l\u2019uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidariet\u00e0, la mobilit\u00e0 interna, i distacchi di cui all\u2019art. 21, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all\u2019art. 2103 c.c. Nell\u2019ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le lavoratrici\/lavoratori interessati.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Qualora l\u2019impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si d\u00e0 luogo \u2013 su richiesta di una delle Parti \u2013 ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l\u2019impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma 1.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo24\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 24 \u2013 Confronto a livello di gruppo<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti d\u2019informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al riguardo \u00e8 stabilito quanto segue.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e\/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) che coinvolgano due o pi\u00f9 imprese facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all\u2019art. 20 ovvero all\u2019art. 23 a seconda dell\u2019esistenza o meno di tensioni occupazionali \u2013 in unico grado \u2013 direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell\u2019art. 25 dell\u2019accordo 21 marzo 2025; l\u2019impresa ha facolt\u00e0 di farsi assistere da ABI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> La negoziazione \u2013 che non riguarda gli assetti retributivi \u2013 pu\u00f2 avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all\u2019art. 21, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Si prevede, secondo le modalit\u00e0 che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull\u2019applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell\u2019ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3 rappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani industriali medesimi.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo25\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 25 \u2013 Relazioni sindacali di gruppo<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilit\u00e0 e diversificazione dell\u2019organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell\u2019art. 25 dell\u2019accordo 21 marzo 2025 in materia di libert\u00e0 sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e\/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 55, 56, 80, 85, 95 e 99 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilit\u00e0 territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 20, 23 e 24 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> In particolare, possono essere definite d\u2019intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l\u2019erogazione del premio aziendale, nonch\u00e9 i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 52 e 56 del presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si proceder\u00e0 ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo26\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 26 \u2013 Procedura in tema di orari di lavoro<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> L\u2019impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l\u2019orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all\u2019interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell\u2019ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l\u2019indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all\u2019utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019impresa \u2013 su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell\u2019informativa \u2013 avvia una procedura di confronto \u2013 finalizzata a ricercare soluzioni condivise \u2013 che deve esaurirsi entro 15 giorni dall\u2019informativa stessa, per quanto attiene all\u2019utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Al termine della procedura l\u2019impresa pu\u00f2 comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici\/lavoratori.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell\u2019andamento della banca delle ore.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo27\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 27 \u2013 Nozione di unit\u00e0 produttiva e organismi sindacali aziendali<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Ai<\/span> fini dell\u2019applicazione del presente contratto, per unit\u00e0 produttive si intendono quelle previste dall\u2019art. 24 dell\u2019accordo 21 marzo 2025 sulle libert\u00e0 sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della\/e unit\u00e0 produttiva\/e interessata\/e di cui all\u2019accordo 21 marzo 2025. Si fa salvo quanto sar\u00e0 concordato nell\u2019ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali unitarie.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo28\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 28 \u2013 Nuove flessibilit\u00e0 e normative obsolete<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell\u2019impresa interessata intese:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li style=\"margin-bottom: 20px;\">per acquisire ulteriori opportunit\u00e0 aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilit\u00e0 di utilizzo del personale);<\/li>\n<li>per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore<\/li>\n<\/ol>\n<p><span class=\"prima-parola\">2.<\/span> L\u2019acquisizione di tali obiettivi verr\u00e0 compensata, laddove previste, con indennit\u00e0 gi\u00e0 stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varr\u00e0 quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le intese anzidette verranno realizzate fra l\u2019impresa e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Prima di dar luogo ai relativi incontri, l\u2019impresa interessata provveder\u00e0 ad informare le organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici\/lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l\u2019ABI.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Nei casi di cui alla lett. a), l\u2019informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici\/lavoratori di cui al comma 4. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolger\u00e0, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l\u2019assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell\u2019ABI, per una preliminare valutazione dell\u2019argomento.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo29\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 29 \u2013 Impegni delle Parti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">Sui<\/span> temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestivit\u00e0.<\/p>\n<p><em>Controlli a distanza<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti stipulanti attiveranno, entro e non oltre il 30 novembre 2025, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell\u2019art. 4 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u2019art. 23 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 151, alla luce di innovazioni tecnologiche e\/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La Commissione riferir\u00e0 alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall\u2019avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.<\/p>\n<p><em>Indicatori di \u201cpre-crisi\u201d<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Quale<\/span> misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di \u201cpre-crisi\u201d \u2013 che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2025 \u2013 le Parti aziendali opereranno sull\u2019eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e\/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.<\/p>\n<p><em>Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti istituiranno entro e non oltre il 30 novembre 2025 una Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito.<\/p>\n<p><em>Cantiere di lavoro sull\u2019inquadramento del personale<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> \u00c8 istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e degli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere pi\u00f9 flessibile la vigente disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Restano ferme le competenze del Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull\u2019impatto delle nuove tecnologie\/digitalizzazione nell\u2019industria bancaria, di cui all\u2019art. 9, in ordine all\u2019individuazione di nuove figure professionali conseguenti alle nuove tecnologie.<\/p>\n<p><em>Sicurezza antirapina<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considerano il \u201crischio rapina\u201d ai fini del documento di valutazione di cui all\u2019art. 28 del d.lgs n. 81 del 2008.<\/p>\n<p><em>Azionariato dei dipendenti<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista dall\u2019accordo quadro \u201cper esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa\u201d.<\/p>\n<p><em>Consulenti finanziari abilitati all\u2019offerta fuori sede<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti si incontreranno entro e non oltre il 30 novembre 2025 per approfondire la tematica.<\/p>\n<p><em>Commissioni nazionali di studio<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">Le<\/span> Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell\u2019attuale normativa contrattuale, le tematiche degli scatti di anzianit\u00e0 e scala parametrale, entro e non oltre il 30 novembre 2025.<\/p>\n<p><em>Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> \u00c8 istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto nazionale, in adempimento dell\u2019impegno assunto con l\u2019art. 7 dell\u2019accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali \u2013 Regole per un contratto sostenibile (in <a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/appendice-11-accordo-quadro-sugli-assetti-contrattuali-regole-per-un-contratto-sostenibile\/\">appendice n. 11<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro e non oltre il 30 novembre 2025.<\/p>\n<p><em>Previdenza complementare<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire le lavoratrici\/lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.<\/p>\n<p><em>Commissione nazionale per la sicurezza<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti designeranno entro e non oltre il 31 ottobre 2025 i componenti della Commissione nazionale per la sicurezza prevista dall\u2019art. 10 del verbale di accordo 4 febbraio 2016 in tema di rappresentanti delle lavoratrici\/lavoratori per la sicurezza, e avvieranno i lavori della stessa entro e non oltre il 30 novembre 2025.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> La Commissione nell\u2019ambito dei compiti attribuiti dalla legge promuove anche iniziative informative e formative per la prevenzione e la gestione dei rischi con particolare attenzione a quelli da stress lavoro-correlato e quelli connessi all\u2019evoluzione delle caratteristiche del personale nel corso della vita lavorativa, anche con ricorso ai canali di finanziamento della formazione.<\/p>\n<p><em>Procedure sindacali in tema di ristrutturazioni e\/o riorganizzazioni \u2013 Trasferimenti di azienda \u2013 Occupazione<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti si impegnano entro e non oltre il 30 novembre 2025 ad armonizzare le procedure previste dagli artt. 20 e 23 del presente contratto.<\/p>\n<p><em>Fondo di solidariet\u00e0<\/em><br \/>\n<span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidariet\u00e0 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\u2019occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell\u2019art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni dell\u2019art. 6 dell\u2019accordo di rinnovo 23 novembre 2023 (<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/allegato-10-fondo-di-solidarieta-per-la-riconversione-e-riqualificazione-professionale-per-il-sostegno-delloccupazione-e-del-reddito-del-personale-del-credito\/\">allegato n. 10<\/a>).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai competenti Ministeri di emanare con la massima tempestivit\u00e0 il decreto di recepimento.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<div id=\"articolo30\" class=\"ancora-offset\" style=\"margin-bottom: 20px;\"><b>Art. 30 \u2013 Dichiarazioni delle Parti<\/b><\/div>\n<p><span class=\"prima-parola\">1.<\/span> Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) \u00e8 disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i gruppi di imprese di dimensione comunitaria.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">In<\/span> relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i comitati aziendali europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attivit\u00e0 di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi \u201ccasa madre\u201d in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilit\u00e0 e compatibilit\u00e0 ambientale e sociale.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">2.<\/span> Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall\u2019art. 16 dell\u2019accordo 21 marzo 2025 in materia di libert\u00e0 sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">3.<\/span> Le Parti si danno atto che il contratto gi\u00e0 definisce diverse forme di bilateralit\u00e0 regolate, all\u2019insegna dell\u2019etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">4.<\/span> Pi\u00f9 in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessit\u00e0 di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralit\u00e0 e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull\u2019andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttivit\u00e0, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito \u2013 CASDIC, Commissione nazionale pari opportunit\u00e0, Commissione politiche per l\u2019inclusione, Fondazione Prosolidar ente filantropico \u2013 ente del Terzo settore) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">5.<\/span> Le Parti costituiranno, entro e non oltre il 30 novembre 2025, un\u2019apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l\u2019art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.<br \/>\n<span class=\"prima-parola\">6.<\/span> Le Parti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e\/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e\/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 5.<\/p>\n<div style=\"text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 80px;\"><b><a class=\"sottolink5\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/indice-ccnl-abi-2023\/\">Torna all&#8217;indice<\/a><\/b><\/div>\n<\/div>\n<nav class=\"ccnl-nav\" aria-label=\"Navigazione capitoli\"><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__prev\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-i-area-contrattuale\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25c0<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo I \u2013 Area contrattuale<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Precedente<\/span><br \/>\n<\/a><a class=\"ccnl-nav__item ccnl-nav__next\" href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\/capitolo-iii-contrattazione-di-secondo-livello\/\"><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__arrow\" aria-hidden=\"true\">\u25b6<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__title\">Capitolo III \u2013 Contrattazione di secondo livello<\/span><br \/>\n<span class=\"ccnl-nav__short\">Successivo<\/span><br \/>\n<\/a><\/nav>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"page\" \r\n\t            data-cat=\"\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1700746559\"\r\n\t            data-title=\"Capitolo II \u2013 Sistema di relazioni sindacali\" \r\n\t            data-home=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/ccnl-abi\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall\u2019accordo quadro sugli assetti contrattuali \u2013 Regole per un 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